Prestazioni complementari Ticino: rimborso spese cure senza deduzione assegno grandi invalidi (Art. 14 LPC; Art. 8 LaLPC/TI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 142 V 349 · BGE 142 V 349 · ATF 142 V 349
- Data
- 17.06.2016
- Numero d'incarto
- BGE 142 V 349
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 9 Cost Art. 14 LPC Art. 16 LPC Art. 8 LaLPC/TI Art. 19b OPC-AVS/AI
Riassunto
La Cassa cantonale di compensazione ticinese ha impugnato una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che aveva annullato la sua opposizione in materia di prestazioni complementari. La controversia verteva sul calcolo delle prestazioni complementari annue per un'assicurata residente a casa, beneficiaria di una rendita AI e di un assegno per grandi invalidi di grado medio pari a 14'040 franchi nel 2013. La Cassa aveva rifiutato di conteggiare le spese di malattia e d'invalidità ammontanti a 13'032 franchi, sostenendo che fossero coperte dall'assegno per grandi invalidi percepito. L'assicurata chiedeva invece il rimborso integrale di tali spese nell'ambito delle prestazioni complementari.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Cassa cantonale di compensazione, confermando l'obbligo di rimborsare integralmente le spese di cura e assistenza senza dedurre l'assegno per grandi invalidi.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che, a seguito della riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2008, la competenza per disciplinare le modalità di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità spetta ai Cantoni (art. 16 LPC). Il diritto federale prevede la deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare solo nei casi specifici contemplati dall'art. 14 cpv. 4 LPC e dall'art. 19b OPC-AVS/AI, ovvero quando le spese superano l'importo minimo garantito (25'000 franchi per persone sole) o quando gli importi massimi non bastano a coprire tutte le spese. Nel caso concreto, le spese di 13'032 franchi erano inferiori sia alla soglia dei 25'000 franchi sia all'assegno per grandi invalidi di 14'040 franchi, rendendo inapplicabili queste eccezioni federali. Il Tribunale ha inoltre precisato che l'art. 14 cpv. 3 LPC stabilisce una soglia massima oltre la quale i Cantoni possono fissare importi massimi, ma non impone una garanzia minima di rimborso che impedisca la deduzione dell'assegno se le spese sono basse; tale garanzia apparteneva al previgente art. 3 cpv. 2 OMPC, abrogato con la riforma.
Tuttavia, il ricorso è stato respinto perché il diritto cantonale ticinese (LaLPC) esclude esplicitamente la deduzione dell'assegno per grandi invalidi. L'art. 8 cpv. 2 LaLPC stabilisce che la concessione di un assegno per grandi invalidi non è equiparata a un rimborso da parte di altre assicurazioni, impedendo così la decurtazione delle spese. L'eccezione prevista dall'art. 8 cpv. 3 LaLPC, che consente la deduzione solo se l'assicurazione malattia ne ha già tenuto conto, non si applicava nella fattispecie. Il Tribunale federale ha giudicato questa interpretazione del diritto cantonale non arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost., confermando che le spese dovevano essere rimborsate integralmente indipendentemente dal fatto che fossero inferiori all'assegno percepito.
Regesto
Art. 14 und 16 ELG; Art. 19b ELV; Art. 5 und 8 des Tessiner Einführungsgesetzes vom 23. Oktober 2007 zum Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten durch die Kantone im Rahmen der Ergänzungsleistung, wenn eine Hilflosenentschädigung ausgerichtet wird. Seit dem 1. Januar 2008 obliegt es den Kantonen, die Art und Weise der Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten näher zu regeln. Mangels einer spezifischen bundesrechtlichen Vorschrift sind die Kantone insbesondere frei festzulegen, ob eine Hilflosenentschädigung von den Kosten nach Art. 14 Abs. 1 lit. b ELG abzuziehen ist, wenn diese weniger als Fr. 25'000.- betragen. Bundesrechtlich vorgeschrieben ist ein solcher Abzug nur in den in Art. 14 Abs. 4 ELG und Art. 19b ELV vorgesehenen Fällen (E. 6.3). Das Recht des Kantons Tessin kennt bei der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten, für welche nicht eine andere Versicherung aufkommt, keinen Abzug der Hilflosenentschädigung (E. 7.2). Regeste Art. 14 et 16 LPC; art. 19b OPC-AVS/AI; art. 5 et 8 de la loi tessinoise d'application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; remboursement par les cantons des frais de maladie et d'invalidité en lien avec une allocation pour impotent dans le domaine des prestations complémentaires. A partir du 1 er janvier 2008, il incombe aux cantons de préciser les modalités de remboursement des frais de maladie et d'invalidité. En l'absence d'une norme fédérale spécifique, décider si l'allocation pour impotent doit être déduite des frais au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LPC lorsque ceux-ci sont inférieurs à 25'000 fr. relève en particulier de la compétence cantonale. Le droit fédéral prévoit au contraire une déduction de l'allocation pour impotent des frais à rembourser, mais seulement dans les cas prévus par l'art. 14 al. 4 LPC et l'art. 19b OPC-AVS/AI (consid. 6.3). Le droit cantonal tessinois prévoit le remboursement des frais de maladie et d'invalidité, qui ne sont pas déjà couverts par d'autres assurances, sans déduction de l'allocation pour impotent (consid. 7.2). Regesto Art. 14 e 16 LPC; art. 19b OPC-AVS/AI; art. 5 e 8 della legge di applicazione del Cantone Ticino del 23 ottobre 2007 della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; rimborso delle spese di malattia e d'invalidità da parte dei Cantoni in connessione con un assegno per grandi invalidi nell'ambito delle prestazioni complementari. A partire dal 1° gennaio 2008 spetta ai Cantoni precisare le modalità del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. È in particolare di competenza cantonale, in assenza di una normativa federale specifica, decidere se l'assegno per grandi invalidi debba essere detratto dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste sono inferiori a fr. 25'000.-. Il diritto federale prevede invece una deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI (consid. 6.3). Il diritto cantonale ticinese contempla il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità a meno che siano già coperte da altre assicurazioni senza la deduzione dell'assegno per grandi invalidi (consid. 7.2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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