Justizze.

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Justizze. Art. 114 CC

Tribunale federale

Divorzio unilaterale per separazione quadriennale: termine maturato all'entrata in vigore nuova legge (Art. 114 ZGB)

BGE / ATF / DTF
DTF 126 III 401 · BGE 126 III 401 · ATF 126 III 401
Data
10.07.2000
Numero d'incarto
BGE 126 III 401
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 7b SchlTZGB Art. 7b CC Art. 114 CC

Riassunto

I coniugi A. e B., sposati nel 1994, si sono separati pochi mesi dopo il matrimonio. La moglie ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato, opponendosi alla domanda riconvenzionale di divorzio avanzata dal marito. Il Pretore di Lugano ha pronunciato la separazione con sentenza del 3 marzo 1998. In appello, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato la decisione sciogliendo il matrimonio per divorzio con sentenza del 20 aprile 2000, applicando il nuovo diritto entrato in vigore durante la pendenza del giudizio. La moglie ha proposto ricorso per riforma chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della separazione, sostenendo che il marito fosse l'unico responsabile della disunione coniugale.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma confermando lo scioglimento del matrimonio per divorzio pronunciato dai giudici cantonali.

La corte ha stabilito che, per una procedura già pendente innanzi a un'autorità cantonale al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, è sufficiente che il requisito della separazione quadriennale previsto dall'art. 114 ZGB sia maturato proprio al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa, e non necessariamente al momento dell'introduzione originaria della causa secondo il vecchio diritto. Nel caso concreto, le parti vivevano separate da oltre quattro anni quando il nuovo diritto è divenuto applicabile, rendendo legittima la pronuncia del divorzio su richiesta unilaterale del marito nonostante l'opposizione della moglie.

La decisione si fonda sull'interpretazione sistematica delle disposizioni transitorie, in particolare l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC, che impone l'applicazione del nuovo diritto alle cause pendenti, e sulla logica giuridica secondo cui le condizioni sostanziali devono essere verificate al momento del cambiamento normativo. La corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcuna motivazione valida a sostegno della propria tesi contraria, limitandosi a contestare la responsabilità della rottura senza dimostrare che il termine di separazione dovesse essere calcolato diversamente.

Le norme decisive applicate sono l'art. 114 ZGB, che disciplina il divorzio per separazione quadriennale, e l'art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC, che regola l'applicazione temporale del nuovo diritto del divorzio ai procedimenti in corso.

Regesto

Art. 114 ZGB und Art. 7b Abs. 1 SchlTZGB; Scheidung nach Getrenntleben. Für eine Klage auf Scheidung gemäss Art. 114 ZGB genügt, dass in einem Prozess, der vor einem kantonalen Gericht hängig ist, die vom Gesetz verlangte Voraussetzung des vierjährigen Getrenntlebens im Moment des Inkrafttretens des neuen Rechtes erfüllt ist (E. 2). Regeste Art. 114 CC et 7b al. 1 Tit. fin. CC; divorce après la suspension de la vie commune. Pour prononcer le divorce sur demande unilatérale, alors que le procès est déjà pendant devant une autorité cantonale, il suffit que le délai de quatre ans prévu à l'art. 114 CC soit écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (consid. 2). Regesto Art. 114 CC e 7b cpv. 1 tit. fin. CC; divorzio dopo la sospensione della vita comune. Per la pronuncia del divorzio su azione unilaterale è sufficiente che il termine di quattro anni previsto dall'art. 114 CC sia trascorso, per i processi già pendenti innanzi a un'autorità cantonale, al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (consid. 2).

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.