Tribunale amministrativo federale
Azionista minoritario venezuelano chiede la qualità di parte in un procedimento di enforcement della FINMA contro la sua banca: interesse meramente ipotetico e indiretto, mancanza di vicinanza sufficiente ai sensi dell'art. 6 e 48 cpv. 1 PA
- Data
- 15.09.2020
- Numero d'incarto
- B-5445/2019
- Corte
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 29 Cost Art. 53 FINMAG Art. 3 LBCR. Art. 36 LFINMA Art. 54 LFINMA Art. 6 PA Art. 26 PA Art. 29 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 6 VwVG
Riassunto
Un azionista minoritario di una banca ha chiesto alla FINMA di essere riconosciuto come parte nel procedimento di enforcement avviato contro la banca stessa, sostenendo di essere particolarmente toccato dalle indagini sulla sua posizione di azionista qualificato e dagli effetti potenziali sul suo status. La FINMA ha respinto la richiesta, ritenendo che l’interesse del ricorrente fosse meramente ipotetico e indiretto. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, censurando la violazione del diritto federale, l’accertamento incompleto dei fatti e la violazione del diritto di essere sentito. La banca ha espresso parere favorevole alla concessione della qualità di parte, purché fosse garantita la segretezza dei dati di altri clienti.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso, confermando la decisione della FINMA. Ha ritenuto che il ricorrente, pur essendo menzionato nella decisione provvisoria del 6 dicembre 2018 e nel rapporto dell’incaricato d’inchiesta del 15 luglio 2019 come primo degli azionisti minoritari venezuelani da esaminare ai fini della qualifica di azionista qualificato ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. cbis LBCR, non soddisfi i requisiti per ottenere la qualità di parte ai sensi degli artt. 6 e 48 cpv. 1 PA. In particolare, il ricorrente non è destinatario della decisione contro la banca, non risulta toccato in modo diretto e concreto, ma soltanto in via indiretta e ipotetica, e la FINMA ha ribadito più volte che il procedimento è diretto esclusivamente contro la banca e non intende estenderlo al ricorrente. Il Tribunale ha precisato che, qualora la FINMA decidesse in futuro di adottare misure dirette contro il ricorrente, questi avrebbe pieno diritto di partecipare a un nuovo procedimento con tutti i relativi diritti procedurali, compreso il diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. in collegamento con l’art. 29 PA. Pertanto, il rifiuto della qualità di parte non viola il diritto federale (art. 49 lett. a PA), non comporta un accertamento incompleto dei fatti (art. 49 lett. b PA) e non viola il principio di adeguatezza (art. 49 lett. c PA). Le spese processuali sono state interamente poste a carico del ricorrente, totalmente soccombente, per un importo di fr. 4'000.–, compensato dall’anticipo già versato. Nessuna indennità per spese ripetibili è stata concessa al ricorrente, né alla controparte, né all’autorità inferiore. La decisione è notevole perché chiarisce che la semplice menzione in atti investigativi non basta a creare un interesse degno di protezione ai fini della qualità di parte, e che l’interesse deve essere diretto, concreto e non meramente ipotetico, soprattutto in procedimenti di vigilanza finanziaria dove la pratica amministrativa richiede un equilibrio tra trasparenza e efficienza procedurale.
Regesto
Vigilanza dei mercati finanziari
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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