Justizze.

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Justizze. Art. 56 CPC

Tribunale federale

Rigetto provvisorio opposizione: disdetta cartella ipotecaria valida e grado prova verosimiglianza rispettato (art. 847 cpv. 2 CC)

Data
15.05.2017
Numero d'incarto
5A_564/2016
Corte
II. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 106 LTF Art. 29 Cost Art. 18 CO Art. 82 LEF Art. 847 CC Art. 56 CPC Art. 254 CPC

Riassunto

La società A.________SA si oppone al precetto esecutivo immobiliare emesso da Banca B.________AG per un importo di 35 milioni di franchi, garantito da cartella ipotecaria sul Centro commerciale C.________. La banca chiede il rigetto provvisorio dell'opposizione sostenendo l'esigibilità del credito derivante da un contratto di erogazione di credito del 2010, disdetto nel 2013 e nuovamente nel 2014. Il Pretore accoglie la richiesta e il Tribunale d'appello conferma il rigetto dell'opposizione. La debitrice ricorre al Tribunale federale lamentando violazione del diritto di essere sentita, eccesso di potere del giudice rispetto alle conclusioni della parte attrice e applicazione errata del grado di prova nella procedura sommaria.

Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita, i giudici cantonali hanno motivato in modo dettagliato la decisione, esponendo chiaramente le ragioni per cui la disdetta della cartella ipotecaria era valida ai sensi dell'art. 847 capoverso 2 CC, poiché la comunicazione del 30 gennaio 2014 rispettava il termine imperativo previsto dalla norma. La ricorrente non dimostra di essere stata sorpresa da argomentazioni nuove, dato che il tribunale di appello ha sviluppato il proprio ragionamento partendo dalle deduzioni già presentate.

Sulla questione del principio dispositivo, il Tribunale federale applica l'art. 18 capoverso 1 CO e l'art. 58 CPC interpretando oggettivamente il petitum della banca secondo il principio dell'affidamento. Poiché l'istanza di rigetto dell'opposizione era formulata in termini generici e l'opposizione della debitrice non era motivata, era legittimo ritenere che la richiesta della banca riguardasse sia il credito sia il diritto di pegno, senza necessità di una limitazione esplicita.

Infine, in merito al grado di prova, il Tribunale conferma che nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione vige il criterio della verosimiglianza ex art. 254 capoverso 1 CPC, non quello della prova piena. La ricorrente non ha fornito elementi documentali idonei a rendere verosimili le proprie eccezioni, limitandosi a interpretazioni contrattuali personali che trascendono la cognizione del giudice sommario. Le spese processuali di 30'000 franchi e i ripetibili di 35'000 franchi sono posti a carico della ricorrente soccombente.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.