Justizze.

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Justizze. Art. 2 LPP

Tribunale amministrativo federale

Datrice di lavoro affiliata d'ufficio LPP: salario dipendente supera soglia minima anche con rapporto breve (Art. 2 cpv. 2 LPP)

Data
01.09.2026
Numero d'incarto
C-3399/2024
Corte
CH_BVGE_001
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 5 LAVS Art. 30ter LAVS Art. 2 LPP Art. 7 OAVS Art. 9 OAVS Art. 5 OPP

Riassunto

Una datrice di lavoro indipendente ha assunto la figlia dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, dichiarando alla cassa di compensazione AVS un salario di fr. 11'330.- per il 2021. La Fondazione istituto collettore LPP ha disposto l'affiliazione d'ufficio della datrice di lavoro con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, poiché la dipendente risultava soggetta all'assicurazione obbligatoria. La ricorrente ha contestato la misura sostenendo che il salario effettivo fosse inferiore alla soglia legale e che parte degli importi versati fossero indennità non computabili.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso confermando l'affiliazione d'ufficio della datrice di lavoro alla Fondazione istituto collettore LPP con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.

La corte ha ritenuto che la dipendente fosse soggetta all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPP. Sebbene il rapporto di lavoro sia durato solo cinque mesi nel 2021, il salario percepito di fr. 11'330.- deve essere rapportato ad un anno intero secondo l'art. 2 cpv. 2 LPP, risultando in un salario annuo ipotetico di fr. 27'192.-, superiore alla soglia minima di fr. 21'510.- vigente nel 2021. Le dichiarazioni salariali della cassa di compensazione AVS sono vincolanti per l'Istituto collettore; eventuali rettifiche dovevano essere chieste alla cassa competente e non potevano essere fatte valere direttamente in questa sede.

Anche accogliendo la versione della ricorrente su un salario mensile di fr. 1'700.-, l'obbligo di affiliazione sussisteva comunque. Le indennità per ore supplementari, trasferte casa-lavoro e pasti fuori sede rientrano nel salario determinante ai sensi dell'art. 7 lett. a OAVS e dell'art. 9 cpv. 2 OAVS. Sommando queste voci al salario base annualizzato, si ottiene un importo di fr. 22'591.-, ancora superiore alla soglia minima. Solo l'indennità per vacanze non godute è stata esclusa dal calcolo, ma ciò non ha modificato l'esito. L'affiliazione d'ufficio è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 12 LPP, poiché la dipendente ha cessato il rapporto di lavoro mentre la datrice di lavoro non era ancora affiliata a nessun istituto di previdenza.

Le spese processuali di fr. 800.- sono state poste a carico della ricorrente soccombente, computate con l'anticipo già versato.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.