Azione di diritto amministrativo contro imposta cantonale di bollo: inammissibile per privati dopo modifica art. 116 OG, solo ricorso pubblico possibile (Art. 116 lett. a OG)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 128 II 46 · BGE 128 II 46 · ATF 128 II 46
- Data
- 09.01.2002
- Numero d'incarto
- BGE 128 II 46
- Corte
- CH_BGE_004
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Riassunto
A., B., C. e D. SA hanno proposto un'azione di diritto amministrativo al Tribunale federale contro le decisioni dell'Archivista notarile del Distretto di Lugano e della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino relative all'imposizione di tasse di bollo cantonali su atti notarili e contratti di scrittura privata. I ricorrenti contestano la compatibilità di tali tributi cantonali con il diritto federale sulle tasse di bollo, chiedendo l'annullamento degli atti impositivi. Le autorità cantonali avevano indicato nei propri provvedimenti specifici rimedi giuridici da esperire presso le istanze cantonali superiori prima di poter adire il Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l'azione di diritto amministrativo proposta dai ricorrenti e ha trasmesso gli atti alle autorità cantonali competenti. La Corte ha rilevato che, a seguito della modifica dell'art. 116 OG introdotta dalla legge federale del 4 ottobre 1991 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1994, l'ambito di applicazione dell'azione di diritto amministrativo è stato ampiamente ristretto. In particolare, l'abrogazione dell'art. 116 lett. f OG ha eliminato la possibilità per i privati di proporre tale azione in materia di esenzione o incompatibilità di tributi cantonali con il diritto federale.
La Corte ha precisato che il rinvio contenuto nell'art. 3 cpv. 1 LTB all'art. 116 OG, rimasto immutato nonostante la novella, si riferisce ormai esclusivamente ai litigi tra autorità ai sensi dell'art. 116 lett. a e b OG. Di conseguenza, i privati non possono più avvalersi di tale disposizione per contestare l'incompatibilità di un'imposta cantonale di bollo con il diritto federale tramite azione di diritto amministrativo; l'unica via percorribile rimane il ricorso di diritto pubblico per violazione della forza derogatoria del diritto federale.
Tuttavia, anche il ricorso di diritto pubblico presuppone il previo esaurimento delle istanze cantonali ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 OG. Nel caso concreto, tale condizione non era soddisfatta poiché le decisioni impugnate dall'Archivista notarile e dalla Divisione delle contribuzioni non erano ancora definitive a livello cantonale, come espressamente indicato nei dispositivi delle stesse. Gli atti sono stati pertanto ritrasmessi alle autorità cantonali affinché valutassero l'ammissibilità della memoria, introdotta erroneamente ma tempestivamente al Tribunale federale, alla luce del diritto procedurale cantonale applicabile.
Regesto
Art. 116 lit. a OG; Art. 3 Abs. 1 StG; Unvereinbarkeit von kantonalen öffentlichen Abgaben mit der eidgenössischen Stempelabgabe; zulässiges Rechtsmittel. Aufgrund der Änderung von Art. 116 OG gemäss Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 kann ein Privater die angebliche Unvereinbarkeit einer kantonalen Stempelabgabe mit dem Bundesrecht nicht mehr mit verwaltungsrechtlicher Klage geltend machen, sondern nur noch mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (E. 2). Regeste Art. 116 let. a OJ; art. 3 al. 1 LT; incompatibilité de contributions publiques cantonales avec le droit de timbre fédéral; moyen de droit à disposition. A la suite de la modification de l'art. 116 OJ, introduite par la loi fédérale du 4 octobre 1991, un particulier ne peut plus faire valoir une prétendue incompatibilité du droit de timbre cantonal avec le droit fédéral par la voie de l'action de droit administratif. Seul le recours de droit public pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral est encore possible (consid. 2). Regesto Art. 116 lett. a OG; art. 3 cpv. 1 LTB; incompatibilità di tributi pubblici cantonali con la tassa federale di bollo; rimedio giuridico esperibile. In seguito alla modifica dell'art. 116 OG, introdotta con la legge federale del 4 ottobre 1991, un privato non può più far valere mediante azione di diritto amministrativo un'asserita incompatibilità dell'imposta cantonale di bollo con il diritto federale. È proponibile solo il ricorso di diritto pubblico per violazione della forza derogatoria del diritto federale (consid. 2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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