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Justizze. Art. 275a CC

Tribunale federale

Genitore senza potestà chiede consegna rapporti scolastici: obbligo di informazione non imperativo, diritto di rivolgersi ai terzi (Art. 275a CC)

BGE / ATF / DTF
DTF 140 III 343 · BGE 140 III 343 · ATF 140 III 343
Data
27.05.2014
Numero d'incarto
BGE 140 III 343
Corte
CH_BGE_005
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 275a CC

Riassunto

Un padre, privo della potestà parentale sul figlio nato nel 2003 da una relazione con la madre, ha impugnato una sentenza cantonale ticinese chiedendo che alla madre fosse ordinato di consegnargli i rapporti scolastici del minore. La controversia verteva sulla portata dell'obbligo di informazione del genitore titolare della potestà nei confronti dell'altro genitore e sulla possibilità per quest'ultimo di ottenere tali documenti direttamente o tramite terzi.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo del genitore detentore della potestà parentale di informare l'altro genitore sugli avvenimenti particolari della vita del figlio, previsto dall'art. 275a cpv. 1 CC, non è imperativo. Tale obbligo può venire meno se il genitore privo della potestà non si preoccupa del benessere del figlio, ad esempio esercitando poco il diritto di visita, o in caso di conflitto grave e persistente tra i genitori. In queste circostanze, non è possibile imporre al titolare della potestà la consegna diretta dei rapporti scolastici richiesti. Il Tribunale ha tuttavia sottolineato che, in virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC, il genitore senza potestà conserva il diritto di informarsi direttamente presso i terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente i docenti, ricevendo da essi gli schiarimenti dovuti anche al genitore titolare della potestà. La decisione si fonda sull'interpretazione sistematica dell'art. 275a CC, distinguendo tra l'obbligo attivo di informazione del detentore della potestà e il diritto passivo di accesso alle informazioni presso terzi.

Regesto

Art. 275a Abs. 1 und 2 ZGB; Informationsrecht des Elternteils ohne elterliche Sorge. Zur Informationspflicht des Inhabers der elterlichen Sorge. Verhältnis zum Recht des anderen Elternteils, sich direkt bei Dritten zu erkundigen (E. 2.1). Regeste Art. 275a al. 1 et 2 CC; droit à l'information du parent qui ne détient pas l'autorité parentale. Obligation du parent détenteur de l'autorité parentale d'informer l'autre parent. Relation avec le droit de l'autre parent de recueillir des informations directement auprès de tiers (consid. 2.1). Regesto Art. 275a cpv. 1 e 2 CC; diritto di informazione del genitore senza autorità parentale. Sull'obbligo del genitore detentore dell'autorità parentale di informare l'altro genitore. Relazione con il diritto dell'altro genitore di informarsi direttamente presso i terzi (consid. 2.1).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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