Justizze.

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Justizze. Art. 4 LAINF

Tribunale federale

Rifiuto ingiustificato assicurazione infortuni facoltativa: obbligo di motivare il diniego ex art. 134 cpv. 3 OAINF (Art. 4 cpv. 1 LAINF)

BGE / ATF / DTF
DTF 137 V 193 · BGE 137 V 193 · ATF 137 V 193
Data
13.05.2011
Numero d'incarto
BGE 137 V 193
Corte
CH_BGE_007
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 134 OAINF Art. 78 OPI Art. 4 LAINF Art. 59 LAINF

Riassunto

La Cassa malati Agrisano ha rifiutato di concludere un'assicurazione contro gli infortuni facoltativa richiesta da B., titolare di un'azienda agricola indipendente, senza fornire alcuna motivazione specifica e limitandosi a invocare la libertà contrattuale. La lavoratrice indipendente si è opposta alla decisione e ha fatto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, sostenendo che il rifiuto fosse illegittimo in assenza dei presupposti previsti dalla normativa federale. L'Agrisano ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo di accertare che non sussista alcun obbligo di contrarre nell'ambito dell'assicurazione facoltativa e che il rifiuto possa avvenire senza giustificazione.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Cassa malati Agrisano, confermando l'obbligo degli assicuratori di motivare il rifiuto di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni facoltativa ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAINF. I giudici hanno stabilito che, nell'ambito dell'assicurazione facoltativa, gli assicuratori non sono liberi di rifiutare la conclusione del contratto senza alcuna motivazione, ma possono farlo solo in presenza di casi fondati come definiti dall'art. 134 cpv. 3 OAINF.

La Corte ha rilevato che il testo letterale dell'art. 134 cpv. 3 OAINF è chiaro e consente il rifiuto esclusivamente in presenza di danni alla salute importanti e duraturi o di pericoli particolari ai sensi dell'art. 78 capoverso 2 VUV. Non vi è alcun fondamento giuridico per limitare tale disposizione ai soli casi in cui l'indipendente occupi personale già assicurato obbligatoriamente presso lo stesso assicuratore ex art. 135 cpv. 1 OAINF. Inoltre, gli assicuratori agiscono in funzione pubblica e sono vincolati dal divieto dell'arbitrio ex art. 9 Cost., che impedisce rifiuti privi di motivazione. È stata altresì esclusa la possibilità di ricorrere alla cassa suppletiva per i lavoratori indipendenti, poiché la competenza di quest'ultima ex art. 73 cpv. 1 LAINF è limitata ai lavoratori dipendenti assicurati obbligatoriamente.

Poiché l'Agrisano aveva rifiutato la stipula senza indicare motivi fondati, il Tribunale cantonale ha correttamente annullato la decisione e rinviato gli atti per una nuova valutazione conforme alla legge. Il ricorso federale è stato pertanto respinto.

Regesto

Art. 4 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 UVG; Art. 134 Abs. 3 UVV; freiwillige Unfallversicherung. Im Bereich der freiwilligen Unfallversicherung steht es den Versicherern nicht frei, den Bewerbern den Vertragsabschluss ohne jegliche Begründung zu verweigern. Nur in im Sinne von Art. 134 Abs. 3 UVV begründeten Fällen können sie den Abschluss der beantragten Versicherung ablehnen (E. 5.4). Regeste Art. 4 al. 1 et art. 5 al. 2 LAA; art. 134 al. 3 OLAA; assurance facultative contre les accidents. Dans le domaine de l'assurance facultative, les assureurs ne sont pas libres de refuser la conclusion d'un contrat d'assurance sans aucune motivation. Un refus est en revanche possible lorsqu'il est motivé sur des raisons fondées au sens de l'art. 134 al. 3 OLAA (consid. 5.4). Regesto Art. 4 cpv. 1 e art. 5 cpv. 2 LAINF; art. 134 cpv. 3 OAINF; assicurazione contro gli infortuni facoltativa. Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni facoltativa gli assicuratori non sono liberi di rifiutare ai postulanti la stipulazione del contratto senza alcuna motivazione. Solo in casi fondati ai sensi dell'art. 134 cpv. 3 OAINF possono negare la conclusione della richiesta assicurazione (consid. 5.4).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.