Amministratore di società in liquidazione di fatto ritenuto solidalmente responsabile per imposte non versate: cessione svendita di crediti senza bilancio 2016 e utile di liquidazione sufficiente (art. 55 cpv. 1 LIFD)
- Data
- 26.02.2025
- Numero d'incarto
- 9C_301/2024
- Corte
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Riassunto
Un amministratore di una società in liquidazione di fatto ha impugnato davanti al Tribunale federale la decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che lo aveva dichiarato solidalmente responsabile per le imposte federali, cantonali e comunali non versate dalla società nei periodi fiscali 2010–2015. Il ricorrente contestava sia l’esistenza di una liquidazione di fatto sia il calcolo dell’utile di liquidazione e la mancata valutazione di documenti prodotti a sostegno della sua tesi. La controversia verteva sulla corretta applicazione della norma sulla responsabilità solidale degli amministratori e liquidatori per le imposte non pagate da persone giuridiche.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando la responsabilità solidale dell’amministratore ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LIFD. Ha ritenuto decisivo che la cessione dei crediti societari alla C.________ SA il 14 giugno 2016 per euro 3'830'000 contro soli fr. 399'000 costituisca una liquidazione di fatto, poiché manca ogni giustificazione commerciale e non esiste alcun bilancio 2016, né prove sul destino dell’importo ricevuto. L’utile di liquidazione è stato calcolato sull’ultimo bilancio disponibile (2015) e ammonta a fr. 439'839, superiore all’importo delle imposte non versate (fr. 123'783.80 più spese e interessi), rendendo pertanto applicabile la responsabilità solidale. Inoltre, l’amministratore non ha adottato le misure di diligenza richieste: ha sottostimato le imposte, omesso gli accantonamenti necessari e consentito l’utilizzo improprio di quelli esistenti. Il ricorrente non ha dimostrato arbitrio negli accertamenti fattuali della Corte cantonale, né ha fornito argomenti validi per rettificarli ai sensi degli artt. 105 cpv. 2 e 97 cpv. 1 LTF, né ha contestato la mancata adduzione della prova liberatoria ex art. 55 cpv. 1 LIFD, rinviando così alla motivazione della sentenza impugnata. Le spese giudiziarie di fr. 5'000 sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione conferma l’applicabilità rigorosa della responsabilità solidale in caso di liquidazione di fatto non documentata e ribadisce il ruolo centrale dell’ultimo bilancio disponibile per il calcolo dell’utile di liquidazione.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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