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Justizze. Art. 20a Cost./TI

Tribunale federale

Iniziativa popolare ticinese per fusione forzata comuni Locarno/Bellinzona dichiarata irricevibile per violazione art. 5 Carta autonomia locale

BGE / ATF / DTF
DTF 142 I 216 · BGE 142 I 216 · ATF 142 I 216
Data
03.06.2016
Numero d'incarto
BGE 142 I 216
Corte
CH_BGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 20a Cost./TI

Riassunto

I promotori di un'iniziativa popolare costituzionale elaborata nel Canton Ticino hanno impugnato davanti al Tribunale federale il decreto del Gran Consiglio che aveva dichiarato irricevibile l'iniziativa "Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona". L'iniziativa mirava all'aggregazione diretta e immediata di Locarno con 17 comuni limitrofi e di Bellinzona con 16, imponendo fusioni forzate senza prevedere alcuna consultazione preliminare delle popolazioni interessate. Il dibattito giuridico verteva sulla compatibilità di tale proposta con il diritto superiore, in particolare con le garanzie di partecipazione democratica e tutela territoriale previste dalla Carta europea dell'autonomia locale ratificata dalla Svizzera.

Il Tribunale federale ha confermato la dichiarazione di irricevibilità dell'iniziativa popolare, respingendo il ricorso dei promotori. La Corte ha ritenuto che l'iniziativa violasse manifestamente l'art. 5 della Carta europea dell'autonomia locale (RS 0.102), norma direttamente applicabile che protegge i limiti territoriali delle collettività locali. Tale disposizione impone che, per ogni modifica dei confini comunali, la popolazione degli enti interessati venga consultata preliminarmente. Nel caso concreto, l'iniziativa prevedeva l'aggregazione coatta di 35 comuni ticinesi senza alcuna procedura di consultazione preventiva, scardinando deliberatamente le garanzie partecipative previste dalla legge cantonale sulle aggregazioni (LAggr). Il Tribunale ha chiarito che il voto cantonale sull'iniziativa stessa non poteva sostituire la consultazione preliminare richiesta dall'art. 5, poiché coinvolgeva l'intera electorate del Cantone e non solo i cittadini dei comuni toccati, e perché coincideva con la decisione di fusione anziché precederla. I tentativi dei ricorrenti di sanare la violazione proponendo consultazioni organizzate a posteriori sono stati giudicati infondati: in assenza di una base legale specifica, le autorità cantonali non potevano indire tali votazioni, e la soluzione avrebbe snaturato l'iniziativa contravvenendo alla volontà esplicita dei firmatari di imporre fusioni immediate senza udire preventivamente i comuni. La Corte ha inoltre sottolineato che l'interpretazione dell'iniziativa deve essere oggettiva, basata sul testo così come compreso dai cittadini al momento della firma, escludendo interpretazioni personali fornite dai promotori dopo la dichiarazione di irricevibilità. L'art. 20a Cost./TI proposto dall'iniziativa è stato quindi giudicato incompatibile con il diritto internazionale vincolante.

