Servitù iscritta con condizione risolutiva: azione di rettifica registro fondiario infondata (Art. 975 cpv. 1 CC)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 133 III 641 · BGE 133 III 641 · ATF 133 III 641
- Data
- 03.09.2007
- Numero d'incarto
- BGE 133 III 641
- Corte
- CH_BGE_005
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
I proprietari comuni A. e B. hanno concesso alla società C. SA diverse servitù su due particelle fondiarie mediante atto pubblico del 19 novembre 1997, iscrivendole a registro fondiario l'11 dicembre 1997. L'atto prevedeva espressamente che il contratto non sarebbe stato valido qualora non fossero stati concessi i permessi di costruzione per un centro termale o se quest'ultimo non fosse stato realizzato nonostante le approvazioni. Dopo aver lamentato il mancato rispetto dei termini e ottenuto invano la cancellazione volontaria delle iscrizioni, A. e B. hanno agito in giudizio chiedendo la rettifica del registro fondiario. Il Pretore ha accolto la domanda, ma il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione accogliendo il rimedio della convenuta.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia civile proposto da A. e B., confermando che l'azione di rettifica del registro fondiario ex art. 975 cpv. 1 CC non era esperibile nel caso concreto. La corte ha stabilito che tale azione è ammissibile in linea di principio esclusivamente per correggere iscrizioni che erano indebite fin dalla loro origine, e non per eliminare diritti reali divenuti ingiustificati a causa di eventi successivi.
Nel caso specifico, la clausola n. 7 dell'atto pubblico del 19 novembre 1997 conteneva una condizione risolutiva che comportava la semplice decadenza del contratto in caso di mancata realizzazione del centro termale. Tale circostanza non rendeva l'iscrizione originariamente valida indebita ai sensi dell'art. 975 cpv. 1 CC, poiché la decadenza successiva del titolo giuridico non retroagisce sulla legittimità iniziale dell'iscrizione a registro fondiario. I ricorrenti disponevano pertanto unicamente di una pretesa obbligatoria nei confronti della beneficiaria per ottenere la cancellazione, ma non potevano avvalersi dello strumento reale della rettifica del registro.
La decisione chiarisce la distinzione tra vizi originari dell'iscrizione, sanabili con l'azione di rettifica, e la perdita di efficacia del titolo sottostante, che richiede invece un'azione personale volta a far dichiarare giudizialmente la liberazione dal diritto reale e a sostituire la dichiarazione di consenso necessaria per la cancellazione.
Regesto
Art. 975 Abs. 1 ZGB; Voraussetzungen einer Grundbuchberichtigungsklage. Die Grundbuchberichtigungsklage ist grundsätzlich einzig zur Korrektur von Einträgen, die von Anfang an ungerechtfertigt sind, zulässig. Der nachträgliche Hinfall des Rechtstitels, auf welchen sich der Eintrag stützt, lässt diesen nicht ungerechtfertigt werden: Die Erhebung der Grundbuchberichtigungsklage mit dem Zweck, die früher geltende Rechtslage des Grundstücks wiederherzustellen, fällt ausser Betracht (E. 3). Regeste Art. 975 al. 1 CC; conditions d'une action en rectification du registre foncier. L'action en rectification du registre foncier est en principe recevable uniquement pour corriger des inscriptions dépourvues de cause légitime dès l'origine. La caducité ultérieure du titre juridique sur lequel est fondée l'inscription ne rend pas celle-ci sans cause légitime: l'introduction de l'action en rectification du registre foncier dans le but de rétablir la situation juridique du fonds précédemment en vigueur est donc exclue (consid. 3). Regesto Art. 975 cpv. 1 CC; presupposti di un'azione di rettifica del registro fondiario. L'azione di rettifica del registro fondiario è in linea di principio unicamente ammissibile per correggere iscrizioni fin dall'inizio indebite. La successiva decadenza del titolo giuridico su cui è fondata l'iscrizione non rende quest'ultima indebita: l'inoltro dell'azione di rettifica del registro fondiario allo scopo di ripristinare la situazione giuridica del fondo vigente in precedenza non entra in linea di conto (consid. 3).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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