Tribunale amministrativo federale
Medico svizzero residente in Argentina contesta contributo AVS facoltativo: deduzioni personali e inflazione escluse, tasso di cambio confermato (art. 9 LAVS)
- Data
- 04.12.2019
- Numero d'incarto
- C-7041/2018
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 9 LAVS Art. 9 Cost Art. 23 C-7041/2018 Art. 27 LIFD Art. 33 LIFD Art. 34 LIFD Art. 35 LIFD Art. 14 OAF Art. 23 OAVS Art. 18 aOAVS
Riassunto
Un cittadino svizzero residente in Argentina dalla nascita ed esercente attività indipendente di cardiologo ricorre contro la Cassa svizzera di compensazione contestando il calcolo del contributo all'assicurazione vecchiaia e superstiti facoltativa per l'anno 2017. Il ricorrente sostiene che l'autorità inferiore abbia erroneamente rifiutato la deduzione di diverse spese personali e familiari, tra cui istruzione dei figli, assicurazioni private, tasse locali e costi di babysitter, oltre a non aver considerato la forte inflazione argentina e il conseguente calo del potere d'acquisto. Egli chiede una riduzione del reddito determinante e un adeguamento del tasso di cambio utilizzato per la conversione in franchi svizzeri.
Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso confermando integralmente la decisione su opposizione che fissa il contributo annuo in fr. 10'094.50 sulla base di un reddito netto determinante di ARS 1'692'887. La corte ritiene giustificate le esclusioni operate dall'amministrazione riguardo alle deduzioni richieste dal ricorrente. In particolare, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS e delle norme fiscali federali richiamate, non sono deducibili le spese relative al mantenimento della famiglia come l'istruzione dei figli (ARS 186'400), le assicurazioni vita e malattia (ARS 151'200) e le imposte alla fonte sul reddito (ARS 606'930). Anche le spese per la babysitter (ARS 57'583) e i pasti fuori casa (ARS 36'000) vengono escluse poiché non costituiscono costi operativi strettamente connessi allo studio medico ma rientrano nelle spese private o di acquisizione della fonte di reddito vietate dall'art. 34 LIFD. Viene inoltre confermato il rifiuto di dedurre l'ammortamento non contabilizzato nel 2016 (ARS 47'800) e i contributi versati all'ente previdenziale dei medici (ARS 48'000), quest'ultimi non qualificabili come istituzione del secondo pilastro ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 aOAVS.
Per quanto riguarda la critica al tasso di cambio, il tribunale stabilisce che la situazione socioeconomica e l'inflazione in Argentina sono irrilevanti per il calcolo del contributo, poiché la normativa vigente non prevede margini di apprezzamento basati su tali fattori. Il tasso medio annuo di 0.05795 applicato dalla Cassa svizzera di compensazione risulta conforme all'art. 14 cpv. 3 OAF e non è arbitrario ex art. 9 Cost., essendo calcolato correttamente sulla media trimestrale dei dati PostFinance e coerente con altre piattaforme di cambio pubbliche. Infine, viene confermata la legittimità del contributo alle spese amministrative pari al 5% del contributo principale, come stabilito dall'art. 18a cpv. 1 OAF e dall'ordinanza del DFI sulle aliquote massime. La procedura è gratuita e non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Regesto
Contributi
Sentenza originale presso il tribunale ↗
Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.