Trasferimento ditta individuale a SA: riferimento a bilancio implica assunzione globale passivi, liberazione debitore originario dopo due anni (Art. 181 cpv. 1 e 2 CO)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 129 III 167 · BGE 129 III 167 · ATF 129 III 167
- Data
- 29.11.2002
- Numero d'incarto
- BGE 129 III 167
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
A. ha convenuto B. dinanzi alla Pretura del Distretto di Riviera chiedendo la retribuzione per attività di consulenza informatica svolta tra il 1983 e il 1989 presso la ditta individuale di B., attiva nel commercio radio-tv-hifi. La collaborazione è proseguita anche dopo la trasformazione della ditta in società anonima X. S.A., avvenuta il 30 giugno 1989, e si è conclusa nel 1992. L'importo inizialmente reclamato di fr. 261'700.- oltre interessi è stato ridotto in sede di conclusioni a fr. 60'358.40. Il Pretore ha integralmente respinto la petizione il 26 luglio 2001 e l'appello interposto dal soccombente non ha avuto miglior esito. Nella sentenza del 13 giugno 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accertato che la X. S.A. ha assunto attivi e passivi della ditta individuale conformemente all'art. 181 CO, sicché B. è rimasto obbligato solidalmente con la neocostituita società solo sino alla fine del mese di giugno 1991. Non avendo A. fatto valere le proprie pretese entro tale termine, esse sono state dichiarate perenti. Contro questa pronunzia A. è insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma del 13 agosto 2002, prevalendosi della violazione dell'art. 181 CO e postulando l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio previo completamento degli atti; in via subordinata ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 261'700.- o perlomeno di fr. 60'358.-.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso confermando che i crediti vantati da A. sono perenti perché fatti valere oltre il termine biennale di responsabilità solidale previsto dalla legge.
La corte ha ritenuto che la pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio del 18 luglio 1989, contenente un riferimento generico al bilancio al 31 dicembre 1988 con indicazione di "creditori vari", implicasse per il creditore in buona fede il trasferimento globale dei debiti inerenti all'azienda, senza necessità di verificare nel dettaglio se il singolo credito fosse elencato. I crediti per prestazioni di consulenza informatica svolte tra il 1983 e il 1989 rientravano per loro natura nel patrimonio trasferito alla società anonima che svolgeva la stessa attività commerciale. Poiché l'azione giudiziaria è stata introdotta solo nel 1994, ben oltre la scadenza del termine perentorio di due anni fissato dalla norma, il debitore originario B. era definitivamente liberato dalle obbligazioni.
La decisione si fonda sull'art. 181 cpv. 1 CO, secondo cui chi assume un'azienda con attivo e passivo diventa responsabile verso i creditori tosto che l'assunzione sia pubblicata, e sull'art. 181 cpv. 2 CO, che sancisce la responsabilità solidale del nuovo debitore con quello precedente per la durata di due anni, dopodiché il debitore precedente viene liberato senza necessità del consenso del creditore. La corte ha confermato la giurisprudenza consolidata secondo cui il tenore della comunicazione pubblica prevale sugli accordi interni e che eventuali imprecisioni nella comunicazione non ostano al trasferimento dei passivi inerenti l'azienda quando vi è un rinvio generico al bilancio.
Regesto
Art. 181 OR; Übernahme einer Einzelfirma mit Aktiven und Passiven durch eine Aktiengesellschaft. Bedeutung des Hinweises auf eine Bilanz in der öffentlichen Anzeige an die Gläubiger (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 2). Regeste Art. 181 CO; reprise par une société anonyme d'une entreprise individuelle avec actif et passif. Portée du renvoi à un bilan dans l'avis public aux créanciers (confirmation de la jurisprudence; consid. 2). Regesto Art. 181 CO; assunzione, da parte di una società anonima, di una ditta individuale con l'attivo e il passivo. Portata del riferimento ad un bilancio nell'avviso pubblico ai creditori (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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