Regesto

Art. 4 Abs. 6 und Art. 5 der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung; Ungültigerklärung der Verfassungsinitiative zum Zusammenschluss von Agglomerationsgemeinden des Sopraceneri durch den Grossen Rat wegen Verletzung übergeordneten Rechts bestätigt. Auslegung einer kantonalen Volksinitiative; Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht (E. 3). Konkret verlangt die Initiative - die bewusst keine vorgängige Konsultation der betroffenen Gemeinden vorsieht - die unmittelbare Fusion von Locarno mit 17 und von Bellinzona mit 16 umliegenden Gemeinden. Begründung des Grossen Rats für die Ungültigerklärung (E. 4). Die Grenzen von kommunalen Gebietskörperschaften werden durch Art. 5 der Charta geschützt. Diese unmittelbar anwendbare Norm, die sich - anders als Art. 4 Abs. 6 - nicht auf die Behörden, sondern auf die Gemeindebevölkerung bezieht, verlangt eine vorgängige Befragung der Stimmbürger der betroffenen Gemeinden. Diese Garantie muss unabhängig von der gewählten Art der Fusion und ihrer Rechtsnatur eingehalten werden (E. 7). Die Volksabstimmung über die Initiative auf Kantonsebene genügt nicht zur Einhaltung von Art. 5 der Carta - der Zwangsfusionen nicht grundsätzlich entgegensteht -, weil die Stimmbürger der betroffenen Gemeinden nicht vorab konsultiert worden sind. Die von den Initianten verlangte nachträgliche Organisation von Konsultativabstimmungen durch die betroffenen Gemeinden und die kantonalen Behörden bedürfte einer gesetzlichen Grundlage; im Übrigen würde dies die Initiative verfälschen und dem Willen ihrer Unterzeichner widersprechen (E. 8). Regeste Art. 4 par. 6 et art. 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale; confirmation de l'invalidation de l'initiative populaire constitutionnelle formulée demandant la fusion des centres urbains du Sopraceneri prononcée par le Grand Conseil en raison de sa non-conformité au droit supérieur. Interprétation d'une initiative populaire cantonale; conformité au droit supérieur (consid. 3). L'initiative exige la fusion immédiate des communes de Locarno et de Bellinzone avec 17, respectivement 16 communes environnantes sans consultation préalable des communes concernées. Motifs d'invalidation retenus par le Grand Conseil (consid. 4). La protection des limites territoriales locales des communes est garantie par l'art. 5 de la Charte; cette norme, directement applicable, se réfère non pas aux autorités locales mais à la population locale, contrairement à l'art. 4 par. 6; elle exige une consultation préalable des citoyens des communes intéressées. Cette garantie doit être respectée sans égard à la forme choisie de l'acte de fusion et à sa nature juridique (consid. 7). L'art. 5 de la Charte, qui n'interdit pas les fusions forcées, n'est pas respecté par le vote de l'initiative sur le plan cantonal, parce que les citoyens des communes intéressées n'ont pas été consultés au préalable. La tentative des initiants d'inviter a posteriori les communes concernées et les autorités cantonales à organiser des votes consultatifs ne repose sur aucune base légale; une telle procédure dénaturerait en outre l'initiative et contreviendrait à la volonté explicite de ses signataires (consid. 8). Regesto Art. 4 cpv. 6 e art. 5 della Carta europea dell'autonomia locale; conferma della dichiarazione di irricevibilità da parte del Gran Consiglio dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata volta all'aggregazione dei poli urbani del Sopraceneri, poiché contraria al diritto superiore. Interpretazione di un'iniziativa popolare cantonale; compatibilità con il diritto superiore (consid. 3). In concreto, l'iniziativa, che non prevede volutamente una consultazione preventiva dei Comuni interessati, impone l'aggregazione diretta di Locarno con 17 Comuni limitrofi e di Bellinzona con 16. Motivi di irricevibilità ritenuti dal Gran Consiglio (consid. 4). La tutela dei limiti locali territoriali dei Comuni garantita dall'art. 5 della Carta, norma direttamente applicabile e che, contrariamente all'art. 4 cpv. 6, non si riferisce alle autorità bensì alla popolazione locale, esige una consultazione preliminare degli aventi diritto di voto dei Comuni interessati: questa garanzia dev'essere rispettata indipendentemente dalla scelta dell'atto di aggregazione e dalla sua natura giuridica (consid. 7). L'art. 5 della Carta, che non impedisce le fusioni coatte, non è rispettato con il voto sull'iniziativa da parte dei cittadini di tutto il Cantone, poiché quelli dei Comuni interessati non sono preliminarmente consultati. Al tentativo dei promotori di invitare a posteriori i Comuni interessati e le autorità cantonali a organizzare votazioni consultive, si oppone l'assenza della necessaria base legale; ciò snaturerebbe inoltre l'iniziativa e contravverrebbe all'esplicita volontà dei firmatari della stessa (consid. 8).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.