Antenna telefonia mobile su fondo parzialmente edificato: valori limite ORNI rispettati solo se adeguamento futuro garantito (Art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 128 II 340 · BGE 128 II 340 · ATF 128 II 340
- Data
- 02.09.2002
- Numero d'incarto
- BGE 128 II 340
- Corte
- CH_BGE_004
- Esito
- Rinvio
Norme determinanti
Riassunto
La TDC Switzerland SA ha ottenuto dal Municipio di Locarno una licenza edilizia per installare sei antenne di telefonia mobile sul tetto di un edificio esistente. La Comunione ereditaria X., proprietaria di un fondo confinante dove sorge una villa a un piano ma che potrebbe ospitare un edificio alto 21 metri, si è opposta al progetto sostenendo il mancato rispetto dei valori limite di immissione previsti dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Il Consiglio di Stato ticinese ha accolto il ricorso dei vicini, annullando la licenza comunale e disponendo che la verifica del rispetto dei limiti dovesse estendersi all'intero volume edificabile teorico del fondo limitrofo, non solo alla costruzione esistente. Il Tribunale amministrativo cantonale ha confermato tale decisione, imponendo inoltre di considerare l'effetto inquinante complessivo generato dalla somma delle nuove antenne e di quelle già presenti sullo stesso traliccio.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di diritto amministrativo dell'operatore telefonico, annulla la sentenza cantonale e rinvia la causa per nuovo giudizio. La Corte ritiene che l'interpretazione rigida adottata dalle autorità ticinesi, che imponeva il rispetto immediato dei valori limite dell'impianto sull'intera riserva edificatoria di 21 metri del fondo vicino, violi il principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione.
Secondo il Tribunale federale, al momento del rilascio della licenza edilizia occorre fondarsi sull'utilizzazione esistente dei fondi limitrofi, prevedendo tuttavia l'obbligo per il titolare dell'impianto di adattarlo o rimuoverlo qualora, in futuro, vengano effettivamente sfruttate le rimanenti facoltà edificatorie e i valori limite risultino superati. Questa soluzione bilancia meglio gli interessi pubblici e privati rispetto all'applicazione immediata dei limiti sulle riserve teoriche, pur garantendo la protezione dai rischi sanitari. Le autorità cantonali dovranno quindi riesaminare la conformità dell'impianto basandosi sull'uso attuale del terreno confinante, inserendo nella licenza l'esplicita condizione di adeguamento futuro in caso di ampliamento edilizio.
Inoltre, il Tribunale federale stabilisce che le autorità devono valutare l'effetto inquinante globale prodotto complessivamente dalle antenne previste e da quelle già installate sullo stesso tetto, poiché costituiscono un unico impianto ai sensi dell'allegato 1 dell'ordinanza. Non spetta invece al Tribunale federale accertare in prima istanza se i valori limite siano rispettati tenendo conto di tutti questi fattori; tale compito compete alle autorità cantonali nel nuovo procedimento.
Le norme applicate sono l'articolo 3 capoverso 3 lettera c dell'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, che definisce i luoghi a utilizzazione sensibile includendovi le superfici di particelle non occupate da costruzioni, e i principi generali di prevenzione e limitazione delle emissioni contenuti nella stessa ordinanza.
Regesto
Schutz vor nichtionisierender Strahlung von Mobilfunkantennen: Einhaltung der Anlagegrenzwerte an Orten "mit empfindlicher Nutzung" i.S. der NISV (Art. 3 Abs. 3 NISV und Ziff. 65 Anhang 1 NISV). Zur Berücksichtigung von Nutzungsreserven auf nur teilweise ausgenützten, überbauten Parzellen unter dem Blickwinkel von Art. 3 Abs. 3 lit. c NISV (hier: Parzelle mit einem einstöckigen Einfamilienhaus, auf der ein 21 m hohes Gebäude errichtet werden könnte). Im Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilligung für die Mobilfunkanlage ist nach dem Verhältnismässigkeitsprinzip grundsätzlich auf die bestehende Nutzung der Nachbargrundstücke abzustellen, mit der Verpflichtung, die Anlage anzupassen oder zu entfernen, sofern dies zur Einhaltung der Anlagegrenzwerte in der Umgebung nach Ausnützung der verbleibenden Nutzungsreserven erforderlich ist (E. 2-5). Im vorliegenden Fall muss das kantonale Gericht die Immissionen prüfen, die von den geplanten und den auf demselben Dach bereits installierten Antennen gesamthaft verursacht werden (E. 4.1 und 4.2). Regeste Protection contre le rayonnement non ionisant des antennes pour la téléphonie mobile: respect des valeurs limites dans les lieux "à utilisation sensible" (art. 3 al. 3 ORNI et ch. 65 de l'Annexe 1 à l'ORNI). Prise en compte, au regard de l'art. 3 al. 3 let. c ORNI, des réserves d'utilisation de bien-fonds partiellement bâtis (soit, en l'occurrence, une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d'habitation d'un seul niveau, alors que pourrait être bâti un bâtiment d'une hauteur de 21 m). Au moment de l'octroi de l'autorisation de construire relative à l'antenne mobile, il convient en principe de se fonder, conformément au principe de la proportionnalité, sur l'utilisation existante des bien-fonds voisins, avec l'obligation de modifier ou de supprimer l'installation en vue de respecter les valeurs limites, lorsque les réserves d'utilisation seront effectivement utilisées (consid. 2-5). En l'espèce, la cour cantonale devra également évaluer les immissions produites globalement par les antennes prévues et par celles déjà posées sur le même toit (consid. 4.1 et 4.2). Regesto Protezione dalle radiazioni non ionizzanti di antenne per la telefonia mobile: rispetto dei valori limite dell'impianto nei luoghi definiti dall'ORNI "a utilizzazione sensibile" (art. 3 cpv. 3 ORNI e n. 65 allegato 1 ORNI). Considerazione, dal profilo dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI, delle riserve edilizie di fondi utilizzati solo parzialmente (in concreto particella con una villa a un piano, dove è possibile costruire edifici alti 21 m). Al momento del rilascio della licenza edilizia per l'impianto occorre fondarsi di massima, secondo il principio della proporzionalità, sull'utilizzazione esistente dei fondi limitrofi, ritenuto l'obbligo di adattarlo o rimuoverlo allo scopo di rispettare il valore limite dell'impianto, quando le rimanenti facoltà edificatorie verranno effettivamente utilizzate (consid. 2-5). Nella fattispecie la Corte cantonale dovrà esaminare anche l'effetto inquinante prodotto globalmente dalle antenne previste e da quelle già poste sullo stesso tetto (consid. 4.1 e 4.2).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.