Justizze.

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Justizze. Art. 39 LAMal

Tribunale amministrativo federale

Clinica privata ricorre contro l'elenco ospedaliero ticinese: pianificazione non conforme al diritto federale per fabbisogno, economicità, qualità e parità di trattamento (art. 39 cpv. 1 LAMal)

Data
26.02.2019
Numero d'incarto
C-1754/2016
Corte
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Esito
Accolto

Norme determinanti

Art. 24 LAMal Art. 25 LAMal Art. 25a LAMal Art. 35 LAMal Art. 39 LAMal Art. 41 LAMal Art. 41a LAMal Art. 49 LAMal Art. 49a LAMal Art. 50 LAMal Art. 53 LAMal Art. 56 LAMal Art. 58 LAMal Art. 90a LAMal Art. 53 LAMa Art. 39 LCAMal Art. 63 LCAMal Art. 63a LCAMal Art. 63b LCAMal Art. 63c LCAMal Art. 64 LCAMal Art. 65 LCAMal Art. 66 LCAMal Art. 84a LCAMal Art. 79 LSan Art. 81 LSan Art. 58a OA Art. 58b OA Art. 39 OAMal Art. 58 OAMal Art. 58a OAMal Art. 58b OAMal Art. 58c OAMal Art. 58e OAMal Art. 77 OAMal Art. 9 OCPre Art. 14 TS

Riassunto

La Clinica Santa Chiara SA, una clinica privata del Canton Ticino, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto legislativo del Gran Consiglio ticinese del 15 dicembre 2015 e il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 22 marzo 2016, che stabilivano l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La clinica contestava l’attribuzione dei mandati di prestazione, sostenendo che la pianificazione ospedaliera non aveva rispettato i requisiti federali relativi alla determinazione del fabbisogno, all’analisi dell’economicità e della qualità delle prestazioni, nonché al principio della parità di trattamento tra ospedali pubblici e privati. Il ricorso chiedeva l’annullamento dei decreti nella misura in cui riguardavano la clinica e l’attribuzione di specifici mandati di prestazione nei settori somatico-acuto e della riabilitazione.

Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso e ha annullato i due decreti nella misura in cui riguardavano la Clinica Santa Chiara, rinviando gli atti all’autorità cantonale per una nuova pianificazione ospedaliera conforme al diritto federale.

La determinazione del fabbisogno nel settore somatico-acuto non era conforme al diritto federale perché lo scorporo di 3'499 casi dal settore somatico-acuto verso la riabilitazione, le cure acute transitorie (CAT/STT) e la psichiatria non era supportato da dati e motivi sufficientemente precisi e trasparenti, come richiesto dall’art. 58b cpv. 1 OAMal; inoltre, il fabbisogno per le cure acute a minore intensità (RAMI) era stato modificato in sede di seduta del Gran Consiglio senza un’analisi approfondita, violando il principio della procedura trasparente. Anche nel settore della riabilitazione, la determinazione del fabbisogno non era conforme al diritto federale perché si basava sullo stesso rapporto insufficiente e perché la trasposizione del fabbisogno in numero di posti letto non era giustificata con dati trasparenti, come richiesto dagli art. 58b cpv. 1 e 58c OAMal. L’esame dell’economicità era viziato perché si fondava sul confronto delle tariffe di soli cinque istituti anziché sui costi di tutti gli istituti somatico-acuti, contrariamente agli art. 58b cpv. 1, 4 e 5 OAMal, e perché non era stato effettuato alcun controllo dell’affidabilità dei dati utilizzati. L’esame della qualità era carente perché non era stato effettuato alcun confronto concreto e dettagliato tra gli istituti sulla base dei requisiti specifici del modello di Zurigo, come richiesto dagli art. 58b cpv. 4 e 5 OAMal, e perché la verifica era stata rimandata dopo l’assegnazione dei mandati, contravvenendo al principio che gli investimenti necessari devono essere effettuati prima dell’attribuzione. Infine, la pianificazione violava il principio della parità di trattamento (art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal) perché prevedeva in modo categorico che le strutture pubbliche dovessero fornire l’intero ventaglio di prestazioni, indipendentemente dall’economicità e dalla qualità offerte dalle cliniche private, esorbitando così il margine di apprezzamento consentito.

Il Tribunale ha applicato gli art. 39 cpv. 1 LAMal, 58a–58e OAMal, 63–66 LCAMal e altri articoli correlati per stabilire che la pianificazione ospedaliera deve basarsi su una procedura trasparente, su dati fondati e su confronti rigorosi di fabbisogno, economicità e qualità, garantendo la parità di trattamento tra fornitori pubblici e privati. Le spese processuali di fr. 5'000.- sono state restituite alla ricorrente e quest’ultima ha ottenuto un’indennità di fr. 10'000.- a titolo di spese ripetibili, a carico dell’autorità inferiore.

La decisione è notevole perché conferma l’obbligo stringente per i Cantoni di rispettare i criteri federali di pianificazione ospedaliera, in particolare l’obbligo di basare l’attribuzione dei mandati su un’analisi oggettiva e comparativa di fabbisogno, costi e qualità, e non su principi generali di continuità assistenziale che finiscono per discriminare ingiustamente i fornitori privati.

Regesto

Autorizzazione di ospedali (Cantone)

Sentenza originale presso il tribunale ↗

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