Guardia di confine licenziata con effetto sospensivo: indennità uscita anticipata dovuta secondo legge vigente alla data disdetta (Art. 34a cpv. 3 OPers)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 140 II 134 · BGE 140 II 134 · ATF 140 II 134
- Data
- 29.10.2013
- Numero d'incarto
- BGE 140 II 134
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Un membro del Corpo delle guardie di confine ha impugnato il licenziamento disposto dall'Amministrazione federale delle dogane con effetto al 30 aprile 2009, ottenendo l'effetto sospensivo dai tribunali federali. Il rapporto di lavoro si è concluso effettivamente solo nell'agosto 2010, dopo che una modifica legislativa aveva soppresso il diritto all'indennità unica per partenza anticipata. L'amministrazione ha rifiutato il versamento dell'indennità sostenendo che la fine effettiva del rapporto fosse successiva all'entrata in vigore della nuova norma abolitiva.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto all'indennità unica per partenza anticipata conformemente alla legislazione in vigore fino al 31 dicembre 2009. La Corte ha stabilito che la concessione dell'effetto sospensivo ai ricorsi contro il licenziamento non comporta il differimento della disdetta, la quale produce i suoi effetti giuridici retroattivamente dalla data originariamente fissata, ovvero il 30 aprile 2009.
Nel caso concreto, sebbene il rapporto di lavoro sia perdurato provvisoriamente fino alla fine di agosto 2010 a causa dell'effetto sospensivo, tale prolungamento non costituisce arricchimento indebito poiché il dipendente ha continuato a prestare servizio o è stato esonerato senza colpa. Di conseguenza, per determinare il diritto all'indennità prevista dall'art. 34a cpv. 3 OPers, fa fede la normativa applicabile al momento della pronuncia della disdetta e non quello della cessazione materiale del rapporto. Poiché la disdetta è intervenuta prima della modifica legislativa del 1° luglio 2010, il ricorrente mantiene il diritto all'indennità nonostante la risoluzione definitiva sia avvenuta successivamente.
La decisione è rilevante perché chiarisce che l'effetto sospensivo nel diritto del personale federale preserva provvisoriamente il rapporto di lavoro ma non sposta temporalmente gli effetti sostanziali della disdetta, evitando disparità di trattamento tra dipendenti licenziati nello stesso periodo ma con tempi diversi di definizione giudiziaria.
Regesto
Art. 34a Abs. 3 BPV (in der ab 1. Juli 2008 bis 31. Dezember 2009 gültig gewesenen Fassung); Art. 55 VwVG in Verbindung mit Art. 37 VGG; Art. 103 BGG. Die den von einem Zöllner gegen seine Entlassung erhobenen Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht und an das Bundesgericht gewährte aufschiebende Wirkung ist nicht mit einem Aufschub der Kündigung verbunden, welche - nach Bestätigung durch die angerufenen gerichtlichen Instanzen - ab dem Zeitpunkt wirksam und vollziehbar wird, für welchen sie ursprünglich ausgesprochen wurde (E. 4.2.2). Im Bereich des Bundespersonalrechts lässt die aufschiebende Wirkung das Arbeitsverhältnis während des hängigen Verfahrens vorerst andauern. Eine Lohnfortzahlung über den Kündigungstermin hinaus stellt indessen keine ungerechtfertigte Bereicherung dar, wenn der Angestellte seine frühere Arbeit weiterhin ausübt oder einer andern ihm zugeteilten Beschäftigung nachgeht, wenn er von seiner Arbeit freigestellt worden ist oder wenn er aus anderen Gründen unverschuldet an der Erbringung seiner Arbeitsleistung verhindert ist (E. 4.2.3). Der Angehörigen des Grenzwachtkorps bei vorgezogenener Aufgabe ihrer Funktion vor Erreichen des Vorruhestandalters zustehende Abfindungsanspruch wurde dementsprechend gestützt auf die bis Ende 2009 in Kraft gewesene Gesetzgebung bei einem Angestellten anerkannt, dessen Arbeitsverhältnis per 30. April 2009 aufgelöst worden war, das dann aber zufolge aufschiebender Beschwerdewirkung erst per Ende August 2010 beendet wurde (E. 4.2.4 und 4.2.5). Regeste Art. 34a al. 3 OPers (dans sa version en vigueur du 1 er juillet 2008 au 31 décembre 2009); art. 55 PA en liaison avec l'art. 37 LTAF; art. 103 LTF. L'octroi de l'effet suspensif aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral par un employé des douanes contre son licenciement n'entraîne pas le report de la résiliation, laquelle, une fois confirmée par les autorités judiciaires saisies, produit effet et devient exécutoire à partir du moment où elle a été prononcée originellement (consid. 4.2.2). En droit du personnel de la Confédération, l'effet suspensif laisse perdurer provisoirement les rapports de travail pendant la procédure en cours. Il n'existe pas d'enrichissement illégitime en raison des salaires payés pendant la période postérieure au terme de la résiliation, durant laquelle l'employé continue d'exercer son activité habituelle ou une autre occupation à lui confiée, ou dans le cas où il aurait été libéré de l'obligation de travailler ou empêché, pour un autre motif et sans faute de sa part, de fournir sa prestation de travail (consid. 4.2.3). Compte tenu des principes ci-dessus exposés, le droit à une indemnité unique pour départ anticipé en faveur des membres du Corps des gardes-frontières qui quittent leur fonction avant l'accomplissement de l'âge de la préretraite, en vertu de la législation en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2009, a été reconnu à l'employé, dont les rapports de travail avaient été résiliés avec effet à la fin du mois d'avril 2009, mais qui, à la suite de l'octroi de l'effet suspensif aux recours interjetés, n'ont pris fin effectivement qu'à la fin du mois d'août 2010 (consid. 4.2.4 et 4.2.5). Regesto Art. 34a cpv. 3 OPers (nella versione in vigore dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009); art. 55 PA in relazione con l'art. 37 LTAF; art. 103 LTF. La concessione dell'effetto sospensivo ai ricorsi presentati al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale da un impiegato delle dogane contro il suo licenziamento non comporta il differimento della disdetta che, confermata dalle autorità giudiziarie adite, esplica effetto e diviene esecutiva a partire dal momento in cui è stata originariamente pronunciata (consid. 4.2.2). Nell'ambito del diritto del personale della Confederazione l'effetto sospensivo lascia provvisoriamente perdurare il rapporto di lavoro durante la procedura in corso. Tuttavia non sussiste arricchimento indebito per l'ulteriore pagamento dei salari oltre il termine di disdetta laddove l'impiegato continui a compiere il suo precedente lavoro o un'altra occupazione affidatagli oppure qualora sia stato esonerato dall'obbligo di lavorare o per altri motivi impedito senza colpa di prestare il proprio lavoro (consid. 4.2.3). Alla luce di quanto precede, è riconosciuto il diritto a un'indennità unica per partenza anticipata a favore dei membri del Corpo delle guardie di confine che lasciavano la loro funzione prima di aver raggiunto l'età del prepensionamento, conformemente alla legislazione in vigore fino alla fine del 2009, all'impiegato il cui rapporto di lavoro era stato disdetto per la fine di aprile 2009, ma che in seguito al conferimento dell'effetto sospensivo ai gravami inoltrati è giunto effettivamente al termine solo alla fine del mese di agosto 2010 (consid. 4.2.4 e 4.2.5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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