Eredi chiedono informazioni bancarie su trust esteri: applicabile diritto italiano salvo professio iuris valida, causa rinviata (Art. 560 ZGB; Art. 17 cpv. 3 Trattato CH-IT)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 136 III 461 · BGE 136 III 461 · ATF 136 III 461
- Data
- 26.07.2010
- Numero d'incarto
- BGE 136 III 461
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
La vedova A.A., erede di un cittadino italiano deceduto in Svizzera, ha intimato alla banca B. SA di consegnare documentazione completa riguardante conti intestati al defunto nonché relazioni indirette come trust, fondazioni del Liechtenstein e altre entità giuridiche delle quali il defunto fosse stato beneficiario economico. La banca si è opposta al precetto esecutivo civile limitatamente alle relazioni indirette. Il Pretore di Lugano ha respinto l'opposizione solo per i rapporti diretti, mentre il Tribunale d'appello ticinese ha confermato tale decisione respingendo entrambi gli appelli. La ricorrente insiste davanti al Tribunale federale chiedendo che l'opposizione bancaria sia respinta integralmente anche per le relazioni indirette, sostenendo l'applicabilità del diritto svizzero tramite professio iuris testamentaria.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
I giudici cantonali hanno correttamente escluso che la ricorrente possa subentrare in un diritto contrattuale di informazione sulle relazioni indirette (trust, fondazioni), poiché il beneficiario economico non è parte del contratto bancario e il segreto bancario gli è opponibile ai sensi dell'art. 560 CC. Tuttavia, le istanze inferiori hanno omesso di determinare la legge applicabile alla successione, questione preliminare indispensabile dato il carattere internazionale della lite e la residenza italiana della ricorrente.
Il Tribunale federale stabilisce che la controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra Svizzera e Italia del 22 luglio 1868, norma che disciplina sia la competenza giurisdizionale sia il diritto materiale applicabile anche nelle liti tra eredi e terzi quando il titolo dell'azione è di natura successoria. Di conseguenza, in linea di principio sarebbe applicabile il diritto italiano. Ciononostante, la professio iuris a favore del diritto svizzero contenuta nel testamento del defunto è ammissibile anche nell'ambito di tale trattato bilaterale, conformemente all'evoluzione del diritto internazionale privato italiano (art. 90 cpv. 1 LDIP) e alla dottrina prevalente che considera la norma convenzionale non imperativa sotto questo profilo.
Poiché la sentenza impugnata non contiene accertamenti concreti sulla volontà espressa dal defunto riguardo alla scelta di legge, il Tribunale federale non può decidere direttamente sull'efficacia della professio iuris. La causa viene pertanto rinviata affinché l'autorità cantonale completi gli accertamenti fattuali, determini se la professio iuris sia valida e statuisca nuovamente applicando il diritto svizzero o italiano a seconda dell'esito di tale verifica.
Regesto
a Auskunftsrecht der Erben gegenüber einer Bank, die Vermögenswerte hält, an denen der Erblasser wirtschaftlich berechtigt war (Art. 560 ZGB). Der wirtschaftlich Berechtigte steht mit der Bank in keiner direkten vertraglichen Beziehung; seine Erben sukzedieren daher in kein vertragliches Auskunftsrecht (E. 4); ein solches kann sich nur aus Erbrecht ergeben (E. 5.2). Regeste b Art. 17 Abs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrags zwischen der Schweiz und Italien vom 22. Juli 1868; sachlicher und persönlicher Anwendungsbereich; Zulässigkeit einer professio iuris. Die Norm gilt für alle erbrechtlichen Streitigkeiten zwischen den Erben untereinander und mit Dritten über den Nachlass eines in der Schweiz verstorbenen italienischen Staatsangehörigen (E. 5.2 und 5.3). Eine professio iuris im Anwendungsbereich dieser Norm ist zulässig (E. 6.1 und 6.2). Regeste a Droit des héritiers d'être renseignés par une banque qui détient des avoirs dont le défunt était l'ayant droit économique (art. 560 CC). Il n'existe aucune relation contractuelle directe entre la banque et l'ayant droit économique; les héritiers de celui-ci n'acquièrent dès lors aucun droit contractuel aux renseignements (consid. 4); un tel droit ne peut résulter que du droit successoral (consid. 5.2). Regeste b Art. 17 al. 3 de la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie; champ d'application matériel et personnel; admissibilité d'une professio juris. La norme s'applique à toutes les contestations de nature successorale entre les héritiers eux-mêmes et avec des tiers au sujet de la succession d'un ressortissant italien décédé en Suisse (consid. 5.2 et 5.3). Cette norme n'empêche pas une professio juris (consid. 6.1 et 6.2). Regesto a Diritto d'informazione degli eredi nei confronti di una banca, che detiene averi di cui il defunto era beneficiario economico (art. 560 CC). Il beneficiario economico non sta in un rapporto contrattuale diretto con la banca; i suoi eredi non subentrano pertanto in un diritto contrattuale di informazione (consid. 4); un tale diritto può risultare solo dal diritto successorio (consid. 5.2). Regesto b Art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia; campo di applicazione materiale e personale; ammissibilità di una professio iuris. La norma vale per tutte le controversie di natura successoria tra gli eredi fra di loro e con terzi riguardo all'eredità di un cittadino italiano morto in Svizzera (consid. 5.2 e 5.3). Una professio iuris è ammessa nell'ambito del campo di applicazione di questa norma (consid. 6.1 e 6.2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.