Justizze.

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Justizze. Art. 61 LAMal

Tribunale federale

Assicuratore legittimato a esigere premi arretrati dopo revoca retroattiva sussidio cantonale (Art. 61 e 65 cpv. 1 LAMal)

Data
24.06.2019
Numero d'incarto
9C 291/2019
Esito
Accolto

Norme determinanti

Art. 61 LAMal Art. 65 LAMal

Riassunto

La SWICA Assicurazione malattia SA ricorre contro una sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino che le aveva negato la legittimazione a richiedere il pagamento di premi arretrati per il periodo da gennaio 2014 ad aprile 2016. L'assicurato beneficiava di prestazioni complementari che coprivano integralmente i premi, ma la Cassa cantonale ha soppresso tale riduzione con effetto retroattivo. Il giudice cantonale riteneva che solo la Cassa cantonale fosse legittimata a richiedere la restituzione dei sussidi indebitamente percepiti e che la pendenza di una procedura di condono ostasse alla pretesa dell'assicuratore.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso della SWICA, riconoscendole la piena legittimazione a chiedere il pagamento dei premi di cassa malati per il periodo in cui è stata revocata retroattivamente la riduzione del premio concessa nell'ambito delle prestazioni complementari.

I giudici federali rilevano che, sebbene il sussidio fosse stato versato direttamente all'assicuratore ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LCAMal, venendo meno il diritto alla riduzione con effetto retroattivo, si ristabilisce la situazione originaria in cui l'assicurato è debitore del premio verso la cassa malati. L'obbligo di pagamento dei premi trova fondamento nel rapporto assicurativo regolato dall'art. 61 LAMal, norma federale che prevale sulla normativa cantonale invocata dal giudice inferiore riguardo alla restituzione dei sussidi. Inoltre, la pendenza di una procedura di condono davanti alla Cassa cantonale non obbliga l'assicuratore a sospendere la procedura di incasso, né impedisce all'assicurato di rimanere debitore dei premi nei confronti della SWICA, eventualmente salvo il diritto a ottenere un rimborso dalla Cassa cantonale ex art. 10 cpv. 3 lett. d LPC.

In applicazione dell'art. 65 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore ha il diritto-dovere di riscuotere i premi indipendentemente dalle vicende relative al sussidio cantonale. Le spese giudiziarie di CHF 2'000 sono poste a carico dell'opponente soccombente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF, mentre la ricorrente non ottiene ripetibili secondo l'art. 68 cpv. 3 LTF.

Regesto

Assicurazione contro le malattie | Assicurazione contro le malattie

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.