Restituzione imposta alla fonte trattenuta in eccesso dopo scadenza termine art. 137 cpv. 1 LIFD (Art. 138 cpv. 2 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 135 II 274 · BGE 135 II 274 · ATF 135 II 274
- Data
- 09.02.2009
- Numero d'incarto
- BGE 135 II 274
- Corte
- CH_BGE_004
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 137 LIFD Art. 138 LIFD Art. 210 LT Art. 211 LT Art. 212 LT Art. 16 OIFo
Riassunto
Un cittadino italiano con permesso di dimora lavora nel 2005 come venditore per un'azienda ticinese che trattiene l'imposta alla fonte sul salario lordo applicando erroneamente un'aliquota superiore a quella dovuta. Nel luglio 2006 il datore di lavoro segnala all'Ufficio cantonale delle imposte alla fonte l'errore di calcolo e richiede la restituzione della somma versata in eccesso, ma l'istanza viene respinta perché considerata tardiva rispetto al termine previsto per chiedere una decisione sull'estensione dell'assoggettamento. La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello accoglie invece il ricorso del datore di lavoro, ritenendo che in assenza di una decisione formale la tassazione alla fonte non sia passata in giudicato e che l'importo eccedente debba essere restituito. La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino impugna tale sentenza dinanzi al Tribunale federale sostenendo che la scadenza del termine comporta il passaggio in giudicato della ritenuta e preclude qualsiasi modifica successiva.
Il Tribunale federale respinge il ricorso della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, confermando che il datore di lavoro ha diritto alla restituzione dell'imposta alla fonte trattenuta in eccesso nonostante la scadenza del termine di cui all'art. 137 cpv. 1 LIFD.
La Corte stabilisce che il termine fissato dall'art. 137 cpv. 1 LIFD per richiedere una decisione sull'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento non implica che, in mancanza di tale decisione, la ritenuta d'imposta alla fonte acquisisca forza di cosa giudicata alla sua scadenza. Di conseguenza, dopo tale momento non solo l'autorità di tassazione può esigere eventuali arretrati ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 LIFD, ma anche il debitore della prestazione imponibile può pretendere la restituzione delle imposte versate in misura eccessiva sulla base dell'art. 138 cpv. 2 LIFD e dell'art. 211 cpv. 2 LT. Questa interpretazione garantisce il principio della parità delle armi tra fisco e contribuente, evitando che le autorità fiscali possano recuperare somme insufficientemente trattenute oltre il termine mentre il contribuente rimarrebbe privo di tutela contro trattenute eccessive.
Nel caso concreto, il datore di lavoro aveva applicato correttamente la procedura di autotassazione ma aveva commesso un errore materiale nell'individuare l'aliquota corretta nelle tabelle fiscali, trattenendo il 16,311% anziché il 13,70%. Tale errore non configura una negligenza imputabile al contribuente, poiché non era ragionevole aspettarsi che quest'ultimo verificasse autonomamente le tabelle fiscali complesse. Inoltre, l'autotassazione alla fonte non può essere equiparata a una decisione amministrativa passata in giudicato, dato che né il contribuente né il datore di lavoro hanno potestà decisionale autonoma. La legittimazione del datore di lavoro a richiedere la restituzione deriva direttamente dall'art. 138 cpv. 2 LIFD e dall'art. 16 OIFo, che prevedono espressamente la possibilità di restituire somme trattenute in eccesso quando i conteggi sono già stati trasmessi all'autorità fiscale.
La decisione chiarisce definitivamente che gli artt. 138 LIFD e 211 LT costituiscono lex specialis rispetto agli artt. 137 LIFD e 210 LT per le questioni relative a ritenute eccessive o insufficienti, superando la prassi restrittiva precedente basata su normative obsolete.
Regesto
Art. 137 und 138 DBG; Quellensteuer; Rückerstattung durch die Veranlagungsbehörde zu viel bezahlter Steuern; Frist für den Rückerstattungsantrag. Aus Art. 137 Abs. 1 DBG, der den Anspruch auf eine Verfügung über Bestand oder Umfang der Steuerpflicht befristet, kann nicht geschlossen werden, dass dann, wenn eine solche Verfügung nicht ergeht, mit Ablauf der Frist der Steuerabzug an der Quelle in Rechtskraft erwachsen würde. Nach Ablauf dieser Frist kann folglich nicht nur die Veranlagungsbehörde eine allfällige Nachzahlung im Sinne von Art. 138 Abs. 1 DBG verlangen, sondern kann auch der Schuldner der steuerbaren Leistung die Rückerstattung der zu viel bezahlten Steuern fordern (E. 2-6). Regeste Art. 137 et 138 LIFD; impôt à la source; restitution par l'autorité de taxation de l'impôt payé en trop; délai pour déposer la demande en restitution. On ne peut pas déduire de l'art. 137 al. 1 LIFD qui fixe un délai pour exiger une décision relative à l'existence ou à l'étendue de l'assujettissement que, quand une telle décision n'est pas prononcée, la retenue de l'impôt à la source entrerait en force de chose jugée à l'expiration de ce délai. Par conséquent, après l'expiration de ce délai, non seulement l'autorité de taxation peut exiger un éventuel paiement complémentaire au sens de l'art. 138 al. 1 LIFD, mais encore le débiteur de la prestation imposable peut réclamer la restitution de l'impôt payé en trop (consid. 2-6). Regesto Art. 137 e 138 LIFD; imposte alla fonte; restituzione da parte dell'autorità di tassazione di imposte in eccesso; termine per formulare la relativa richiesta. Il termine previsto dall'art. 137 cpv. 1 LIFD per chiedere l'emanazione di una decisione sull'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento non implica che, se non viene emanata alcuna decisione, alla scadenza di tale termine la ritenuta d'imposta alla fonte acquisisce forza di cosa giudicata. Di conseguenza, dopo tale momento non solo l'autorità di tassazione può ancora esigere il versamento di eventuali arretrati, come stabilito dall'art. 138 cpv. 1 LIFD, ma anche il debitore della prestazione imponibile può ancora pretendere la restituzione di imposte versate in misura eccessiva (consid. 2-6).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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