Assicurato dichiara intenzionalmente un salario più alto nella notifica di infortunio: sanzione proporzionale prevista dall'art. 46 cpv. 2 LAINF ammette il rifiuto delle indennità giornaliere ma non delle spese di cura
- BGE / ATF / DTF
- DTF 143 V 393 · BGE 143 V 393 · ATF 143 V 393
- Data
- 26.10.2017
- Numero d'incarto
- BGE 143 V 393
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un assicurato ha subito un infortunio sul lavoro e ha comunicato all'assicuratore un salario superiore a quello effettivo, ottenendo indennità giornaliere più elevate. L'assicuratore ha quindi negato ogni prestazione e chiesto la restituzione di oltre 48'000 franchi, inclusi costi medici e indennità. Il ricorrente ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che l'ha respinta integralmente. Egli ha poi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale, il rimborso delle spese mediche, il versamento o ricalcolo delle indennità giornaliere e un'indennità per menomazione dell'integrità.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Ha confermato che l'assicurato aveva intenzionalmente dichiarato un salario superiore a quello effettivo nella notifica di infortunio, rendendo applicabile la sanzione prevista dall'art. 46 cpv. 2 LAINF. Tuttavia, ha ritenuto che, ai sensi del principio di proporzionalità, tale sanzione potesse giustificare il rifiuto delle indennità giornaliere, ma non la restituzione delle spese di cura, poiché l'infortunio era effettivamente avvenuto e le cure erano necessarie indipendentemente dalla falsa dichiarazione salariale. Inoltre, ha osservato che, in pendenza del ricorso cantonale, l'assicuratore aveva ricevuto 28'947 franchi dall'assicurazione per l'invalidità, circostanza che la Corte cantonale aveva trascurato nel confermare integralmente l'obbligo di restituzione; pertanto, ha corretto l'importo da restituire. L'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite si fonda sull'art. 25 cpv. 1 LPGA. Per quanto riguarda la procedura, ha richiamato l'art. 31 della legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, l'art. 54 PA e l'art. 74 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa, evidenziando che la competenza passa all'autorità di ricorso con il deposito del ricorso. Il Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo limitatamente all'importo di 19'067,40 franchi. La decisione è nota per aver chiarito che una condanna penale non è requisito per applicare l'art. 46 cpv. 2 LAINF e che la proporzionalità richiede una valutazione differenziata tra prestazioni pecuniarie e prestazioni in natura.
Regesto
Art. 46 Abs. 2 UVG; falsche Unfallmeldung. Art. 46 Abs. 2 UVG erlaubt dem Versicherer die Leistungskürzung oder -verweigerung als Sanktionierung absichtlicher Falschmeldungen. Der Versicherer hat diese Möglichkeit unter Beachtung des Willkürverbots sowie der Grundsätze der Gleichbehandlung und der Verhältnismässigkeit für jede Leistung gesondert zu prüfen (E. 6.2). Eine strafrechtliche Verurteilung, insbesondere wegen Betrugs, wird für die Anwendung von Art. 46 Abs. 2 UVG nicht zwingend vorausgesetzt (E. 7.3). Im konkreten Fall kann, mit Blick auf das Verhältnismässigkeitsgebot, die Ausrichtung von Taggeldern (E. 8.2), nicht aber die Übernahme der Heilbehandlungskosten verweigert werden (E. 8.3). Regeste Art. 46 al. 2 LAA; fausse déclaration d'accident. L'art. 46 al. 2 LAA permet à l'assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction en cas de fausses informations données intentionnellement. L'assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que les principes de l'égalité de traitement et de proportionnalité (consid. 6.2). Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire pour faire usage de l'art. 46 al. 2 LAA (consid. 7.3). Dans le cas particulier, au regard du principe de proportionnalité, les indemnités journalières peuvent être refusées (consid. 8.2) mais pas les prestations pour soins médicaux (consid. 8.3). Regesto Art. 46 cpv. 2 LAINF; notifica falsa di un infortunio. L'art. 46 cpv. 2 LAINF permette all'assicuratore di decurtare o rifiutare prestazioni a titolo di sanzione in caso di informazioni false presentate intenzionalmente. L'assicuratore deve esaminare tale eventualità separatamente per ogni prestazione, rispettando il divieto dell'arbitrio, il principio della parità di trattamento e della proporzionalità (consid. 6.2). Una condanna penale, segnatamente per truffa, non è condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 2 LAINF (consid. 7.3). Nel caso concreto, sotto il profilo della proporzionalità, possono essere rifiutate le prestazioni pecuniarie per le indennità giornaliere (consid. 8.2), ma non quelle per le spese di cura (consid. 8.3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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