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Justizze. BGE 130 V 156

Tribunale federale

Cittadino italiano residente all'estero: diritto a indennità forfetaria AVS ex Convenzione italo-svizzera per compimento 65 anni prima ALC (Art. 7 lett. a Convenzione)

BGE / ATF / DTF
DTF 130 V 156 · BGE 130 V 156 · ATF 130 V 156
Data
12.03.2004
Numero d'incarto
BGE 130 V 156
Corte
CH_BGE_007
Esito
Rinvio

Riassunto

Un cittadino italiano, dopo aver lavorato in Svizzera, è rientrato nel proprio paese e ha richiesto prestazioni assicurative svizzere per la vecchiaia. La Cassa svizzera di compensazione gli ha assegnato una rendita mensile parziale, negando però la liquidazione forfetaria prevista dalla Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 1962. Il ricorrente ha impugnato tale diniego sostenendo che, avendo compiuto i 65 anni prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE, dovesse applicarsi la normativa convenzionale bilaterale più favorevole anziché i regolamenti comunitari di coordinamento.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso e rinvia gli atti alla Cassa svizzera di compensazione per la determinazione dell'importo dell'indennità forfetaria spettante. La Corte stabilisce che, in assenza di norme transitorie specifiche nei regolamenti comunitari n. 1408/71 e n. 574/72, la soluzione deve essere cercata nel diritto interno secondo il principio per cui si applicano le disposizioni vigenti al momento della realizzazione dello stato di fatto rilevante.

Nel caso concreto, lo stato di fatto determinante, ovvero il compimento del 65° anno di età da parte del ricorrente, si è verificato il 27 maggio 2002, data antecedente all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (1° giugno 2002). Pertanto, nonostante la decisione amministrativa contestata sia stata emanata successivamente, trova applicazione l'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962. Tale norma prevede il diritto a un'indennità forfetaria quando la rendita ordinaria parziale non supera il 15% della rendita completa. Poiché la rendita assegnata di CHF 138 mensili corrisponde solo all'11,34% della rendita piena di CHF 1217, sussistono tutti i presupposti per la liquidazione forfetaria. La causa viene rinviata all'autorità competente per il calcolo esatto dell'indennità dovuta.

Regesto

Art. 8 und Anhang II FZA; Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72; Art. 153a AHVG; Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit: Anspruch auf eine Pauschalabfindung. Weder Art. 94 der Verordnung Nr. 1408/71 noch Art. 118 der Verordnung Nr. 574/72 regeln die Frage nach dem anwendbaren Recht bei der Prüfung eines Gesuchs um eine Pauschalabfindung anstelle einer Altersrente der AHV für den Fall, dass das FZA erst nach Erreichen des Alters, das Anspruch auf eine solche Leistung gibt, aber vor Erlass der streitigen Verwaltungsverfügung in Kraft getreten ist (Erw. 4). Mangels einer diesbezüglichen normativen Regelung ist die Lösung im internen Recht zu suchen (Erw. 5). Da sich der nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts massgebende (BGE 127 V 467 Erw. 1), zu Rechtsfolgen führende Tatbestand (Erreichen des 65. Altersjahres) im konkreten Fall vor dem 1. Juni 2002 verwirklicht hat, wäre das Begehren um eine Pauschalabfindung nach Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens über Soziale Sicherheit zu prüfen und gutzuheissen gewesen (Erw. 5 und 6). Regeste Art. 8 et Annexe II ALCP; art. 94 du règlement n° 1408/71; art. 118 du règlement n° 574/72; art. 153a LAVS; art. 7 let. a de la Convention italo-suisse relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962: Droit à une indemnité forfaitaire. Ni l'art. 94 du règlement n° 1408/71, ni l'art. 118 du règlement n° 574/72 ne règlent la question du droit applicable à l'examen d'une demande d'indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente de vieillesse de l'AVS dans le cas où l'ALCP est entré en vigueur seulement après l'accomplissement de l'âge ouvrant le droit à une telle prestation mais avant le prononcé de la décision administrative litigieuse (consid. 4). En l'absence d'une telle norme, la solution doit être recherchée dans le droit interne (consid. 5). Dès lors que l'état de fait (l'accomplissement de la 65ème année) qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques s'est réalisé dans le cas particulier avant le 1er juin 2002, la demande d'indemnité forfaitaire aurait dû, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 127 V 467 consid. 1), être examinée et admise en vertu de l'art. 7 let. a de la convention italo-suisse relative à la sécurité sociale (consid. 5 et 6). Regesto Art. 8 e Allegato II ALC; art. 94 del regolamento n. 1408/71; art. 118 del regolamento n. 574/72; art. 153a LAVS; art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962: Diritto ad un'indennità forfetaria. Né l'art. 94 del regolamento n. 1408/71, né l'art. 118 del regolamento n. 574/72 regolano la questione del diritto applicabile a una domanda di indennità forfetaria formulata in luogo della rendita di vecchiaia AVS nell'ipotesi in cui l'ALC è entrato in vigore successivamente al compimento dell'età che dà diritto a una simile prestazione ma comunque precedentemente all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa (consid. 4). In assenza di una tale normativa, la soluzione è da cercare nel diritto interno (consid. 5). Dal momento che, in applicazione della giurisprudenza in materia del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 127 V 467 consid. 1), lo stato di fatto (il compimento del 65° anno di età) che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si è realizzato in concreto prima del 1° giugno 2002, la domanda di liquidazione forfetaria avrebbe dovuto essere trattata e ammessa in virtù dell'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale (consid. 5 e 6).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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