Ricorso contro stralcio per mancata comparizione: opposizione non ritirata se citazione non conosciuta (Art. 356 cpv. 4 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 142 IV 158 · BGE 142 IV 158 · ATF 142 IV 158
- Data
- 11.04.2016
- Numero d'incarto
- BGE 142 IV 158
- Corte
- CH_BGE_006
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
A. ha presentato opposizione a un decreto d'accusa per contravvenzione alla legge sulla circolazione stradale. La Pretura penale lo ha citato al dibattimento tramite raccomandata, che non è stata ritirata dal destinatario. Il presidente ha considerato l'assenza come ingiustificata e ha stralciato il procedimento applicando la finzione legale del ritiro dell'opposizione. Contro questa decisione, A. ha adito la Corte dei reclami penali sostenendo di non aver ricevuto l'avviso di giacenza e di non conoscere la data del dibattimento. La corte cantonale ha respinto il reclamo. A. ha impugnato la sentenza davanti al Tribunale federale chiedendo l'annullamento e un nuovo dibattimento.
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte cantonale. Ha stabilito che la finzione legale del ritiro dell'opposizione prevista dall'art. 356 cpv. 4 CPP (corrispondente all'art. 355 cpv. 2 CPP) può trovare applicazione solo se l'opponente abbia avuto effettiva conoscenza della citazione e delle conseguenze della sua mancata comparizione. Nel caso concreto, la raccomandata contenente la citazione non era stata ritirata entro il periodo di giacenza, pertanto l'imputato non era a conoscenza del dibattimento. Non essendo stato accertato alcun abuso di diritto né un disinteresse alla prosecuzione della procedura, non era giustificato opporre all'interessato una doppia finzione: quella della notificazione secondo l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP e quella del ritiro dell'opposizione secondo l'art. 356 cpv. 4 CPP. Il tribunale di primo grado avrebbe dovuto inviare una nuova citazione prima di poter applicare le conseguenze processuali dell'assenza.
Regesto
Art. 85 Abs. 4 lit. a, Art. 356 Abs. 4 StPO; Einsprache gegen einen Strafbefehl, Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht, Nichterscheinen an der Hauptverhandlung, Einspracherückzugsfiktion. Art. 356 Abs. 4 StPO entspricht Art. 355 Abs. 2 StPO (E. 3.5). Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung fern, kommt die gesetzliche Fiktion, wonach die Einsprache als zurückgezogen gilt, nur zur Anwendung, wenn sie effektiv Kenntnis von der Vorladung hatte und sich somit der Folgen ihrer Unterlassung bewusst war. Vorbehalten bleiben Fälle rechtsmissbräuchlichen Verhaltens (E. 3.4 und 3.5). Regeste Art. 85 al. 4 let. a, art. 356 al. 4 CPP; opposition à l'ordonnance pénale, procédure devant le tribunal de première instance, défaut aux débats, fiction du retrait de l'opposition. L'art. 356 al. 4 CPP est une norme correspondant à l'art. 355 al. 2 CPP (consid. 3.5). La fiction légale selon laquelle l'opposition à l'ordonnance pénale est réputée retirée en cas de défaut sans excuse aux débats ne s'applique que si l'opposant a effectivement connaissance de la citation à comparaître et donc également des conséquences du défaut. Demeurent réservés les cas d'abus de droit (consid. 3.4 et 3.5). Regesto Art. 85 cpv. 4 lett. a, art. 356 cpv. 4 CPP; opposizione al decreto d'accusa, procedura dinanzi al tribunale di primo grado, mancata comparizione al dibattimento, finzione del ritiro dell'opposizione. L'art. 356 cpv. 4 CPP è una norma corrispondente all'art. 355 cpv. 2 CPP (consid. 3.5). La finzione legale del ritiro dell'opposizione al decreto d'accusa in caso di mancata comparizione al dibattimento trova applicazione solo ove l'opponente sia effettivamente a conoscenza della citazione e quindi anche delle conseguenze della mancata comparizione. Rimangono riservati i casi di abuso di diritto (consid. 3.4 e 3.5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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