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Justizze. Art. 49 Cost

Tribunale federale

Ricorso contro la protezione ticinese delle denominazioni universitarie: accettazione parziale, annullamento solo per 'campus' e 'college' (Art. 49 Cost.; Art. 29 LPSU)

BGE / ATF / DTF
DTF 142 I 16 · BGE 142 I 16 · ATF 142 I 16
Data
09.02.2016
Numero d'incarto
BGE 142 I 16
Corte
CH_BGE_001
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 49 Cost Art. 63a Cost Art. 29 HFKG Art. 29 LEHE Art. 12 LPSU Art. 28 LPSU Art. 29 LPSU Art. 62 LPSU Art. 63 LPSU Art. 14 LUSI/TI Art. 4 RLUSI/TI

Riassunto

Una scuola universitaria privata a distanza impugna davanti al Tribunale federale alcune norme cantonali ticinesi che tutelano specifiche denominazioni nel settore universitario. La ricorrente sostiene che il diritto federale sulle scuole universitarie regoli esaustivamente la materia, impedendo ai Cantoni di proteggere ulteriori termini oltre a quelli espressamente citati dalla legge federale. Il caso verte sulla compatibilità tra la legislazione ticinese, che richiede un'autorizzazione per l'uso di nomi come 'accademia', 'ateneo', 'alta scuola', 'facoltà', 'campus' e 'college', e il principio della preminenza del diritto federale.

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso, annullando la disposizione regolamentare ticinese che protegge i termini 'campus' e 'college', mentre conferma la validità della protezione per gli altri termini impugnati.

Nell'esaminare il rispetto dell'art. 49 Cost., la Corte rileva che l'elenco delle denominazioni protette dall'art. 29 cpv. 1 LPSU non è esaustivo. Tale conclusione si fonda sul testo della norma federale, che introduce le derivazioni con la locuzione 'in particolare', e sull'art. 12 cpv. 3 lett. d LPSU, che attribuisce al Consiglio delle scuole universitarie la competenza di formulare raccomandazioni in materia di denominazioni. Di conseguenza, i Cantoni conservano una competenza residua per legiferare su questo aspetto, purché non contraddicano il senso e lo spirito del diritto federale.

La Corte sottolinea che tale riserva cantonale riveste un'importanza particolare sotto il profilo linguistico. Le differenze terminologiche tra le versioni tedesca, francese e italiana della LPSU (ad esempio l'assenza di corrispondenze italiane dirette per alcuni termini generici) giustificano che i Cantoni adattino la protezione alle specificità locali. Nel caso ticinese, i termini 'accademia', 'ateneo', 'alta scuola' e 'facoltà' sono radicati nella struttura della legge cantonale (LUSI) e nell'organizzazione delle scuole universitarie ticinesi (USI e SUPSI). La loro protezione risponde allo scopo federale di evitare confusione tra istituti accreditati e scuole private, rispettando così il senso dello spirito del diritto federale.

Diversa è la valutazione per i termini 'campus' e 'college'. Questi vocaboli, nel linguaggio corrente italiano, designano principalmente gli edifici o le strutture ospitanti, non le scuole in quanto tali. Il loro uso non crea confusione con le denominazioni istituzionali protette né mette in pericolo la reputazione degli istituti accreditati. Pertanto, includerli nell'elenco delle denominazioni soggette ad autorizzazione costituisce un'estensione eccessiva della protezione definita dal diritto federale, violando il principio di preminenza sancito dall'art. 49 Cost.

Regesto

Art. 49 BV; Art. 29 HFKG; Art. 14 Abs. 2 LUSI/TI; Art. 4 RLUSI/TI; Schutz der universitären Bezeichnungen, wie er im Gesetz des Kantons Tessin über die Università della Svizzera italiana, über die Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana und über die Forschungsinstitute sowie im zugehörigen Reglement vorgesehen ist; Vorrang und Beachtung des Bundesrechts. Art. 29 Abs. 1 HFKG sieht vor, dass die Hochschule oder die andere Institution des Hochschulbereichs mit der institutionellen Akkreditierung das Recht erhält, in ihrem Namen die Bezeichnung "Universität", "Fachhochschule" oder "Pädagogische Hochschule" oder eine davon abgeleitete Bezeichnung zu führen, wie insbesondere "universitäres Institut" oder "Fachhochschulinstitut". Der Inhalt dieser Norm ist nicht abschliessender Natur und belässt den Kantonen die Möglichkeit, im Bereich der Bezeichnung universitärer Schulen weitere Bestimmungen zu erlassen. Der Vorbehalt zugunsten der Kantone ist in sprachlicher Hinsicht von erheblicher Bedeutung (E. 7 und 8). Der Schutz der Bezeichnungen "accademia/accademico", "ateneo", "alta scuola" und "facoltà", wie ihn das Recht des Kantons Tessin vorsieht, trägt dem Sinn und Geist des Bundesrechts Rechnung und verletzt Art. 49 BV nicht. Dies gilt nicht für den Schutz der Bezeichnungen "campus" und "college" (E. 9). Regeste Art. 49 Cst.; art. 29 LEHE; art. 14 al. 2 LUSI/TI; art. 4 RLUSI/TI; protection des dénominations universitaires prévue dans la loi tessinoise sur l'Université de la Suisse italienne, sur l'Ecole universitaire professionnelle de la Suisse italienne et sur les Instituts de recherche, ainsi que dans le règlement y relatif; primauté et respect du droit fédéral. L'art. 29 al. 1 LEHE prévoit que, par l'accréditation institutionnelle, une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles acquiert le droit à l'appellation d'"université", de "haute école spécialisée" ou de "haute école pédagogique", y compris dans ses formes dérivées, tels que "institut universitaire" ou "institut de niveau haute école spécialisée". La liste contenue à cet article n'est pas exhaustive et laisse aux cantons la faculté d'adopter des prescriptions particulières en matière de dénominations des hautes écoles. La réserve en faveur des cantons revêt une importance particulière sur le plan linguistique (consid. 7 et 8). La protection des dénominations de "accademia/accademico", "ateneo", "alta scuola" et "facoltà" prévue par le droit tessinois respecte le sens et l'esprit de la législation fédérale et ne viole pas l'art. 49 Cst. Cela ne vaut pas pour la protection des dénominations de "campus" et "college" (consid. 9). Regesto Art. 49 Cost.; art. 29 LPSU; art. 14 cpv. 2 LUSI/TI; art. 4 RLUSI/TI; protezione delle denominazioni universitarie prevista dalla legge ticinese sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca così come dal regolamento ad essa relativo; preminenza e rispetto del diritto federale. L'art. 29 cpv. 1 LPSU prevede che, con l'accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscano il diritto di denominarsi "università", "scuola universitaria professionale", "alta scuola pedagogica", o di usare una denominazione derivata come, in particolare, "istituto universitario" o "istituto universitario professionale". L'elenco contenuto in questa norma non ha carattere esaustivo e non preclude ai Cantoni la facoltà di emanare prescrizioni particolari in materia di denominazioni delle scuole universitarie. La riserva a favore dei Cantoni assume un'importanza particolare sotto il profilo linguistico (consid. 7 e 8). La tutela delle denominazioni di "accademia/accademico", "ateneo", "alta scuola" e "facoltà" prevista dal diritto ticinese rispetta il senso e lo spirito della normativa federale e non lede l'art. 49 Cost. Stessa conclusione non può essere tratta per la tutela delle denominazioni di "campus" e "college" (consid. 9).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.