Justizze.

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Justizze. Art. 122 CC

Tribunale federale

Ex moglie invalida richiede la divisione della previdenza professionale del marito: diritto alla metà dell'avere di vecchiaia nonostante patrimonio immobiliare consistente (Art. 122 cpv. 1 CC)

Data
10.03.2017
Numero d'incarto
5A_678/2016
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Rinvio

Norme determinanti

Art. 4 CC Art. 122 CC Art. 123 CC Art. 124 CC

Riassunto

Una donna, dichiarata invalida al 79% e proprietaria di diversi immobili e sostanza mobiliare, ha chiesto al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale che aveva negato la sua richiesta di indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 CC in occasione del divorzio dal marito, ispettore assicurativo con un avere di vecchiaia di fr. 380'982.25. Il marito ha contestato la richiesta, sostenendo che la situazione economica della ex moglie era già ampiamente garantita. La questione centrale era se la divisione a metà della previdenza professionale accumulata durante il matrimonio fosse legittima nonostante la solida posizione patrimoniale della ricorrente.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza cantonale, ordinando il rinvio per la divisione della previdenza professionale. Ha stabilito che il Tribunale d'appello aveva commesso un errore di diritto applicando l'art. 124 CC, poiché la ricorrente non era mai stata affiliata a una previdenza professionale e quindi non poteva esserci un "caso di previdenza" per lei; la fattispecie andava invece regolata dall'art. 122 cpv. 1 CC, che prevede la divisione a metà degli averi previdenziali dell'altro coniuge. Ha poi ritenuto che il Tribunale d'appello avesse abusato del proprio potere di apprezzamento nell'applicare l'eccezione dell'art. 123 cpv. 2 CC: pur constatando un disequilibrio tra le situazioni economiche delle parti, non vi era una "sproporzione manifesta" tra le loro previdenze globali, condizione indispensabile per derogare al principio di divisione. Il fatto che il margine disponibile mensile della ricorrente dopo il pensionamento fosse di fr. 3'440.--, il doppio di quello del marito (fr. 1'700.--), e che possedesse sei proprietà a reddito, un immobile ereditato e sostanza mobiliare per fr. 261'121.--, non bastava a rendere la divisione "totalmente scioccante, profondamente ingiusta e completamente insostenibile" ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 CC. Pertanto, la ricorrente ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia del marito, pari a fr. 190'491.15, come previsto dall'art. 122 cpv. 1 CC. Le spese giudiziarie federali di fr. 3'000.-- e i ripetibili di fr. 3'500.-- sono stati interamente posti a carico dell'opponente. La decisione è notevole perché ribadisce con chiarezza che la compensazione delle lacune previdenziali è un istituto autonomo, non subordinato alla valutazione del bisogno economico, e che il criterio di "manifesta iniquità" deve essere applicato in modo restrittivo, richiedendo una sproporzione oggettiva tra le previdenze, non un semplice squilibrio patrimoniale.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.