Medici ticinesi ricorrono contro obbligo cantonale di segnalazione di tutti i casi di lesioni o morti sospette: norma annullata perché svuota il segreto professionale e viola il principio di legalità (art. 321 CP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 147 I 354 · BGE 147 I 354 · ATF 147 I 354
- Data
- 01.01.2021
- Numero d'incarto
- BGE 147 I 354
- Corte
- CH_BGE_001
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Il dottor A. e il dottor B., medici nel Cantone Ticino, hanno presentato un ricorso in materia di diritto pubblico avverso le modifiche della legge sanitaria ticinese entrata in vigore il 1° settembre 2018. Hanno contestato in particolare l'art. 68 cpv. 2 e cpv. 3 della legge, che imponevano agli operatori sanitari l'obbligo di segnalare al ministero pubblico ogni caso di malattia, lesione o morte per causa certa o sospetta di reato perseguibile d'ufficio, nonché ogni reato perseguibile d'ufficio commesso da un collega nell'esercizio della professione. I ricorrenti hanno fatto valere la violazione del segreto professionale medico, del principio di legalità penale e del principio della preminenza del diritto federale.
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato l'art. 68 cpv. 2 LSan/TI nella misura in cui imponeva un obbligo generale di segnalazione di ogni caso di malattia, lesione o morte per causa certa o sospetta di reato perseguibile d'ufficio, poiché tale obbligo svuota la sostanza del segreto professionale medico protetto dall'art. 321 cpv. 1 CP e non rispetta i limiti imposti dagli art. 321 cpv. 2 e 3 CP, che consentono eccezioni solo in casi chiaramente delimitati e dopo ponderazione degli interessi. Ha invece ritenuto compatibile con il diritto federale la parte dell'obbligo relativa esclusivamente ai decessi per cause sospette o ignote, in linea con l'art. 253 cpv. 4 CPP. Inoltre, ha annullato integralmente l'art. 68 cpv. 3 LSan/TI perché la sua formulazione generica e imprecisa, che impone la segnalazione di ogni reato perseguibile d'ufficio commesso da un collega, viola l'esigenza di precisione del diritto penale (principio di legalità) di cui all'art. 321 cpv. 3 CP e all'art. 7 CEDU, rendendo impossibile per l'operatore sanitario determinare con sufficiente certezza quando la segnalazione sia obbligatoria. La disposizione penale di cui all'art. 95 LSan/TI, che punisce l'omissione, conferma l'ingerenza illegittima nella sfera fondamentale del segreto professionale. Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura di violazione del principio della preminenza del diritto federale, poiché l'art. 321 cpv. 3 CP riserva espressamente anche la legislazione cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità. Questa decisione chiarisce i limiti costituzionali e federali entro i quali i Cantoni possono regolamentare gli obblighi di segnalazione degli operatori sanitari, ponendo un forte accento sulla protezione del rapporto di fiducia tra medico e paziente e sulla necessità di una formulazione precisa delle fattispecie penali.
Regesto
Art. 13 BV, Art. 8 EMRK, Art. 321 StGB, Art. 68 des Tessiner Gesundheitsgesetzes (LSan/TI); ärztliches Berufsgeheimnis, Bestimmungen des kantonalen Rechts über die Meldepflicht von Angehörigen der Gesundheitsberufe gegenüber der Strafverfolgungsbehörde, abstrakte Normenkontrolle. Bedeutung der ärztlichen Schweigepflicht (E. 3.2 und 3.3.1). Einwilligung des Patienten, Entbindung von der Schweigepflicht durch die Aufsichtsbehörde und Meldepflichten bzw. -rechte als Ausnahmen von der Strafbarkeit bei Offenbarung des Arztgeheimnisses (E. 3.3.2 und 3.3.3). Auch nach Inkrafttreten der StPO können die Kantone eine Meldepflicht der Gesundheitsfachpersonen bei der Staatsanwaltschaft gemäss Art. 321 Ziff. 3 StGB vorsehen (E. 3.3.3 und 4). Anforderungen, die von der kantonalen Gesetzgebung berücksichtigt werden müssen (E. 3.4 und 3.5). Art. 68 Abs. 2 LSan/TI legt eine allgemeine Verpflichtung für Angehörige der Gesundheitsberufe fest, der Staatsanwaltschaft jeden Krankheits- oder Verletzungsfall im Zusammenhang mit einer bekannten oder vermuteten Straftat zu melden, der ihnen bei der Ausübung ihrer Pflichten oder ihres Berufs bekannt wird. Eine Verpflichtung dieses Umfangs verletzt die Substanz des Arztgeheimnisses und verstösst damit gegen Art. 321 StGB (E. 5). Darüber