Justizze.

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Justizze. Art. 153 LEF

Tribunale federale

Terzo proprietario di pegno manuale senza titolo formale: notifica precetto negata, necessaria procedura di rivendicazione (Art. 153 cpv. 2 lett. a LEF)

BGE / ATF / DTF
DTF 127 III 115 · BGE 127 III 115 · ATF 127 III 115
Data
08.12.2000
Numero d'incarto
BGE 127 III 115
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 109 LEF Art. 153 LEF Art. 155 LEF

Riassunto

La U. S.A. ha escusso in via di realizzazione del pegno manuale i coniugi C. e D. per un prestito concesso, fondando la pretesa su un riconoscimento di debito e due cartelle ipotecarie al portatore gravanti su una particella intestata a C. e a B. in ragione di metà ciascuna. Dopo il ritiro dell'opposizione da parte degli escussi, la creditrice ha chiesto la vendita delle cartelle e l'Ufficio di esecuzione ha indetto l'incanto. B. ha presentato ricorso all'autorità di vigilanza cantonale sostenendo di essere comproprietaria del pegno e chiedendo la notifica del precetto esecutivo. L'autorità cantonale ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l'incanto e ordinando all'Ufficio di notificare il precetto anche a B., ritenendola coescussa in applicazione dell'art. 153 cpv. 2 LEF. La U. S.A. ha quindi proposto ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e l'ordine di procedere alla vendita delle cartelle ipotecarie.

Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso della U. S.A., annullando la decisione cantonale nella parte in cui ordinava all'Ufficio di esecuzione di notificare un precetto esecutivo a B., ma confermando l'annullamento dell'incanto.

La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 153 cpv. 2 lett. a LEF, solo chi è effettivamente proprietario o comproprietario del pegno ha diritto alla notifica del precetto esecutivo. Nel caso concreto, trattandosi di un pegno manuale, non esisteva alcuna iscrizione nel registro fondiario attestante la proprietà di B., la ricorrente U. S.A. non aveva indicato la controparte come comproprietaria e non vi era alcuna sentenza giudiziaria che accertasse tale qualità. Di conseguenza, l'accertamento della comproprietà non rientrava nelle competenze dell'autorità di vigilanza, ma doveva essere risolto tramite la procedura di rivendicazione ex art. 106 segg. LEF, poiché nessuna delle condizioni formali previste per la notifica diretta al terzo era soddisfatta.

Tuttavia, la Corte ha confermato la sospensione dell'incanto disposta dall'autorità cantonale, applicando per analogia l'art. 109 cpv. 5 LEF in virtù dell'art. 155 cpv. 1 LEF, secondo cui la procedura di realizzazione deve rimanere sospesa per tutta la durata della procedura di rivendicazione volta a chiarire i diritti vantati da terzi sui beni oggetto di esecuzione.

La decisione è rilevante perché ribadisce che l'autorità di vigilanza non può accertare implicitamente diritti reali di terzi in assenza di titoli formali, rinviando sistematicamente alla procedura di rivendicazione quando manchino iscrizioni registrali, indicazioni del creditore o sentenze passate in giudicato sulla titolarità del pegno.

Regesto

Art. 106 ff., Art. 153 Abs. 2 lit. a und Art. 155 SchKG; Zustellung eines Zahlungsbefehls an den Dritteigentümer des Pfandes. Nur wer wirklich Eigentümer des Pfandes ist, hat gestützt auf Art. 153 Abs. 2 lit. a SchKG Anspruch auf Zustellung eines Zahlungsbefehls. Die Feststellung der Eigentümerschaft fällt grundsätzlich nicht in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde, sondern ist zum Gegenstand eines Widerspruchsprozesses zu machen (Bestätigung der Rechtsprechung). Regeste Art. 106 ss, 153 al. 2 let. a et 155 LP; notification d'un commandement de payer au tiers propriétaire du gage. Seul celui qui est effectivement propriétaire du gage a droit à la notification d'un commandement de payer en application de l'art. 153 al. 2 let. a LP. La constatation de la qualité de propriétaire n'incombe pas, en principe, à l'autorité de surveillance, mais doit faire l'objet d'une procédure de revendication (confirmation de la jurisprudence). Regesto Art. 106 segg., art. 153 cpv. 2 lett. a e art. 155 LEF; notifica di un precetto esecutivo al terzo proprietario del pegno. Solo chi è effettivamente proprietario del pegno ha diritto a ricevere un precetto esecutivo in applicazione dell'art. 153 cpv. 2 lett. a LEF. L'accertamento della qualità di proprietario non compete - in linea di principio - all'autorità di vigilanza, ma dev'essere oggetto di una procedura di rivendicazione (conferma della giurisprudenza).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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