Ex marito chiede contributo alimentare: obbligo verso ex coniuge prevale su quello verso figlio maggiorenne in formazione (Art. 125 e 276a CC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 146 III 169 · BGE 146 III 169 · ATF 146 III 169
- Data
- 11.02.2020
- Numero d'incarto
- BGE 146 III 169
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un ex marito ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la decisione della Corte d'appello ticinese che aveva stabilito un contributo alimentare mensile a suo favore solo a partire dalla fine della formazione scolastica o professionale della figlia maggiorenne C., ritenendo che il margine finanziario disponibile dell'ex moglie dovesse essere utilizzato prioritariamente per soddisfare il fabbisogno della figlia minorenne D. e poi di C., anche dopo la sua maggior età. L'ex marito contestava sia l'importo del contributo sia il momento di inizio dell'obbligo di mantenimento, sostenendo che l'obbligo verso l'ex coniuge deve prevalere su quello verso il figlio maggiorenne in formazione.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile, annullando il dispositivo n. I.7a della sentenza impugnata e rinviando la causa all'autorità inferiore per nuova decisione.
La Corte ha ritenuto che, anche con l'entrata in vigore dell'art. 276a cpv. 2 CC, l'obbligo di mantenimento verso l'ex coniuge continua a prevalere su quello verso il figlio maggiorenne in formazione. Tale conclusione deriva dall'interpretazione storica, teleologica e sistematica della norma: i lavori preparatori mostrano che la modifica legislativa riguardava esclusivamente il mantenimento del figlio minorenne e non intendeva modificare la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo verso l'ex coniuge ha priorità; lo scopo dell'art. 276a cpv. 2 CC è infatti quello di evitare disparità tra fratelli e sorelle, non tra figlio maggiorenne ed ex coniuge; inoltre, gli artt. 125 e 277 cpv. 2 CC sono rimasti invariati. Di conseguenza, la Corte cantonale ha violato il diritto federale applicando un criterio di ripartizione del margine finanziario che privilegiava il fabbisogno della figlia maggiorenne rispetto a quello dell'ex marito. Il Tribunale federale ha quindi annullato il dispositivo n. I.7a e rinviato la causa per un nuovo calcolo del contributo alimentare e della data di inizio dell'obbligo, conformemente all'art. 107 cpv. 2 LTF.
La decisione conferma la gerarchia consolidata degli obblighi alimentari in caso di ammanco e chiarisce che l'introduzione dell'art. 276a cpv. 2 CC non ha modificato tale gerarchia, limitandosi a regolare le relazioni tra fratelli e sorelle.
Regesto
Art. 125 und 276a ZGB; Unterhaltsbeitrag zugunsten des Ex-Ehegatten. Auch mit Inkrafttreten des Art. 276a Abs. 2 ZGB geht die Unterhaltspflicht gegenüber dem Ex-Ehegatten weiterhin derjenigen gegenüber dem volljährigen, in Ausbildung stehenden Kind vor (E. 2.2 und 4). Regeste Art. 125 et 276a CC; contribution d'entretien en faveur de l'ex-époux. L'obligation d'entretien de l'ex-époux continue à prévaloir sur celle de l'enfant majeur en formation même après l'entrée en vigueur de l'art. 276a al. 2 CC (consid. 2.2 et 4). Regesto Art. 125 e 276a CC; contributo di mantenimento in favore dell'ex coniuge. Anche con l'entrata in vigore dell'art. 276a cpv. 2 CC l'obbligo di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge continua a prevalere su quello verso il figlio maggiorenne in formazione (consid. 2.2 e 4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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