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Justizze. Art. 49 LAVS

Tribunale federale

Responsabilità cantonale per danni IPG causati da contabili protezione civile: esclusa perché non sono organi AVS (Art. 21 cpv. 2 LIPG)

BGE / ATF / DTF
DTF 139 V 422 · BGE 139 V 422 · ATF 139 V 422
Data
12.07.2013
Numero d'incarto
BGE 139 V 422
Corte
CH_BGE_007
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 49 LAVS Art. 70 LAVS Art. 78 LPGA Art. 21 LIPG

Riassunto

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha ritenuto il Cantone Ticino responsabile di un danno di oltre 75'000 franchi subito dal Fondo di compensazione dell'indennità per perdita di guadagno (IPG). Il danno derivava dall'indebita attestazione di giorni di servizio da parte dei contabili degli enti regionali di protezione civile ticinesi. Il Tribunale amministrativo federale aveva annullato la decisione dell'UFAS dichiarando perenta la pretesa risarcitoria. L'UFAS ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale federale, sostenendo che i contabili fossero assimilabili agli organi delle casse di compensazione e che il Cantone ne fosse responsabile ai sensi della legislazione sull'AVS/IPG.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'UFAS, confermando l'annullamento della decisione di risarcimento, sebbene per motivi diversi dalla prescrizione.

La Corte ha stabilito che i contabili della protezione civile non possono essere considerati "organi dell'AVS" ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LIPG, né "funzionari del Cantone" ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 LAVS. Sebbene i contabili svolgano un ruolo importante nell'esecuzione dell'IPG collaborando con le casse di compensazione, essi operano normalmente al servizio di organizzazioni comunali o consortili dotate di personalità giuridica propria, che li impiegano direttamente. Di conseguenza, manca il presupposto legale per fondare una responsabilità analogica del Cantone per i danni arrecati direttamente all'assicurazione sociale.

Inoltre, l'art. 21 cpv. 3 LIPG deroga esplicitamente alla regola generale dell'art. 78 LPGA, sottoponendo la responsabilità dei contabili alla legislazione specifica sulla protezione civile (LPPC). Questa norma speciale è stata introdotta proprio perché i contabili non sono organi dell'AVS; essa disciplina la responsabilità verso gli assicurati o terzi, ma non crea automaticamente una responsabilità cantonale per i danni diretti all'assicuratore secondo le norme AVS. Poiché i contabili non rientrano nella definizione di organi AVS, l'applicazione per analogia dell'art. 70 LAVS è esclusa.

Il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso senza dover esaminare la questione della tempestività (prescrizione) sollevata dalle istanze precedenti, poiché la pretesa era infondata nel merito per assenza di base legale.

Regesto

Art. 21 Abs. 2 und 3 EOG; Art. 70 Abs. 1 AHVG; Haftung des Kantons für den Schaden, welcher der Erwerbsersatzversicherung aus der Tätigkeit von Rechnungsführern des Zivilschutzes entstanden ist. Der Kanton kann nicht im Sinne von Art. 21 Abs. 2 EOG und Art. 70 Abs. 1 AHVG zur Verantwortung gezogen werden für einen Schaden der Erwerbsersatzversicherung infolge Entschädigung von Diensttagen, die Rechnungsführer des Zivilschutzes unrechtmässigerweise bescheinigt haben. Diese sind keine Organe der AHV im Sinne von Art. 21 Abs. 2 EOG (E. 2.4.2 und 2.4.3). Regeste Art. 21 al. 2 et 3 LAPG; art. 70 al. 1 LAVS; responsabilité du canton pour le dommage causé à l'assurance APG par l'activité des comptables de la protection civile. Le canton ne peut être tenu pour responsable au sens des art. 21 al. 2 LAPG et 70 al. 1 LAVS pour le dommage subi par l'assurance APG consécutivement à l'indemnisation de jours de service indûment attestés par les comptables de la protection civile. Ces derniers ne sont en réalité pas des organes de l'AVS au sens de l'art. 21 al. 2 LAPG (consid. 2.4.2 et 2.4.3). Regesto Art. 21 cpv. 2 e 3 LIPG; art. 70 cpv. 1 LAVS; responsabilità del Cantone per il danno causato all'assicurazione IPG con l'operato dei contabili di protezione civile. Il Cantone non può essere ritenuto responsabile ai sensi degli art. 21 cpv. 2 LIPG e 70 cpv. 1 LAVS per il danno subito dall'assicurazione IPG in seguito all'indennizzo di giorni di servizio indebitamente attestati dai contabili di protezione civile. Questi ultimi non sono infatti organi dell'AVS ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LIPG (consid. 2.4.2 e 2.4.3).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.