Segno di dominio pubblico "Brico" usato solo in Ticino: esclusa tutela marchiaria, concorrenza sleale e diritto al nome (Art. 2 lett. a LPM)
- BGE / ATF / DTF
- DTF 127 III 33 · BGE 127 III 33 · ATF 127 III 33
- Data
- 11.07.2000
- Numero d'incarto
- BGE 127 III 33
- Esito
- Accolto
Norme determinanti
Riassunto
La vertenza oppone due società ticinesi operanti nel settore del fai-da-te, la Brico SA e la Jumbo Sud SA, riguardo all'utilizzo della denominazione "Brico" nelle insegne e nella pubblicità dei centri commerciali gestiti dalla Jumbo nel Cantone Ticino. La Brico SA, titolare dal 1985 di un marchio verbale-figurativo contenente tale termine, ha convenuto la Jumbo Sud SA chiedendo la cessazione dell'uso della parola "Brico" in tutto il materiale promozionale e nelle insegne ticinesi, invocando la violazione delle norme sulla protezione dei marchi, sulla concorrenza sleale e sul diritto al nome. Il Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva inizialmente accolto la domanda, riconoscendo una tutela eccezionale al segno nonostante la sua natura descrittiva e la diffusione limitata alla sola regione italofona.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso per riforma proposto dalla Jumbo Sud SA e annulla la sentenza cantonale, respingendo integralmente la petizione della Brico SA. La Corte stabilisce che il segno "Brico", pur identificato localmente con l'attrice, è assimilabile a un segno di dominio pubblico derivante dall'abbreviazione di "bricolage" e diffuso nelle aree francofone; ai sensi dell'art. 2 lett. a LPM, un segno di dominio pubblico può beneficiare eccezionalmente della protezione marchiaria solo se si è imposto in tutte le regioni linguistiche svizzere per i prodotti o servizi di riferimento, condizione non soddisfatta nel caso di specie data la limitazione territoriale al solo Ticino.
Sul piano della concorrenza sleale, la Corte nega l'esistenza di un pericolo di confusione evitabile, rilevando che le parti utilizzano il segno in modo distintivo: la Brico SA impiega la dicitura "Brico - Centro del fai da te" accompagnata da un logo grafico raffigurante un omino con martello e la frase "Salve amico - vieni anche tu alla Brico!", mentre la Jumbo Sud SA associa il termine "Brico & Hobby" al proprio logo aziendale "Jumbo", permettendo al consumatore attento di differenziare immediatamente le due imprese senza sfruttamento parassitario della reputazione altrui.
Anche la pretesa fondata sull'art. 29 cpv. 2 CC viene rigettata, poiché la ripresa di un elemento lessicale appartenente al dominio pubblico non configura usurpazione del nome quando manca un concreto pericolo di confusione, parametro coincidente con quello applicato in materia di concorrenza sleale. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente in applicazione degli art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG.
Regesto
Markenschutzrecht; unlauterer Wettbewerb; Namensrecht. Möglichkeit des Schutzes eines Zeichens des Gemeingutes, das sich nur regional durchgesetzt hat? Das Zeichen "Brico" ist wie ein Zeichen des Gemeingutes zu behandeln (E. 1). Art. 2 lit. a MSchG. Ein Zeichen des Gemeingutes kann ausnahmsweise als Marke geschützt sein, wenn es sich in allen Sprachregionen für die Waren oder Dienstleistungen, für die es beansprucht wird, durchgesetzt hat (E. 2). Kumulative Anwendung von MSchG und UWG (E. 3a). Im vorliegenden Fall ist das Zeichen weder nach UWG (E. 3b und c) noch nach den Bestimmungen des Namensrechts (Art. 29 Abs. 2 ZGB; E. 4) zu schützen. Regeste Protection des marques; concurrence déloyale et droit au nom. Est-il possible de protéger un signe appartenant au domaine public qui n'a qu'une portée régionale? La dénomination "Brico" est assimilable à un signe appartenant au domaine public (consid. 1). Art. 2 let. a LPM. Un signe appartenant au domaine public peut, exceptionnellement, être protégé en tant que marque, s'il s'est imposé dans toutes les régions linguistiques comme une marque pour les produits ou les services concernés (consid. 2). Application cumulative de la LPM et de la LCD (consid. 3a). Dans le cas d'espèce, ni la loi contre la concurrence déloyale (consid. 3b et c) ni les dispositions relatives au nom (art. 29 al. 2 CC; consid. 4) ne justifient la protection de la désignation en cause. Regesto Protezione dei marchi; concorrenza sleale e diritto del nome. Possibilità di proteggere un segno di dominio pubblico impostosi solo in una regione? Il segno "Brico" è assimilabile a un segno di dominio pubblico (consid. 1). Art. 2 lett. a LPM. Un segno di dominio pubblico può, eccezionalmente, beneficiare della protezione quale marchio qualora esso si sia imposto in ogni regione linguistica per i prodotti o i servizi ai quali si riferisce (consid. 2). Applicazione cumulativa della LPM e della LCSl (consid. 3a). Nel caso in esame non si giustifica una tutela del segno nemmeno dal profilo della legislazione contro la concorrenza sleale (consid. 3b e c), né da quello del diritto alla protezione del nome (art. 29 cpv. 2 CC; consid. 4).
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.