Justizze.

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Justizze. Art. 23 LAI

Tribunale federale

Cuoco italiano residente in Svizzera chiede indennità giornaliere AI: obbligo contributivo AVS discriminatorio, reddito estero rilevante, causa rinviata per nuovo giudizio (art. 23 cpv. 3 LAI)

BGE / ATF / DTF
DTF 151 V 198 · BGE 151 V 198 · ATF 151 V 198
Data
25.11.2024
Numero d'incarto
BGE 151 V 198
Corte
CH_BGE_007
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 16 LPGA Art. 68 LPGA Art. 5 CE Art. 22bis LAI Art. 23 LAI Art. 24 LAI Art. 20sexies OAI Art. 21 OAI

Riassunto

Un cittadino italiano nato nel 1986, residente in Italia fino al 2019 e trasferitosi in Svizzera per ricongiungimento familiare senza esercitare attività lucrativa, richiede indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità durante provvedimenti di integrazione professionale. L'interessato percepisce una pensione di invalidità italiana derivante da un incidente stradale avvenuto nel 2015 mentre lavorava come cuoco. L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino nega le prestazioni sostenendo che il danno alla salute era preesistente all'ingresso in Svizzera e che manca l'obbligo contributivo AVS sul reddito determinante. Il Tribunale delle assicurazioni ticinese conferma il diniego. Il ricorrente impugna la sentenza cantonale chiedendo l'annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto alle indennità giornaliere.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso e rinvia la causa all'autorità inferiore per la nuova determinazione dell'importo delle indennità giornaliere.

La Corte stabilisce innanzitutto che la pensione di invalidità italiana "cat. IO" non può essere assimilata a una rendita AI svizzera ai sensi dell'articolo 5 lettera a del Regolamento CE n. 883/2004, poiché manca il riconoscimento specifico della concordanza tra le legislazioni previsto dall'articolo 46 numero 3 dello stesso regolamento. Di conseguenza, l'articolo 22bis capoverso 5 LAI, che vieta il cumulo di rendita e indennità giornaliere, non osta al diritto del ricorrente alle prestazioni, dato che egli non percepisce una rendita AI svizzera né una prestazione straniera equivalente.

Quanto al calcolo dell'indennità di base, il Tribunale federale riconosce che il requisito dell'obbligo contributivo AVS sancito dall'articolo 23 capoverso 3 LAI costituisce una discriminazione indiretta vietata dall'articolo 4 del Regolamento CE n. 883/2004. Tale condizione penalizza infatti i lavoratori migranti attivi all'estero rispetto a quelli attivi in Svizzera, senza giustificazione oggettiva o proporzionalità. Pertanto, il reddito medio conseguito dal ricorrente in Italia prima dell'infortunio deve essere considerato determinante per il calcolo delle indennità giornaliere anche in assenza di versamenti AVS, applicando l'articolo 23 LAI in conformità al diritto internazionale.

Tuttavia, per evitare un sovraindennizzo, la pensione italiana deve essere computata nel calcolo di limitazione previsto dall'articolo 21septies capoverso 5 OAI in relazione con l'articolo 24 capoverso 5 LAI, equiparandola a una rendita di un altro assicuratore sociale svizzero. L'autorità inferiore dovrà procedere a tale calcolo tenendo conto anche dell'articolo 10 del Regolamento CE n. 987/2009 relativo al coordinamento delle riduzioni di prestazioni tra Stati membri.

La decisione è rilevante perché chiarisce che il divieto di cumulo intrasistemico non si estende automaticamente alle pensioni straniere non riconosciute come equivalenti, ma impone comunque un meccanismo di coordinamento intersistemico per prevenire vantaggi economici indebiti durante i provvedimenti di integrazione.

Regesto

Art. 22 bis Abs. 5 und Art. 23 IVG; Art. 20 sexies Abs. 1, Art. 21 septies Abs. 5 und Art. 21 Abs. 3 IVV; Art. 4 und 5 Bst. a der Verordnung (EG) Nr. 883/ 2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009; Anspruch auf Taggeld der schweizerischen Invalidenversicherung bei Bezug einer italienischen Invalidenpension. Das Prinzip der Gleichstellung von Leistungen gemäss Art. 5 Bst. a der Verordnung Nr. 883/2004 findet keine Anwendung im Fall einer Person, die eine italienische Invalidenpension bezieht und um Ausrichtung von Taggeldern der schweizerischen Invalidenversicherung ersucht; Art. 22 bis Abs. 5 IVG steht einem Anspruch darauf nicht entgegen (E. 8.1.5 und 8.1.6). Das Erfordernis der AHV-Beitragspflicht nach Art. 23 Abs. 3 IVG diskriminiert indirekt, unter Verletzung von Art. 4 der Verordnung Nr. 883/2004, die Bezüger einer (in dieser Form in der Schweiz nicht bekannten) Invalidenpension des italienischen Staates, die nach Gewährung beruflicher Massnahmen Taggeldleistungen beantragen (E. 8.2.3). Hat eine Person im Ausland ein Einkommen erzielt, ist dieses nach der Zusprechung von Eingliederungsmassnahmen gestützt auf Art. 8 IVG für die Ermittlung der Grundentschädigung heranzuziehen, auch wenn darauf keine AHV-Beiträge entrichtet wurden. Es hat eine Überentschädigungsberechnung nach Art. 21 septies IVV in Verbindung mit Art. 24 Abs. 5 IVG zu erfolgen, wobei die nach der italienischen Gesetzgebung ausbezahlte Rente wie eine Invalidenrente der schweizerischen Unfallversicherung angerechnet werden kann (E. 8.3).

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.