Avvocato ricorre contro inventario dei beni vincolati al diritto di ritenzione: ricorso respinto perché non lamenta violazioni di diritti costituzionali (art. 98 LTF)
- Data
- 28.01.2016
- Numero d'incarto
- 5A_361/2015
- Corte
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Esito
- Respinto
Norme determinanti
Art. 36 LTF Art. 42 LTF Art. 9 Cost Art. 29 Cost Art. 6 CEDU Art. 283 CO Art. 283 LEF
Riassunto
Un avvocato ha impugnato davanti al Tribunale federale la decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione redatto dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Il ricorso verteva sull'annullamento della decisione cantonale, sulla legittimazione del legale dell'opponente, sul diritto di essere sentita durante l'erezione dell'inventario, sulla parziale ammissione del ricorso cantonale e sull'obbligo di motivazione del Tribunale di appello. La ricorrente ha inoltre chiesto la ricusa del Presidente della II Corte di diritto civile e l'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutte le censure principali perché la ricorrente non ha lamentato violazioni di diritti costituzionali, ma soltanto di norme di legge ordinarie, mentre ai sensi dell'art. 98 LTF il ricorso contro misure cautelari come l'inventario ex art. 283 LEF è ammissibile unicamente per violazione di diritti costituzionali. La censura sul diritto di essere sentita è stata dichiarata inammissibile perché formulata in termini generici e infondata, dato che la misura ex art. 283 LEF non richiede la preventiva consultazione del debitore. La censura sulla parziale ammissione del ricorso cantonale è risultata inammissibile perché fondata unicamente sulla violazione dell'art. 92 LEF, una norma ordinaria. La censura sull'obbligo di motivazione è stata respinta perché l'istanza di modifica del 4 febbraio 2015 riguardava esclusivamente l'effetto sospensivo e non il merito, e quindi il Tribunale di appello non aveva alcun obbligo di trattare quegli argomenti nel giudizio sul merito. La domanda di ricusa è stata dichiarata priva d'oggetto poiché il giudice ricusato non faceva parte della composizione della Corte giudicante. La ricorrente è stata condannata alle spese giudiziarie di fr. 1'500.-- e non ha ottenuto l'assistenza giudiziaria perché il ricorso era fin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo. La decisione è notevole per la rigorosa applicazione dell'art. 98 LTF, che limita drasticamente il controllo del Tribunale federale sulle misure cautelari in materia di esecuzione forzata, richiedendo espressamente la lamentata violazione di diritti costituzionali e non di semplici norme di legge.
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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