Comune impone un'autorizzazione di soggiorno annuale per cittadino svizzero: violazione della libertà di domicilio poiché il regime autorizzativo non è previsto dalla legge (Art. 24 Cost. e Art. 24 BV)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 148 I 97 · BGE 148 I 97 · ATF 148 I 97
- Data
- 02.11.2021
- Numero d'incarto
- BGE 148 I 97
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un cittadino svizzero domiciliato in un comune ha richiesto di soggiornare temporaneamente in un altro comune per motivi professionali. L'Ufficio controllo abitanti del secondo comune ha rilasciato un atto denominato "autorizzazione di soggiorno", valido un anno, con obbligo di rinnovo e tassa di fr. 100.-. Il cittadino ha impugnato la tassa e l'atto dinanzi alle autorità cantonali, sostenendo che la libertà di domicilio non può essere subordinata a un'autorizzazione di polizia. Le autorità cantonali hanno respinto il ricorso, ritenendo compatibile la prassi con la Costituzione. Il cittadino ha quindi interposto un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo e dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di X.
Il Tribunale ha stabilito che la libertà di domicilio garantita dall'art. 24 Cost. e art. 24 BV consente a ogni cittadino svizzero di scegliere liberamente il luogo di residenza o soggiorno sul territorio nazionale e impone ai Cantoni e Comuni di limitarsi al controllo e alla registrazione degli abitanti, senza poter istituire regimi autorizzativi. Nel caso concreto, l'atto denominato "autorizzazione di soggiorno", con validità annuale e obbligo di rinnovo, costituiva di fatto un regime autorizzativo non previsto da alcuna norma federale o cantonale, violando così l'art. 24 Cost. e art. 24 BV. L'obbligo di notifica entro 8 giorni per i cittadini svizzeri, disciplinato dall'art. 24 Cost., è invece conforme alla Costituzione e sufficiente per finalità di registrazione. Le Direttive MOVPOP, pur definendo tale atto come "autorizzazione", non possono derogare al principio costituzionale e devono essere interpretate nel senso che l'atto formale corrisponde esclusivamente a una conferma della notifica ricevuta, non a un'autorizzazione discrezionale.
La decisione si basa sui principi costituzionali della libertà di domicilio (art. 24 Cost. e art. 24 BV), che vincolano le autorità comunali a limitarsi a compiti di registrazione e controllo, e sulla mancanza di qualsiasi base legale per un regime autorizzativo di soggiorno.
Non sono menzionati aspetti relativi a costi o compensi.
La decisione è notevole perché chiarisce definitivamente che la denominazione e la struttura di un atto amministrativo (validità limitata, rinnovo obbligatorio, tassa) possono trasformare una semplice notifica in una violazione costituzionale, anche in assenza di un esplicito rifiuto di soggiorno: la forma stessa dell'atto può costituire una restrizione ingiustificata della libertà di domicilio.
Regesto
Art. 24 BV; Niederlassungsfreiheit; Zweitwohnsitz aus beruflichen Gründen; Aufenthaltsbewilligung. Inhalt und Umfang der in Art. 24 BV garantierten Niederlassungsfreiheit (E. 3.2.1). In diesem Bereich beschränkt sich die Zuständigkeit der Kantone und Gemeinden auf die Kontrolle und Registrierung der Einwohner (E. 3.3.1). Die Meldepflicht bei beruflich bedingtem Aufenthalt in einer anderen Gemeinde als der Wohnsitzgemeinde schränkt die Ausübung der Niederlassungsfreiheit nicht ein. Die Meldung darf jedoch nicht einer Genehmigungsregelung unterliegen (E. 3.3.3). Regeste Art. 24 Cst.; liberté d'établissement; seconde résidence pour raisons professionnelles; autorisation de séjour. Contenu et portée de la liberté d'établissement garantie par l'art. 24 Cst. (consid. 3.2.1). Dans ce domaine, les compétences des cantons et des communes sont limitées au contrôle et à l'enregistrement des habitants (consid. 3.3.1). L'obligation de s'annoncer lors d'un séjour dans une commune autre que celle du domicile pour des raisons professionnelles ne restreint pas l'exercice de la liberté d'établissement. Toutefois, cette annonce ne peut pas être soumise à un régime d'autorisation (consid. 3.3.3). Regesto Art. 24 Cost.; libertà di domicilio; residenza secondaria per motivi professionali; autorizzazione di soggiorno. Contenuto e portata della libertà di domicilio garantita dall'art. 24 Cost. (consid. 3.2.1). In tale ambito le competenze dei Cantoni e dei Comuni sono circoscritte al controllo e alla registrazione degli abitanti (consid. 3.3.1). L'obbligo di annunciarsi, in caso di soggiorno in un Comune differente da quello del domicilio per motivi professionali, non limita l'esercizio della libertà di domicilio. Detto annuncio non può però essere sottoposto ad un regime autorizzativo (consid. 3.3.3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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