Justizze.

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Justizze. Art. 2 LAQ/SI

Tribunale federale

Individuo condivide su Facebook video di violenza estrema e propaganda dello Stato islamico: condanna confermata per rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 CP) e promozione di organizzazione terroristica (art. 2 LAQ/SI)

BGE / ATF / DTF
DTF 150 IV 10 · BGE 150 IV 10 · ATF 150 IV 10
Data
01.01.2023
Numero d'incarto
BGE 150 IV 10
Corte
CH_BGE_006
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 1 LAQ/SI Art. 2 LAQ/SI Art. 12 CP Art. 13 CP Art. 21 CP Art. 135 CP

Riassunto

Un individuo è stato condannato per aver condiviso su Facebook cinque video e due fotografie raffiguranti atti di cruda violenza e per aver condiviso un video dello Stato islamico. Ha impugnato la sentenza della Corte di appello dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione e il suo proscioglimento. Ha contestato sia la qualificazione dei video come rappresentazioni di atti di cruda violenza ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 CP, sia la qualificazione della condivisione del video dello Stato islamico come promozione delle sue attività ai sensi dell'art. 2 LAQ/SI. Ha inoltre sollevato questioni relative all'aspetto soggettivo dei reati, sostenendo di aver agito senza intenzione e di aver commesso un errore sull'illiceità.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e confermato la condanna dell'iniziativa. Ha ritenuto che i cinque video condivisi tra il 3 dicembre 2016 e il 22 febbraio 2017, raffiguranti torture, esecuzioni sommarie e altri atti di violenza estrema, soddisfino tutti gli elementi costitutivi del reato di rappresentazione di atti di cruda violenza ex art. 135 cpv. 1 CP: si tratta di rappresentazioni visive, mostrano atti di violenza fisica cruda, li mostrano con insistenza (malgrado la breve durata e la scarsa qualità, l'impatto sulla coscienza dell'osservatore è profondo e scioccante), offendono gravemente la dignità umana e sono prive di qualsiasi valore culturale o scientifico degno di protezione, essendo avulse da ogni contesto e finalizzate unicamente alla diffusione della brutalità. La condivisione di questi contenuti sul suo profilo Facebook pubblico, accessibile a oltre 260 amici e a utenti esterni, costituisce il comportamento punibile di rendere accessibili tali rappresentazioni. L'iniziativa aveva almeno dolo eventuale, poiché sapeva che i video mostravano violenza estrema e li condivideva per denunciarla, ma non ha mai aggiunto commenti critici né selezionato il pubblico, mentre seguiva pagine jihadiste e aveva espresso posizioni compatibili con la glorificazione della violenza. Per quanto riguarda il video dello Stato islamico condiviso il 30 settembre 2016, il Tribunale federale ha confermato che la sua natura propagandistica è evidente dal contesto (simboli, canti, didascalia in arabo che incita alla diffusione), e che la condivisione su Facebook ne ha amplificato la portata, costituendo una promozione in altro modo delle attività dell'organizzazione vietata ex art. 2 cpv. 1 LAQ/SI. L'iniziativa aveva almeno dolo eventuale anche su questo punto, avendo riconosciuto la riconducibilità del video allo Stato islamico e avendo consapevolmente facilitato la sua diffusione. I reati sono stati decisi sulla base degli artt. 135 cpv. 1 CP, 2 LAQ/SI, 2 cpv. 1 LAQ/SI, 12 cpv. 1 CP, 12 cpv. 2 CP, 13 cpv. 1 CP e 21 CP. La decisione è notevole per la conferma che la semplice condivisione di contenuti violenti o terroristici su social network, anche senza intento diretto di glorificazione, può integrare reati penali gravi quando manchi qualsiasi contestualizzazione critica e il comportamento contribuisca alla loro diffusione.

Regesto

a Art. 135 StGB; Gewaltdarstellungen. Tatbestandsmerkmale der strafbaren Handlung (E. 4.1). Regeste b Art. 2 des Bundesgesetzes vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen "Al-Qaïda" und "Islamischer Staat" sowie verwandter Organisationen, Art. 74 Abs. 4 NDG; Organisation von Propagandaaktionen; Generalklausel. Begriff der Propaganda (E. 5.2.2). Förderung auf andere Weise der Aktivitäten von verbotenen Gruppierungen oder Organisationen durch Teilen eines Propagandafilms mit Bezug zum Islamischen Staat über soziale Netzwerke (E. 5). Regeste a Art. 135 CP; représentation de la violence. Éléments constitutifs de l'infraction (consid. 4.1). Regeste b Art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes "Al-Qaïda" et "Etat islamique" et les organisations apparentées, art. 74 al. 4 LRens; organisation d'actions de propagande; clause générale. Notion de propagande (consid. 5.2.2). Promotion par d'autres moyens des activités de groupements ou d'organisations interdits par le partage sur les réseaux sociaux d'un film de propagande faisant référence à l'Etat islamique (consid. 5). Regesto a Art. 135 CP; rappresentazione di atti di cruda violenza. Elementi costitutivi del reato (consid. 4.1). Regesto b Art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, art. 74 cpv. 4 LAIn; organizzazione di azioni propagandistiche; clausola generale. Nozione di propaganda (consid. 5.2.2). Promovimento in altro modo delle attività dei gruppi o delle organizzazioni vietati mediante la condivisione sui social network di un filmato propagandistico riconducibile allo Stato islamico (consid. 5).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.