Rescissione polizza previdenza vincolata per reticenza: nesso causale irrilevante per validità recesso (Art. 6 VVG)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 138 III 416 · BGE 138 III 416 · ATF 138 III 416
- Data
- 11.05.2012
- Numero d'incarto
- BGE 138 III 416
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA impugna la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che aveva annullato la rescissione di una polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a) stipulata con K., ritenendo mancante il nesso causale tra gli infortuni pregressi non dichiarati dall'assicurato e i successivi disturbi degenerativi alla schiena. La compagnia assicuratrice sostiene che, ai sensi della nuova versione dell'articolo 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione vigente dal 2006, l'assenza di nesso causale incide esclusivamente sull'obbligo di prestazione per sinistri già verificatisi, ma non condiziona la validità giuridica della rescissione contrattuale in sé.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di Allianz Suisse e riforma la sentenza cantonale, stabilendo che la rescissione della polizza n. y è valida nonostante l'assenza di nesso causale tra la reticenza e il sinistro. I giudici federali rilevano che l'articolo 6 capoverso 1 e 2 VVG disciplina autonomamente le condizioni del diritto di recesso per reticenza, mentre il capoverso 3 regola separatamente le conseguenze sull'obbligo di prestazione; pertanto, la validità della disdetta non dipende dalla prova che il fatto taciuto abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Nel caso concreto, K. aveva risposto in modo inveritiero a domande scritte precise riguardanti precedenti infortuni del 2001 e 2003, fatti rilevanti per la valutazione del rischio assicurativo, e l'assicuratore aveva esercitato il diritto di recesso entro quattro settimane dalla scoperta della reticenza, rispettando i termini di decadenza previsti dalla norma. L'interpretazione cantonale che subordinava la validità della rescissione all'esistenza del nesso causale è errata poiché confonde la sorte del contratto con quella della pretesa risarcitoria per eventi passati. Non occorrendo esaminare la motivazione sussidiaria relativa all'applicazione del capoverso 3 al caso specifico, la petizione di K. viene integralmente respinta e la validità della disdetta della polizza n. y è pienamente riconosciuta.
Regesto
Art. 6 VVG (in der seit 1. Januar 2006 in Kraft stehenden Fassung); Vertrag der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a), Verletzung der Anzeigepflicht und Kündigung. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der verschwiegenen oder unrichtig mitgeteilten Gefahrstatsache und dem eingetretenen Schaden wirkt sich nur auf die Leistungspflicht des Versicherers nach Anzeigepflichtverletzung (Art. 6 Abs. 3 VVG) aus, aber nicht auch auf die in Art. 6 Abs. 1 und 2 VVG geregelte Gültigkeit der Vertragskündigung als solcher (E. 6).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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