Furto di canapa sequestrata dalla polizia: assenza di proprietà statale, reato escluso (Art. 139 n. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 132 IV 5 · BGE 132 IV 5 · ATF 132 IV 5
- Data
- 11.10.2005
- Numero d'incarto
- BGE 132 IV 5
- Corte
- CH_BGE_006
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 19 BetmG Art. 4 LStup Art. 8 LStup Art. 9 LStup Art. 19 LStup Art. 58 CP Art. 59 CP Art. 137 CP Art. 139 CP Art. 641 CC Art. 643 CC Art. 646 CC Art. 652 CC Art. 718 CC Art. 726 CC Art. 756 CC
Riassunto
Un gruppo di persone pianifica ed esegue l'effrazione di un deposito militare ad Arbedo custodito dalla polizia cantonale ticinese per trafugare oltre 1'500 kg di canapa essiccata, reperti dell'operazione "Indoor" contro il traffico di stupefacenti. La droga viene nascosta in un cunicolo presso la diga della Verzasca ma recuperata pochi giorni dopo. Il Tribunale d'appello proscioglie gli imputati dall'accusa di furto tentato e consumato, ritenendo che la sostanza non costituisca cosa altrui. Il Ministero pubblico ricorre in cassazione contestando tale proscioglimento e sostenendo che lo Stato abbia acquisito la proprietà dei beni sequestrati.
Il Tribunale federale respinge il ricorso del Ministero pubblico confermando che la sottrazione di stupefacenti sequestrati dalla polizia non integra il reato di furto poiché manca l'elemento della cosa altrui. La Corte ribadisce che la nozione di altruità nel diritto penale patrimoniale deve essere interpretata coerentemente con il diritto civile, secondo cui è altrui solo la cosa su cui terzi vantano un diritto di proprietà formalmente riconosciuto.
Nel caso concreto, i coltivatori non autorizzati non potevano diventare proprietari della canapa perché il divieto di produzione sancito dalla legge sugli stupefacenti inibisce ab origine la nascita di diritti reali sui frutti naturali o sulle sostanze ottenute mediante specificazione. Di conseguenza, prima del sequestro la droga era res nullius e non vi era alcun titolo per un acquisto derivativo da parte dello Stato.
Anche l'ipotesi di acquisto originario mediante occupazione viene esclusa. Sebbene lo Stato avesse materialmente preso possesso della canapa nell'esercizio dei suoi poteri di polizia e tutela della salute pubblica, mancava il requisito soggettivo dell'intenzione di divenirne proprietario. La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono infatti che la confisca penale attribuisca allo Stato solo un potere di disposizione di natura pubblicistica finalizzato alla distruzione o all'utilizzo conforme alla legge, senza trasferire la proprietà formale, anche per garantire la persistenza delle pretese dei legittimi proprietari o terzi danneggiati entro il termine quinquennale previsto dalla legge. Pertanto, la canapa custodita nel deposito non era proprietà dello Stato né di altri, rendendo impossibile la configurazione del furto.
La decisione conferma la coerenza sistematica tra ordinamento civile e penale riguardo alle res extra commercium e chiarisce che la tutela penale del patrimonio non si estende a beni illeciti privi di un titolare di diritti reali validi, ferma restando l'applicabilità delle norme specifiche della legislazione sugli stupefacenti.
Regesto
Art. 139 Ziff. 1 StGB, Art. 19 BetmG; Wegnahme von Betäubungsmitteln, Diebstahl. Der Begriff der fremden Sache im Vermögensstrafrecht knüpft an die zivilrechtlichen Eigentumsverhältnisse an (Zusammenfassung und Bestätigung der Rechtsprechung; E. 3.3). Rechtslage bei Betäubungsmitteln, die dem illegalen Verkehr nach einer Polizeiaktion entzogen wurden. Ein derivativer Eigentumserwerb durch den Staat ist von vornherein ausgeschlossen (E. 3.4.1 und 3.4.2). Die Annahme eines originären Erwerbs durch Aneignung scheidet ebenfalls aus, da es an der subjektiven Voraussetzung von Art. 718 ZGB fehlt (E. 3.4.3.-3.4.5).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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