Justizze.

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Justizze. Art. 42 LIVA

Tribunale amministrativo federale

Associazione di utilità pubblica contesta la correzione proporzionale dell’imposta precedente per doppia utilizzazione dei costi di capannone, stampati e sito web: parte della rettifica per il 2013 è annullata per prescrizione assoluta (art. 42 cpv. 6 LIVA)

Data
22.07.2024
Numero d'incarto
A-620/2023
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 29 Cost. Art. 18 LIVA Art. 21 LIVA Art. 28 LIVA Art. 29 LIVA Art. 30 LIVA Art. 42 LIVA Art. 65 LIVA Art. 83 LIVA Art. 87 LIVA Art. 92 LIVA Art. 65 OIVA Art. 67 OIVA Art. 68 OIVA Art. 29 PA

Riassunto

Un’associazione di utilità pubblica, che organizza manifestazioni carnevalesche e culturali, ha contestato dinanzi al Tribunale amministrativo federale una rettifica d’imposta sul valore aggiunto di 35'082 franchi più interessi, operata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni per i periodi fiscali dal 2013 al 2017. La società sosteneva che i costi relativi al noleggio del capannone, ai materiali pubblicitari e al sito internet fossero interamente imputabili alla cifra d’affari imponibile e quindi deducibili integralmente, e non soggetti a correzione proporzionale per doppia utilizzazione. Contestava inoltre la violazione del suo diritto di essere sentito e chiedeva, in via subordinata, il condono dell’imposta. L’AFC aveva invece attribuito solo il 30% dei costi del noleggio all’attività imponibile e applicato una chiave di riparto basata sulla composizione della cifra d’affari per correggere l’imposta precedente sui restanti costi.

Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la rettifica per l’anno 2013 nella misura di 6'459 franchi, poiché il diritto di tassazione è prescritto in via assoluta ai sensi dell’art. 42 cpv. 6 LIVA, tranne per gli importi di 351.85 franchi relativi ai punti 1.1 e 1.2 dell’avviso di tassazione, che non erano stati contestati e quindi erano già cresciuti in giudicato. Per i periodi 2014–2017, il Tribunale ha confermato la rettifica, ritenendo corretta la doppia utilizzazione dei costi per il capannone, i materiali pubblicitari e il sito internet, poiché tali spese servivano sia alla vendita di pasti e bibite (cifra d’affari imponibile) che all’accesso al villaggio e al corteo (cifra d’affari esclusa), come stabilito dagli artt. 30 cpv. 1 LIVA e 65 OIVA. Ha altresì ritenuto legittima la chiave di riparto impiegata dall’AFC, basata sulla composizione della cifra d’affari, e ha respinto la censura sulla violazione del diritto di essere sentito, constatando che la ricorrente aveva avuto ampie opportunità di esprimersi e di fornire prove, come previsto dall’art. 29 PA. Ha inoltre rigettato la richiesta di condono perché non soddisfaceva il requisito di un’imposta accertata con decisione passata in giudicato, come richiesto dall’art. 92 cpv. 1 LIVA. Le spese processuali sono state poste parzialmente a carico della ricorrente per 2'300 franchi su 2'900, mentre le spese ripetibili sono state fissate a 900 franchi a carico della cassa del Tribunale. La decisione è notevole per la conferma del principio secondo cui la prescrizione assoluta opera automaticamente anche se non sollevata dalla parte, e per l’applicazione rigorosa dell’onere probatorio a carico del contribuente che contesta una correzione dell’imposta precedente.

Regesto

Imposta sul valore aggiunto | Doppia utilizzazione; correzione della deduzione d'imposta precedente (1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2017). Il TF non è entrato nel merito del ricorso.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.