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Justizze. Art. 62 LStr

Tribunale federale

Assegni familiari integrativi ticinesi non sono aiuto sociale: ammonimento contro permesso di dimora annullato (Art. 62 lett. e LStr)

BGE / ATF / DTF
DTF 141 II 401 · BGE 141 II 401 · ATF 141 II 401
Data
27.10.2015
Numero d'incarto
BGE 141 II 401
Corte
CH_BGE_004
Esito
Accolto

Norme determinanti

Art. 116 Cost Art. 43 LStr Art. 51 LStr Art. 62 LStr Art. 96 LStr

Riassunto

Una coppia di cittadini srilankesi residenti nel Canton Ticino, titolari di permessi di dimora e domicilio, ha impugnato un ammonimento emesso dalle autorità migratorie cantonali. L'ammonimento era stato pronunciato dopo che la Sezione della popolazione aveva qualificato la percezione di assegni familiari integrativi e assegni di prima infanzia, previsti dalla legislazione ticinese, come dipendenza dall'aiuto sociale. Tale qualificazione avrebbe potuto giustificare la revoca dei permessi di soggiorno secondo la legge federale sugli stranieri. I coniugi sostenevano invece che tali prestazioni fossero strumenti di politica familiare e non assistenza sociale.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato l'ammonimento pronunciato nei confronti della ricorrente. La Corte ha stabilito che gli assegni familiari integrativi e gli assegni di prima infanzia istituiti dal diritto cantonale ticinese non rientrano nella nozione di "aiuto sociale" ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr (oggi art. 62 lett. e AuG).

La decisione si fonda sulla natura specifica di queste prestazioni. Il Tribunale federale ha rilevato che, a differenza dell'assistenza sociale tradizionale, questi assegni rispondono a obiettivi di politica familiare volti a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla presenza di figli o a sostenere i genitori durante i primi anni di vita del bambino, evitando che la scelta di avere figli sia condizionata da ragioni puramente economiche. Essi non hanno la natura sussidiaria, temporanea ed eccezionale tipica dell'aiuto sociale, ma sono concepiti come un sistema di erogazione su lunghi periodi per garantire un reddito minimo commisurato alla composizione del nucleo familiare.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che la competenza dei Cantoni in materia di protezione della famiglia, sancita dall'art. 116 cpv. 1 Cost., consente loro di prevedere prestazioni complementari a quelle federali senza che queste diventino automaticamente forme di aiuto sociale. Di conseguenza, presupponendo che il comportamento rimproverato fosse effettivamente suscettibile di giustificare una misura più incisiva, l'ammonimento ex art. 96 cpv. 2 LStr è risultato infondato, poiché la revoca del permesso di dimora prospettata non trovava base legale nell'art. 62 lett. e LStr applicato agli assegni in questione.

Regesto

Art. 62 lit. e und Art. 96 Abs. 2 AuG; Bezug von Integrationszulagen und Kinderzulagen für Kleinkinder gestützt auf das Tessiner Gesetz vom 18. Dezember 2008 über die Familienzulagen und Sozialhilfeabhängigkeit. Die vom Tessiner Gesetz über die Familienzulagen vorgesehenen Integrationszulagen und Kinderzulagen für Kleinkinder stellen Instrumente der Familienpolitik dar und fallen nicht unter die Sozialhilfe im Sinne von Art. 62 lit. e AuG. Die Verwarnung der Beschwerdeführerin, die auf der gegenteiligen Annahme beruhte, ist mithin unbegründet und aufzuheben (E. 4-6). Regeste Art. 62 let. e et art. 96 al. 2 LEtr; perception d'allocations d'intégration et d'allocations pour la petite enfance fondées sur la loi tessinoise du 18 décembre 2008 sur les allocations familiales et la dépendance à l'aide sociale. Les allocations d'intégration et les allocations pour la petite enfance prévues par la loi tessinoise sur les allocations familiales constituent des instruments de politique familiale. EIles ne tombent pas dans la notion d'aide sociale au sens de l'art. 62 let. e LEtr. L'avertissement prononcé à l'égard de la recourante, qui se base sur l'assertion contraire, est par conséquent infondé et doit être annulé (consid. 4-6). Regesto Art. 62 lett. e e art. 96 cpv. 2 LStr; percezione degli assegni integrativi e degli assegni di prima infanzia in base alla legge ticinese del 18 dicembre 2008 sugli assegni di famiglia e dipendenza dall'aiuto sociale. Gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia previsti dalla legge ticinese sugli assegni di famiglia costituiscono degli strumenti di politica familiare. Essi non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell'art. 62 lett. e LStr. L'ammonimento pronunciato nei confronti della ricorrente, che si basava sull'assunto contrario, è quindi infondato e dev'essere annullato (consid. 4-6).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.