Società senza organo di revisione: scioglimento confermato nonostante nomina tardiva, divieto di nova in appello (Art. 731b OR; Art. 321 CPC/TI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 136 III 369 · BGE 136 III 369 · ATF 136 III 369
- Data
- 22.06.2010
- Numero d'incarto
- BGE 136 III 369
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
A. SA si trovava priva di un organo di revisione dal 22 maggio 2009. L'Ufficio cantonale del Registro di Commercio diffidò la società a regolarizzare la situazione legale tramite raccomandata e pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio. Scaduti inutilmente i termini assegnati, la Pretura del Distretto di Lugano assegnò dapprima un termine di 30 giorni per munirsi di un organo di revisione sotto comminatoria di scioglimento, poi concesse una proroga fino al 30 ottobre 2009. La società A. SA impugnò la sentenza di primo grado che aveva dichiarato lo scioglimento e ordinato la liquidazione fallimentare, producendo documenti attestanti la nomina di un nuovo ufficio di revisione avvenuta dopo l'emanazione della sentenza pretorile.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso civile di A. SA contro la decisione del Tribunale d'appello ticinese che confermava lo scioglimento della società e la liquidazione fallimentare.
La corte ha ritenuto che la nomina del nuovo ufficio di revisione, avvenuta solo alla fine di novembre 2009 e quindi successivamente all'emanazione della sentenza di primo grado del 26 novembre 2009, non potesse essere presa in considerazione in sede di appello. Tale valutazione si fonda sull'art. 321 cpv. 1 del Codice di procedura civile del Cantone Ticino, che vieta espressamente la produzione di nuovi documenti e l'allegazione di nuovi fatti nel procedimento d'appello. Il Tribunale federale ha osservato che l'applicazione di tale divieto di nova non appare in contrasto con gli intendimenti del legislatore nell'introdurre l'art. 731b OR, poiché la società aveva già avuto ampia possibilità di rimediare alla situazione di illegalità durante il procedimento di primo grado, inclusi due termini concessi dalla giudice.
In merito allo scioglimento pronunciato ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, la corte ha ribadito che tale misura rappresenta l'ultima ratio e deve essere adottata solo quando le misure meno invasive si sono rivelate inefficaci. Nel caso concreto, lo scioglimento era stato preceduto dall'assegnazione di un termine iniziale di 30 giorni e da una successiva proroga di 15 giorni, dopodiché la ricorrente non aveva richiesto ulteriori differimenti. La liquidazione forzata secondo le prescrizioni applicabili al fallimento corrisponde a una precisa volontà del legislatore, volta a evitare che società sciolte proseguano le attività senza restrizioni, come accadeva sotto la vigenza del precedente art. 625 cpv. 2 CO. Con la revisione normativa è inoltre venuta meno la possibilità di revocare lo scioglimento in caso di ripristino delle condizioni legali nei tre mesi successivi, eccezion fatta per il ripristino del domicilio legale ex art. 153 cpv. 5 ORC.
La decisione conferma che la disciplina processuale cantonale determina autonomamente se tenere conto di circostanze sopravvenute dopo la sentenza di primo grado, e nulla osta al diritto processuale cantonale di proibire l'adduzione di nuovi fatti ed eccezioni in appello.
Regesto
Art. 731b OR; Mängel in der Organisation der Aktiengesellschaft. Kurze Darstellung des Inhalts und der Tragweite des am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Art. 731b OR (E. 2 und 11.4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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