Cantone Ticino introduce un divieto di dissimulazione del volto negli spazi pubblici: assenza di eccezioni per manifestazioni politiche e pubblicitarie lo rende sproporzionato rispetto alla libertà di opinione, riunione ed economica (art. 13 cpv. 2, 16, 22, 27, 49 cpv. 1 Cost.)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 144 I 281 · BGE 144 I 281 · ATF 144 I 281
- Data
- 01.01.2018
- Numero d'incarto
- BGE 144 I 281
- Corte
- CH_BGE_001
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Art. 10 Cost Art. 22 Cost Art. 27 Cost Art. 49 Cost Art. 8 Cost./TI Art. 2 LOrP/TI
Riassunto
A. e B. hanno presentato due ricorsi in materia di diritto pubblico avverso la legge ticinese sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss) e la legge sull'ordine pubblico (LOrP), entrambe entrate in vigore il 1° luglio 2016. Hanno chiesto l'annullamento di diverse disposizioni, in particolare degli articoli che prevedono il divieto di dissimulare il volto e delle relative eccezioni. Contestavano soprattutto l'assenza di eccezioni esplicite per manifestazioni politiche, commerciali o pubblicitarie, sostenendo che tale lacuna violava la libertà di opinione, di riunione, economica e altri diritti costituzionali. Il Tribunale federale ha esaminato le censure relative alla proporzionalità, al principio del Vorrang des Bundesrechts e al diritto all'autodeterminazione informativa.
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente i ricorsi, ritenendo che il divieto di dissimulazione del volto previsto dalle leggi ticinesi sia sproporzionato rispetto alla libertà di opinione (art. 16 Cost.), di riunione (art. 22 Cost.) e di economia (art. 27 Cost.), poiché le eccezioni previste dagli art. 4 LDiss e 2 cpv. 2 LOrP non includono esplicitamente manifestazioni politiche, commerciali o pubblicitarie (E. 3.4). La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza (BGE 117 Ia 472), secondo cui un divieto di mascherarsi è ammissibile solo se prevede un regime flessibile di eccezioni, mentre le norme ticinesi stabiliscono un elenco esaustivo che non consente interpretazioni estensive (E. 5.4.5). Di conseguenza, ha ordinato al Gran Consiglio di completare gli art. 2 cpv. 2 LOrP e 4 LDiss per chiarire che le eccezioni non sono esaustive e consentire, ad esempio, il mascheramento in manifestazioni politiche o azioni pubblicitarie qualora non compromettano l'ordine e la sicurezza pubblici (E. 5.4.3-5.5 e 7.4). Ha invece respinto le altre censure, ritenendo che il divieto non violi il principio del Vorrang des Bundesrechts (art. 49 cpv. 1 Cost.), poiché la tutela dell'ordine pubblico rientra nella competenza cantonale e non interferisce con il diritto penale federale (E. 4), né il diritto all'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.), in quanto il divieto non ha lo scopo di favorire la sorveglianza ma di prevenire atti di violenza (E. 6). La compatibilità con la libertà religiosa non è stata esaminata, poiché non era oggetto del ricorso (E. 3). La decisione è notevole perché impone al legislatore cantonale di modificare una legge appena entrata in vigore per renderla conforme ai diritti fondamentali, confermando il ruolo del Tribunale federale nel controllo di proporzionalità delle misure di polizia.
Regesto
Art. 13 Abs. 2, 16, 22, 27, 49 Abs. 1 BV; Kanton Tessin; Gesichtsverhüllungsverbot im öffentlichen Raum. Die Tessiner Gesetze über die Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum und über die öffentliche Ordnung sehen eine abschliessende Liste mit Ausnahmen zum Gesichtsverhüllungsverbot vor. Politische, gewerbliche oder Werbeveranstaltungen kommen auf dieser Liste nicht vor (E. 3.4). Im Lichte der Rechtsprechung des Bundesgerichts ( BGE 117 Ia 472 ) erscheint das so formulierte Verbot unter dem Blickwinkel der Meinungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit und der Wirtschaftsfreiheit als unverhältnismässig (E. 5.3 und 7). Um es mit diesen Grundrechten vereinbar zu machen, wird der Grosse Rat die Gesetze ergänzen und zusätzliche Ausnahmen für die betreffenden Veranstaltungen vorsehen müssen (E. 5.4.3- 5.5 und 7.4). Das im Gesetz über die öffentliche Ordnung vorgesehene Gesichtsverhüllungsverbot verstösst weder gegen den Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts (E. 4) noch gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (E. 6). Die Vereinbarkeit der neuen Bestimmungen mit der Religionsfreiheit wurde nicht bestritten und daher vom Bundesgericht nicht geprüft (E. 3). Regeste Art. 13 al. 2, 16, 22, 27, 49 al. 1 Cst.; canton du Tessin; interdiction de se dissimuler le visage dans les espaces publics. Les lois tessinoises sur la dissimulation du visage dans les espaces publics et sur l'ordre public prévoient une liste exhaustive des exceptions à l'interdiction de se dissimuler le visage, parmi lesquelles ne figurent pas les manifestations politiques, commerciales ou publicitaires (consid. 3.4). Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 117 Ia 472 ), l'interdiction ainsi formulée apparaît disproportionnée sous l'angle de la liberté d'opinion et de réunion ainsi que de la liberté économique (consid. 5.3 et 7). Afin de la rendre compatible avec ces droits fondamentaux, le Grand Conseil devra compléter les lois précitées et prévoir des exceptions supplémentaires pour ces manifestations (consid. 5.4.3-5.5 et 7.4). L'interdiction de se dissimuler le visage prévue par la loi sur l'ordre public ne viole ni le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 4) ni le droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données concernant une personne (consid. 6). La compatibilité des nouvelles dispositions avec la liberté religieuse n'a pas été contestée et n'a donc pas été examinée par le Tribunal fédéral (consid. 3). Regesto Art. 13 cpv. 2, 16, 22, 27, 49 cpv. 1 Cost.; divieto di dissimulazione del viso negli spazi pubblici nel Cantone Ticino. Le leggi ticinesi sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici e sull'ordine pubblico prevedono un elenco esaustivo di eccezioni al divieto di dissimulare il viso, fra le quali non rientrano le manifestazioni politiche, commerciali o pubblicitarie (consid. 3.4). Sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 117 Ia 472 ), il divieto così formulato appare sproporzionato sotto il profilo della libertà di opinione e di riunione, nonché della libertà economica (consid. 5.3 e 7). Affinché esso sia compatibile con questi diritti fondamentali, il Gran Consiglio dovrà completare per queste manifestazioni le norme mediante ulteriori eccezioni (consid. 5.4.3-5.5 e 7.4). Il divieto di dissimulare il volto previsto dalla legge sull'ordine pubblico non viola né il principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 4) né il diritto all'autodeterminazione informativa (consid. 6). La compatibilità delle nuove disposizioni con la libertà di religione non è stata contestata e non è quindi stata esaminata dal Tribunale federale (consid. 3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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