Justizze.

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Justizze. Art. 14 BÜPF

Tribunale federale

Trasmissione dati IP a autorità estera: cooperazione di polizia ex art. 14 LSCPT, non assistenza giudiziaria, ricorso inammissibile (art. 75a AIMP)

BGE / ATF / DTF
DTF 133 IV 271 · BGE 133 IV 271 · ATF 133 IV 271
Data
19.07.2007
Numero d'incarto
BGE 133 IV 271
Corte
CH_BGE_006
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 75a AIMP Art. 43 LTF Art. 84 LTF Art. 14 BÜPF Art. 14 LSCPT

Riassunto

A. SA e B., amministratore unico residente in Ticino, ricorrono contro la decisione del Ministero pubblico ticinese di trasmettere all'Italia il nominativo, numero di telefono e indirizzo associati a due indirizzi IP nell'ambito di un procedimento penale italiano per diffamazione online. I ricorrenti chiedono l'ammissibilità del ricorso, un termine per depositare memoria integrativa e l'annullamento della decisione impugnata con rinvio alla competenza inferiore. La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ticinese ha respinto il ricorso come ricevibile, mentre la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale lo ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

Il Tribunale federale respinge il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A. SA e B. contro la decisione di trasmissione di dati identificativi a un'autorità straniera.

La richiesta di concedere un termine per depositare una memoria integrativa ai sensi dell'art. 43 lett. a LTF viene respinta poiché si tratta di una mera questione di diritto già sollevata nelle istanze precedenti, sulla quale i ricorrenti potevano esprimersi compiutamente nell'atto introduttivo; la facoltà di presentare memorie integrative è concessa solo eccezionalmente in casi di straordinaria estensione o particolare difficoltà ex art. 43 lett. b LTF, circostanza non sussistente nel caso concreto.

Nel merito, la corte conferma che la comunicazione ad autorità estere di elementi di indirizzamento Internet (nominativo utente, numeri di telefono e indirizzo), senza dati marginali né contenuto delle comunicazioni, non costituisce misura di assistenza giudiziaria internazionale bensì atto di cooperazione di polizia ai sensi dell'art. 75a AIMP. Tale qualificazione giuridica comporta l'inapplicabilità della procedura di assistenza giudiziaria e la conseguente mancanza di legittimazione attiva dei ricorrenti a opporsi alla misura, essendo questa eseguibile tramite la procedura semplificata prevista dall'art. 14 LSCPT. I dati trasmessi non sono coperti dal segreto delle telecomunicazioni ex art. 3 lett. f LTC e possono essere richiesti dalle autorità di polizia senza previa autorizzazione giudiziaria. Inoltre, il reato di diffamazione ex art. 173 CP non rientra nel catalogo dei reati per cui è ammessa la sorveglianza delle telecomunicazioni ex art. 3 cpv. 2 LSCPT, confermando che non vi era spazio per misure intrusive diverse dalla semplice identificazione. Le censure relative alla violazione degli artt. 6 e 13 CEDU vengono disattese poiché l'art. 84 LTF limita legittimamente l'accesso al Tribunale federale in materia di assistenza internazionale e i ricorrenti hanno potuto esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi alla Camera cantonale.

La decisione chiarisce la distinzione tra cooperazione di polizia e assistenza giudiziaria nella trasmissione di dati IP, stabilendo che la sola identificazione dell'utente tramite dati anagrafici e di contatto non richiede le garanzie procedurali proprie dell'assistenza internazionale.

Regesto

Art. 43 und 84 BGG; internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Vorliegen eines besonders bedeutenden Falles; Übermittlung von Internet-Adressierungselementen auf der Grundlage von Art. 14 BÜPF als Massnahme der polizeilichen Zusammenarbeit und nicht der Rechtshilfe. Die Möglichkeit, die Beschwerdebegründung i.S. von Art. 43 BGG zu ergänzen, ist nicht die Regel: Grundsätzlich wird sie nur ausnahmsweise, aufgrund der Vielzahl und der Schwierigkeit der sich stellenden Tat- und Rechtsfragen gewährt (E. 2.1). Die Übermittlung von Elementen einer IP-Adresse (hier: Namen, Telefonnummer und Adresse des Benutzers) an eine ausländische Behörde, ohne sämtliche so genannte Randdaten und insbesondere ohne den Inhalt der Kommunikationen, stellt keine Rechtshilfemassnahme dar, sondern eine Massnahme der polizeilichen Zusammenarbeit, die im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 14 BÜPF durchgeführt werden kann (E. 2.2-2.6). Regeste Art. 43 et 84 LTF; entraide pénale internationale; existence d'un cas particulièrement important; transmission des ressources d'adressage Internet sur la base de l'art. 14 LSCPT en tant que mesure de coopération policière et non d'entraide judiciaire. La faculté de présenter un mémoire complémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne constitue pas la règle: elle n'entre en principe en considération qu'exceptionnellement en raison de la multiplicité et de la difficulté des questions de fait et de droit qui se posent (consid. 2.1). La communication aux autorités étrangères des ressources d'adressage Internet (soit en l'occurrence le nom de l'usager, son numéro de téléphone et son adresse), à l'exclusion des données dites secondaires et en particulier du contenu des communications, ne constitue pas une mesure d'entraide judiciaire en matière pénale, mais une mesure de coopération policière, qui peut être opérée dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 14 LSCPT (consid. 2.2-2.6). Regesto Art. 43 e 84 LTF; assistenza internazionale in materia penale; presenza di un caso particolarmente importante; trasmissione di elementi di indirizzo Internet sulla base dell'art. 14 LSCPT quale modalità di cooperazione di polizia e non di assistenza giudiziaria. La facoltà di presentare una memoria integrativa ai sensi dell'art. 43 LTF non costituisce la regola: essa viene concessa, di massima, soltanto eccezionalmente a causa della molteplicità e della difficoltà delle questioni di fatto o di diritto che si pongono (consid. 2.1). La comunicazione ad autorità estere di elementi di indirizzi IP su Internet (in concreto il nominativo dell'utente, il suo numero di telefono e il suo indirizzo), ma non di tutti i cosiddetti dati marginali e in particolare del contenuto delle comunicazioni, non costituisce una misura di assistenza in materia penale, bensì una modalità di cooperazione di polizia, che può essere effettuata nel quadro della procedura semplificata dell'art. 14 LSCPT (consid. 2.2-2.6).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.