hinaus verpflichtet Art. 68 Abs. 3 LSan/TI die Angehörigen der Gesundheitsberufe, jedes Offizialdelikt, das eine Gesundheitsfachperson im Zusammenhang mit ihrer Funktion oder ihrem Beruf begangen hat, der Staatsanwaltschaft anzuzeigen, wobei die ärztliche Schweigepflicht im Zusammenhang mit einer therapeutischen Beziehung vorbehalten bleibt. Im Lichte der Strafbarkeit des Meldeversäumnisses ist die Beschreibung des Straftatbestandes nicht hinreichend präzise und eingegrenzt. Die Vorschrift verstösst insofern gegen das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot (E. 6.3). Regeste Art. 13 Cst., art. 8 CEDH, art. 321 CP, art. 68 de la loi tessinoise sur la santé (LSan/TI); secret professionnel médical, dispositions du droit cantonal sur l'obligation de dénonciation des professionnels de la santé aux autorités de poursuite pénale, contrôle abstrait des normes. Portée du secret professionnel médical (consid. 3.2 et 3.3.1). Consentement du patient, levée du secret par l'autorité de contrôle, et obligations, respectivement droits d'informer l'autorité, faisant office d'exceptions à la divulgation punissable du secret médical (consid. 3.3.2 et 3.3.3). Même après l'entrée en vigueur du CPP les cantons peuvent prévoir, conformément à l'art. 321 ch. 3 CP, une obligation de dénonciation des professionnels de la santé au ministère public (consid. 3.3.3 et 4). Exigences qui doivent être respectées par la législation cantonale (consid. 3.4 et 3.5). L'art. 68 al. 2 LSan/TI prévoit une obligation générale pour les professionnels de la santé de dénoncer au ministère public tout cas de maladie ou de blessure en lien avec un acte criminel connu ou suspecté qui est porté à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou de leur profession. Une obligation de cette ampleur prive le secret médical de sa substance et viole l'art. 321 CP (consid. 5). En outre, l'art. 68 al. 3 LSan/TI oblige les professionnels de la santé à dénoncer au ministère public toute infraction poursuivie d'office commise par un professionnel de la santé dans le cadre de sa fonction ou de sa profession, le secret médical étant réservé en cas de relation thérapeutique. Compte tenu de la punissabilité du défaut de dénonciation, la description de l'infraction pénale n'est pas suffisamment précise et délimitée. Cette disposition viole l'exigence de précision du droit pénal (consid. 6.3). Regesto Art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 321 CP, art. 68 della legge sanitaria ticinese (LSan/TI); segreto professionale medico, disposizioni del diritto cantonale sull'obbligo di segnalazione degli operatori sanitari all'autorità di perseguimento penale, controllo astratto delle norme. Portata del segreto professionale medico (consid. 3.2 e 3.3.1). Consenso del paziente, liberazione dal segreto da parte dell'autorità di vigilanza e obblighi, rispettivamente diritti, di avvisare l'autorità quali eccezioni alla punibilità della rivelazione del segreto medico (consid. 3.3.2 e 3.3.3). I Cantoni possono prevedere, anche dopo l'entrata in vigore del CPP, un obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 321 n. 3 CP da parte degli operatori sanitari al ministero pubblico (consid. 3.3.3 e 4). Esigenze che devono essere rispettate dalla normativa cantonale (consid. 3.4 e 3.5). L'art. 68 cpv. 2 LSan/TI prevede un obbligo generale per gli operatori sanitari di segnalare al ministero pubblico ogni caso di malattia o di lesione per causa certa o sospetta di reato perseguibile d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o professione. Un obbligo di tale estensione svuota della sua sostanza il segreto medico e viola pertanto l'art. 321 CP (consid. 5). L'art. 68 cpv. 3 LSan/TI obbliga inoltre gli operatori sanitari a segnalare al ministero pubblico ogni altro caso di reato perseguibile d'ufficio perpetrato da un operatore sanitario in relazione con la sua funzione o professione, riservato il segreto medico nel caso di un rapporto terapeutico. Considerata la punibilità dell'omissione della segnalazione, la descrizione della fattispecie penale non è sufficientemente precisa e delimitata. La disposizione viola l'esigenza di precisione del diritto penale (consid. 6.3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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