Genitori chiedono istruzione elementare in inglese in Ticino: libertà di lingua limitata dal principio di territorialità (Art. 18 e 70 Cost.)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 138 I 123 · BGE 138 I 123 · ATF 138 I 123
- Data
- 26.04.2012
- Numero d'incarto
- BGE 138 I 123
- Corte
- CH_BGE_001
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Una coppia di cittadini svizzeri e italiani, residenti nel Canton Ticino e di madrelingua italiana e inglese, ha richiesto l'autorizzazione per la figlia di frequentare la prima classe elementare presso una scuola privata con sezione in lingua inglese. La domanda è stata respinta dalle autorità cantonali ticinesi, poiché la legislazione scolastica locale impone l'insegnamento obbligatorio in italiano, anche nelle scuole private, salvo rare eccezioni per famiglie temporanee. I genitori hanno impugnato la decisione davanti al Tribunale federale invocando la violazione della libertà di lingua garantita dalla Costituzione federale.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso confermando la legittimità delle restrizioni cantonali alla libertà di lingua nell'istruzione obbligatoria.
La Corte ha stabilito che il principio di territorialità, sancito dall'art. 70 cpv. 2 Cost., consente ai Cantoni di imporre l'uso della lingua ufficiale anche nelle scuole private per preservare l'omogeneità linguistica e la coesione sociale. Nel caso specifico, le norme ticinesi (art. 80 della legge della scuola) rispondono a un intenso interesse pubblico volto a salvaguardare l'identità italiana del Cantone, minacciata da un forte fenomeno di "inforestierimento" linguistico, con quasi il 17% della popolazione residente che utilizza una lingua principale diversa dall'italiano.
I giudici hanno ritenuto che i ricorrenti non abbiano dimostrato l'esistenza di interessi privati sufficientemente concreti da prevalere su questo interesse pubblico. Le motivazioni addotte dai genitori, quali le relazioni sociali o la futura importanza dell'inglese nel contesto internazionale, sono state considerate generiche e insufficienti a giustificare una deroga all'obbligo di scolarizzazione in italiano, non configurandosi come appartenenza a una minoranza linguistica specifica né come necessità di integrazione culturale diversa.
Regesto
Art. 18 und 70 BV; Sprachenfreiheit; Territorialitätsprinzip; Ausnahme von der Pflicht, die Grundschule an einem privaten Institut in italienischer Sprache zu absolvieren. Die Rechtsprechung führt auch die Befugnis der Kantone, für Privatschulen den Unterricht in der Amtssprache obligatorisch zu erklären, auf das Territorialitätsprinzip zurück. Die Möglichkeit der Kantone, unter Einschränkung der Sprachenfreiheit in diesem Sinne zu legiferieren, beruht auf dem Prinzip der Einheit des Sprachgebiets als ein Teilgehalt des Territorialprinzips (E. 5-7). Die Normen des Tessiner Schulgesetzes, die den Gebrauch der italienischen Sprache in den öffentlichen und, unter gewissen Bedingungen, auch in den privaten Schulen als obligatorisch erklären, stellen zugleich eine Massnahme zur Erhaltung der Identität der italienischsprachigen Schweiz dar. An diesen Normen besteht daher ein erhebliches öffentliches Interesse (E. 8.1-8.3). Die Beschwerdeführer - die für sich offenbar ein selbständiges Recht auf Gebrauch einer beliebigen anderen Sprache in Anspruch nehmen - stellen dem erwähnten öffentlichen Interesse keine privaten Interessen gegenüber, welche die vom Tessiner Gesetzgeber im Schulbereich getroffenen Massnahmen als nachrangig erscheinen lassen (E. 8.4 und 8.5). Regeste Art. 18 et 70 Cst.; liberté de la langue; principe de la territorialité; dérogation à l'obligation de fréquenter, dans un établissement privé, l'école primaire en langue italienne. La jurisprudence rattache également au principe de la territorialité la faculté des cantons de rendre obligatoire l'enseignement dans la langue officielle au sein des écoles privées. La possibilité pour les cantons de légiférer dans ce sens, dans les limites posées par la liberté de la langue, découle du principe de la promotion de l'homogénéité linguistique en tant que composante du principe de la territorialité (consid. 5-7). Les normes de la loi tessinoise sur l'école, qui réglementent l'usage de la langue officielle en matière scolaire, en le rendant obligatoire pour l'enseignement à l'école publique et, à certaines conditions, au sein des écoles privées, constituent en même temps une mesure de sauvegarde de l'identité de la Suisse italophone. Ces normes sont partant justifiées par un intérêt public intense (consid. 8.1-8.3). Les recourants - qui semblent se prévaloir d'un droit autonome à pouvoir employer une langue différente de l'italien - n'opposent à l'intérêt public mentionné aucun intérêt privé propre à reléguer au second plan les mesures que le législateur tessinois a adoptées en matière scolaire (consid. 8.4 et 8.5). Regesto Art. 18 e 70 Cost.; libertà di lingua; principio della territorialità; deroga all'obbligo di frequentare, in un istituto privato, la scuola elementare in lingua italiana. La giurisprudenza riconduce al principio della territorialità anche la facoltà dei Cantoni d'imporre l'insegnamento nella lingua ufficiale nelle scuole private. La possibilità di legiferare in tal senso da parte dei Cantoni, a limitazione della libertà di lingua, dev'essere individuata nella componente del principio di territorialità che promuove l'omogeneità linguistica (consid. 5-7). Le norme della legge ticinese della scuola, che regolano l'uso della lingua ufficiale nel campo scolastico rendendolo obbligatorio per l'insegnamento nella scuola pubblica e, a certe condizioni, in quelle private, sono nel contempo una misura di salvaguardia dell'italianità. Queste norme sono pertanto sorrette da un interesse pubblico intenso (consid. 8.1-8.3). I ricorrenti - che sembrano prevalersi del diritto in sé di usare una lingua diversa dall'italiano - non contrappongono all'interesse pubblico indicato nessun interesse privato tale da mettere in secondo piano le misure predisposte in ambito scolastico dal legislatore ticinese (consid. 8.4 e 8.5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.