Justizze.

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Justizze. Art. 329a CO

Tribunale federale

Annullamento lodo arbitrale: Commissione paritetica eccede competenze modificando CCL invece di applicare diritto imperativo (art. 356c cpv. 1 CO)

BGE / ATF / DTF
DTF 138 III 107 · BGE 138 III 107 · ATF 138 III 107
Data
30.01.2012
Numero d'incarto
4A_466/2011
Corte
I. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Accolto

Norme determinanti

Art. 329a CO Art. 329d CO Art. 356c CO Art. 358 CO Art. 362 CO Art. 393 CPC

Riassunto

Quattro case per anziani ticinesi impugnano davanti al Tribunale federale un lodo arbitrale emesso dalla Commissione speciale di ricorso. Il lodo confermava una decisione della Commissione paritetica cantonale che aveva imposto il pagamento delle indennità notturne e festive durante le assenze retribuite (vacanze, malattia, infortunio), ritenendo contraria al codice delle obbligazioni la clausola del regolamento organico cantonale (ROCA) che escludeva tali indennità. Le ricorrenti sostengono che gli organi paritetici non avessero la competenza di modificare un contratto collettivo di lavoro, riservando tale potere esclusivamente alle parti contraenti secondo il diritto delle obbligazioni.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso e annulla il lodo arbitrale del 9 giugno 2011. La Corte rileva che, sebbene l'art. 329d cpv. 1 CO sia una norma imperativa ai sensi dell'art. 362 CO e imponga di includere nel salario per le vacanze i supplementi per lavoro notturno e festivo quando hanno carattere duraturo e regolare (come stabilito nella DTF 132 III 172), ciò non autorizza un tribunale arbitrale a modificare il contratto collettivo.

Il motivo decisivo risiede nell'art. 356c cpv. 1 CO, il quale prescrive che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento del contratto collettivo richiedono la forma scritta e spettano esclusivamente alle parti contraenti. Nel caso concreto, la concessione generalizzata di un importo supplementare al salario previsto dal ROCA durante le assenze pagate costituisce una deroga al testo contrattuale decisa unilateralmente dalla Commissione paritetica e confermata dalla Commissione speciale. Non si tratta né di una modifica concordata dagli stipulanti, né di un semplice parere giuridico, né di un caso di esecuzione comune ai sensi dell'art. 357b CO.

Inoltre, l'art. 358 CO prevede che il diritto imperativo prevale direttamente sul contratto collettivo; pertanto, non era necessario abrogare formalmente la disposizione del ROCA in contrasto con l'art. 329a CO e l'art. 329d cpv. 1 CO, poiché il salario determinante include già di per sé i supplementi regolari. Arrogandosi la competenza di modificare il CCL, il tribunale arbitrale ha emanato un lodo arbitrario nel suo esito, fondato su una manifesta violazione dell'art. 356c cpv. 1 CO, violando così il motivo di ricorso previsto dall'art. 393 lett. e CPC per l'arbitrato nazionale.

Regesto

Art. 329d Abs. 1 und Art. 356c Abs. 1 OR; Berechnung des auf die Ferien entfallenden Lohnes; Abänderung eines Gesamtarbeitsvertrages. Die Zulagen für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit sind bei der Berechnung des Lohnes gemäss Art. 329d Abs. 1 OR nur zu berücksichtigen, wenn sie einen andauernden und regelmässigen Charakter haben (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3). Ein Schiedsgericht, das in einem Gesamtarbeitsvertrag vorgesehen ist, hat nicht die Kompetenz, diesen abzuändern (E. 4). Regeste Art. 329d al. 1 et art. 356c al. 1 CO; calcul du salaire afférent aux vacances; modification d'une convention collective de travail. Les suppléments versés pour le travail effectué la nuit, les jours fériés et en fin de semaine ne sont pris en compte pour calculer le salaire déterminant au sens de l'art. 329d al. 1 CO que s'ils ont un caractère durable et régulier (confirmation de la jurisprudence; consid. 3). Un tribunal arbitral prévu dans une convention collective de travail n'a pas la compétence de modifier celle-ci (consid. 4). Regesto Art. 329d cpv. 1 e art. 356c cpv. 1 CO; salario determinante per le vacanze; modifica di un contratto collettivo di lavoro. I supplementi versati per il lavoro di notte, nei giorni festivi e del fine settimana vanno computati nel salario determinante nel senso dell'art. 329d cpv. 1 CO solo se hanno un carattere duraturo e regolare (conferma della giurisprudenza; consid. 3). Un tribunale arbitrale previsto in un contratto collettivo di lavoro non ha la competenza di modificare quest'ultimo (consid. 4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.