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Justizze. Art. 6 LugÜ

Tribunale federale

Foro della Widerklage ex art. 6 n. 3 LugÜ: rinvio per accertare connessione fattuale tra garanzia e contratto quadro

BGE / ATF / DTF
DTF 130 III 607 · BGE 130 III 607 · ATF 130 III 607
Data
28.05.2004
Numero d'incarto
BGE 130 III 607
Corte
CH_BGE_005
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 6 LugÜ

Riassunto

La banca X. ha emesso nel 1995 un atto di garanzia a favore della banca W., poi divenuta Y. SA, sottoposto al diritto svizzero e al foro di Lugano. Nel 2000 Y. SA ha agito in giudizio a Lugano per ottenere il pagamento della garanzia. La banca X. ha opposto eccezioni e proposto domanda riconvenzionale fondata su un contratto quadro del 1994 relativo al risanamento del gruppo Z., sostenendo che Y. SA avesse violato tale accordo impedendo il risanamento. Il Tribunale d'appello ticinese ha dichiarato l'incompetenza del foro luganese per la domanda riconvenzionale, ritenendo che le due azioni non derivassero dal medesimo contratto o titolo ai sensi dell'art. 6 n. 3 della Convenzione di Lugano.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della banca X., annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. La corte ha stabilito che il termine "titolo" nell'art. 6 n. 3 della Convenzione di Lugano deve essere interpretato in modo unitario come "complesso di fatti", permettendo la proposizione della domanda riconvenzionale al foro della domanda principale qualora esista una stretta connessione fattuale tra le due pretese, indipendentemente dalla diversità dei contratti formali. Tale interpretazione mira a concentrare le procedure ed evitare decisioni contraddittorie.

Nel caso concreto, la banca X. sosteneva che la garanzia del 1995 fosse l'esecuzione di un contratto quadro stipulato il 30 giugno 1994, creando un nesso fattuale sufficiente con la domanda riconvenzionale basata sulla violazione di tale contratto quadro. Tuttavia, il Tribunale federale non ha potuto decidere sul merito della competenza poiché la sentenza cantonale era stata emanata prescindendo espressamente dagli accertamenti di fatto riguardanti i rapporti e la connessione fattuale tra l'art. 8 della convenzione del 1994 e la garanzia del 1995. Essendo questi fatti determinanti per l'applicazione dell'art. 6 n. 3 della Convenzione di Lugano, la causa è stata rinviata per la necessaria integrazione istruttoria.

La decisione chiarisce che la giurisdizione per la domanda riconvenzionale ex art. 6 n. 3 LugÜ non richiede l'identità del contratto, ma un collegamento fattuale stretto tra le pretese, rimettendo alla valutazione del giudice di merito l'accertamento di tale nesso quando mancante negli atti.

Regesto

Art. 6 Ziff. 3 LugÜ; Gerichtsstand der Widerklage; Ansprüche aus demselben Vertrag oder Sachverhalt. Art. 6 Ziff. 3 LugÜ erlaubt, eine Widerklage am Gerichtsstand der Hauptklage zu erheben, wenn die beiden Klagen auf den gleichen "Sachverhalt", d.h. Sachzusammenhang gestützt werden (E. 5). Regeste Art. 6 ch. 3 CL; for de l'action reconventionnelle; demande dérivant du même contrat ou complexe de faits. L'art. 6 ch. 3 CL permet l'introduction de l'action reconventionnelle au for de l'action principale lorsque les deux actions sont fondées sur le même "titre", ou dérivent du même complexe de faits (consid. 5). Regesto Art. 6 n. 3 CL; foro dell'azione riconvenzionale; domande fondate sul medesimo contratto o titolo. L'art. 6 n. 3 CL permette l'introduzione dell'azione riconvenzionale davanti al foro dell'azione principale qualora le due azioni siano fondate sul medesimo "titolo", ovvero sul medesimo complesso di fatti (consid. 5).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.