Richiesta di sospensione exequatur ripetuta al Tribunale federale: inammissibile se fondata sugli stessi motivi (Art. 46 par. 1 CLug)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 142 III 420 · BGE 142 III 420 · ATF 142 III 420
- Data
- 06.04.2016
- Numero d'incarto
- BGE 142 III 420
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Parzialmente accolto
Norme determinanti
Riassunto
La causa riguarda il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera di una sentenza penale italiana che condannava A. al risarcimento danni a favore di B. SpA, con assegnazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva di 10 milioni di euro. Dopo che il Pretore di Lugano aveva accolto l'istanza di B. SpA e disposto il sequestro di averi, A. aveva impugnato la decisione presso il Tribunale d'appello ticinese, chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento fino all'esito dell'appello pendente in Italia. La corte cantonale aveva respinto tale richiesta di sospensione. A. ha quindi proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, rinnovando la domanda di sospensione ai sensi dell'articolo 46 paragrafo 1 della Convenzione di Lugano e chiedendo nel merito la revoca del sequestro.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile la domanda di sospensione del procedimento proposta da A., mentre ha respinto il ricorso nel merito nella misura in cui era ammissibile. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'articolo 46 paragrafo 1 della Convenzione di Lugano (CLug), che consente al giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 CLug di sospendere il procedimento di riconoscimento ed exequatur.
Il Tribunale ha chiarito che, sebbene la competenza a ordinare la sospensione spetti ormai anche al Tribunale federale (seconda istanza di ricorso) oltre che all'autorità cantonale (prima istanza), ciò non implica la possibilità di presentare due domande di sospensione identiche in stadi diversi. L'interpretazione sistematica e teleologica della norma, volta a evitare incertezze giuridiche, porta alla conclusione che una nuova istanza di sospensione basata sugli stessi motivi già addotti e respinti dall'istanza inferiore è inammissibile. Accettare una simile ripetizione equivarrebbe a eludere il divieto di impugnazione delle decisioni incidentali sul diniego di sospensione, confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa all'articolo 44 CLug.
Nel caso specifico, A. aveva fondato la sua richiesta di sospensione al Tribunale federale sugli stessi motivi già presentati invano al Tribunale d'appello ticinese. Di conseguenza, la domanda è stata dichiarata inammissibile senza esaminare i presupposti materiali per la sospensione. Il ricorso nel merito è stato respinto, confermando implicitamente la validità del riconoscimento e del sequestro disposti dalle autorità inferiori.
Regesto
Art. 46 Ziff. 1 LugÜ; Gesuch um Sistierung des Anerkennungs- und Exequaturverfahrens. Wird das Gesuch um Sistierung des Verfahrens vor Bundesgericht mit den gleichen Motiven begründet, wie sie schon zur Begründung des analogen Gesuches vor der oberen kantonalen Instanz vorgebracht wurden, erweist es sich als unzulässig (E. 2). Regeste Art. 46 par. 1 CL; requête de suspension de la procédure de reconnaissance et d'exequatur. La requête de suspension de la procédure introduite devant le Tribunal fédéral est irrecevable lorsqu'elle est fondée sur les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui d'une demande analogue formée devant le tribunal cantonal supérieur (consid. 2). Regesto Art. 46 par. 1 CLug; istanza di sospensione del procedimento di riconoscimento ed exequatur. L'istanza di sospensione del procedimento introdotta dinanzi al Tribunale federale è inammissibile qualora sia fondata sugli stessi motivi addotti a sostegno dell'analoga domanda presentata dinanzi al tribunale cantonale superiore (consid. 2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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