Fusione comunale e frazionamento degli affiliati: la cassa pensione non è obbligata ad accettare gruppi unilateralmente definiti (Art. 7 cpv. 2 OPP 2)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 139 V 316 · BGE 139 V 316 · ATF 139 V 316
- Data
- 06.05.2013
- Numero d'incarto
- BGE 139 V 316
- Corte
- CH_BGE_007
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
A seguito dell'aggregazione di diversi comuni ticinesi nel nuovo Comune del Gambarogno, sorge una controversia previdenziale tra il Municipio e la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (CPDS). Il Comune intendeva mantenere affiliati alla CPDS solo i dipendenti assunti prima del 1995, trasferendo gli altri a un nuovo istituto privato, basandosi sull'art. 7 cpv. 2 OPP 2 che permette l'affiliazione a più istituti. La CPDS rifiutava questa suddivisione unilaterale, proponendo o l'affiliazione di tutti i dipendenti o la liquidazione parziale con oneri finanziari a carico del Comune. I ricorrenti chiedevano l'accertamento di un contratto di adesione modificato per il primo gruppo e il trasferimento integrale delle prestazioni di uscita per il secondo, contestando l'avvio della procedura di liquidazione parziale.
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile, confermando che la Cassa pensione non era tenuta ad accettare la suddivisione degli affiliati imposta unilateralmente dal Comune.
La Corte rileva innanzitutto che la lettera della CPDS del 17 agosto 2010, pur elencando le opzioni legali disponibili, conteneva una riserva espressa circa la decisione finale del Comitato; pertanto, non costituiva una proposta contrattuale vincolante che il Municipio potesse validamente accettare definendo autonomamente i criteri di affiliazione. L'interpretazione secondo il principio dell'affidamento conferma che mancava un consenso normativo sui gruppi proposti dal Comune.
Nel merito giuridico, il Tribunale chiarisce la portata dell'art. 7 cpv. 2 OPP 2 e dell'art. 2 cpv. 2 del regolamento della CPDS. Sebbene queste norme consentano al datore di lavoro di affiliare gruppi di assicurati a diversi istituti per evitare lacune previdenziali, esse non impongono agli istituti di previdenza l'obbligo di accettare condizioni definite unilateralmente. Tale interpretazione tutelerebbe la libertà contrattuale che governa il contratto di affiliazione, impedendo l'imposizione di un obbligo di contrarre o di modificare il contratto esistente senza accordo. La CPDS, inoltre, disponeva di una semplice facoltà di ammissione per enti esterni secondo l'art. 4 cpv. 2 Lcpd, rafforzando la sua posizione negoziale.
Infine, la Corte conferma la legittimazione attiva del Comune come datore di lavoro ai sensi dell'art. 73 LPP, mentre lascia aperta quella dei singoli dipendenti, poiché il ricorso risulta comunque infondato nel merito. Le censure relative all'applicazione errata delle norme federali e regolamentari sono giudicate destituite di fondamento.
Regesto
Art. 7 BVV 2; Anschluss an mehrere Vorsorgeeinrichtungen bei Gemeindefusion. Art. 7 Abs. 2 BVV 2 ermöglicht zwar dem Arbeitgeber (hier: der fusionierten Gemeinde) grundsätzlich, seine Arbeitnehmer gruppenweise bei verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen zu versichern; dadurch werden diese indessen nicht verpflichtet, einseitig festgelegte Bedingungen zu akzeptieren. Eine solche Lösung ist unvereinbar mit der Vertragsfreiheit, welcher der Anschlussvertrag zwischen Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtung untersteht (E. 4.3). Regeste Art. 7 OPP 2; affiliation à plusieurs institutions de prévoyance dans le cas d'une fusion communale. Quand bien même l'art. 7 al. 2 OPP 2 confère à l'employeur (in casu: la nouvelle Commune née de la fusion) la possibilité en principe d'affilier des groupes d'assurés à diverses institutions de prévoyance, cela ne comporte pas pour ces dernières l'obligation d'en accepter les modalités unilatéralement définies. A une telle solution s'oppose le principe de la liberté contractuelle qui régit le contrat d'affiliation entre employeur et institution de prévoyance (consid. 4.3). Regesto Art. 7 OPP 2; affiliazione a più istituti di previdenza nel caso di un'aggregazione comunale. Sebbene l'art. 7 cpv. 2 OPP 2 conferisca al datore di lavoro (in casu: il nuovo Comune nato dall'aggregazione) la possibilità di principio di affiliare gruppi di assicurati a diversi istituti di previdenza, ciò non comporta per questi ultimi l'obbligo di accettarne le modalità unilateralmente definite. A una tale soluzione si oppone il principio della libertà contrattuale che regge il contratto di affiliazione tra datore di lavoro e istituto di previdenza (consid. 4.3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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