Justizze.

La banca dati giuridica svizzera con IA.

Justizze. Art. 29 Cost

Tribunale federale

Madre chiede gratuito patrocinio per procedura di protezione del minore: richiesta respinta per mancanza di adeguata motivazione sulla situazione finanziaria e violazione delle esigenze di motivazione (art. 29 cpv. 3 Cost.)

Data
01.03.2023
Numero d'incarto
5D_20/2023
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Inammissibile

Norme determinanti

Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cost Art. 3 LAG/TI Art. 13 LAG/TI Art. 450f CC Art. 117 CPC Art. 119 CPC

Riassunto

A.________, madre di un minore sottoposto a curatela educativa, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio per contestare la comminatoria di cui all’art. 292 CP e per ottenere la revoca della misura. L’autorità ha respinto la richiesta, ritenendo che la situazione finanziaria della ricorrente, con sostanza immobiliare stimata in fr. 154'405.--, non la ponesse nell’impossibilità di far fronte alle spese legali e che la sua istanza fosse destinata all’insuccesso. A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, che ha confermato il rigetto. Successivamente, la ricorrente ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza cantonale e l’accoglimento della sua domanda di assistenza giudiziaria sia nella presente procedura che in quelle inferiori. Il Tribunale federale non ha deciso sulla questione sostanziale dell’accesso all’assistenza giudiziaria.

Il Tribunale federale ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso, trattandolo quale ricorso in materia civile. La ricorrente non ha adempiuto agli oneri di allegazione e motivazione previsti dall’art. 106 cpv. 2 LTF, poiché non ha indicato con precisione dove nel suo reclamo cantonale avesse sollevato la censura di violazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. e non ha fornito spiegazioni adeguate sulla sua effettiva situazione finanziaria, limitandosi a contestare genericamente la stima della sostanza immobiliare di fr. 154'405.-- come "debito aziendale" senza precisare le affermazioni. Inoltre, non ha invocato una violazione del divieto dell’arbitrio riguardo all’accertamento dei fatti da parte dell’autorità inferiore, pur contestando l’apprezzamento della decisione di tassazione 22 settembre 2021, e ha omesso di confrontarsi adeguatamente con i considerandi della sentenza impugnata. Per questi motivi, il ricorso non soddisfa i requisiti formali di ammissibilità previsti dagli artt. 75 cpv. 1, 76 cpv. 1, 90, 100 cpv. 1, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 2 LTF, nonché dalle norme cantonali applicabili in materia di assistenza giudiziaria (artt. 3 cpv. 3 e 13 LAG/TI) e dal principio costituzionale di accesso alla giustizia (art. 29 cpv. 3 Cost.). La domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale è stata respinta ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 LTF, poiché il ricorso non aveva fin dall’inizio possibilità di esito favorevole. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono state poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF. La decisione è notevole perché conferma la rigorosa applicazione degli oneri di motivazione nel ricorso al Tribunale federale, specialmente in materia di assistenza giudiziaria, e chiarisce che la mera contestazione di un accertamento fattuale senza invocare l’arbitrio non basta a superare il vincolo di fatto stabilito dall’autorità inferiore.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.