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Justizze. Art. 58 CO

Tribunale federale

Proprietario di immobile distrutto da incendio doloso chiede risarcimento danni ai proprietari dell'edificio vicino: responsabilità del proprietario dell'opera esclusa per mancanza di prova del vizio di costruzione o difetto di manutenzione (art. 58 cpv. 1 CO)

Data
22.03.2016
Numero d'incarto
4A_81/2015
Corte
I. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 58 CO

Riassunto

A.________, proprietario di un terreno su cui era in costruzione una palazzina, ha subito danni a causa di un incendio divampato nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2009 su un fondo di proprietà degli opponenti, membri della stessa comunione ereditaria, situato di fronte al suo terreno. L'incendio ha distrutto tutti gli edifici locati a terzi, segnatamente un commercio di rigattiere. A.________ ha convenuto in giudizio gli opponenti chiedendo il risarcimento di fr. 181'755.35, invocando sia l'art. 58 CO sia l'art. 679 CC. Il Pretore di Locarno-Città ha respinto la petizione con sentenza del 25 luglio 2013; la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione con sentenza del 9 dicembre 2014, ritenendo che A.________ non avesse dimostrato l'esistenza di un vizio di costruzione o di un difetto di manutenzione né un nesso causale adeguato, né un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà. A.________ ha quindi presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale, contestando l'apprezzamento delle prove da parte della Corte cantonale.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui è ammissibile, poiché il ricorrente non ha dimostrato i presupposti della responsabilità del proprietario dell'opera ex art. 58 cpv. 1 CO.

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del vizio di costruzione o del difetto di manutenzione dell'edificio degli opponenti, limitandosi a osservare che il negozio di rigattiere conteneva una grande quantità di materiale combustibile; tuttavia, la Corte cantonale ha correttamente ritenuto che tale circostanza fosse insita nell'attività commerciale e non costituisse di per sé un difetto, dato che non vi erano prodotti altamente infiammabili in quantità superiore a quelle usuali in un'abitazione o in un altro commercio, e che l'edificio aveva precedentemente ospitato una falegnameria, anch'essa caratterizzata dal deposito di materiale combustibile. Inoltre, il ricorrente non ha indicato alcuna norma specifica che imponesse la presenza di un sistema anti-incendio con sirene di potenza particolare o di un allarme automatico presso i pompieri, limitandosi a affermazioni apodittiche prive di fondamento probatorio. Infine, la natura dolosa dell'incendio, accertata dal perito incaricato dal Ministero pubblico, rendeva remota l'ipotesi di un concorso dell'impianto elettrico, e le critiche del ricorrente al perito erano meramente appellatorie e irrilevanti ai fini della prova del difetto. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha censurato affatto la pronuncia della Corte cantonale sulla responsabilità ex art. 679 CC, rendendo inammissibile ogni esame su tale base, cosicché la decisione si è fondata esclusivamente sull'art. 58 CO.

La decisione si fonda sui principi di onere della prova e di limitata revisione dei fatti da parte del Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), sulle regole di motivazione del ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF) e sulla disciplina della responsabilità del proprietario dell'opera (art. 58 cpv. 1 CO). Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- e le ripetibili di fr. 7'000.-- sono poste a carico del ricorrente, mentre non è stata disposta alcuna ripetibile nei confronti dell'opponente T.C.________, che non si è costituito. La decisione è nota per la sua rigorosa applicazione dell'onere della prova nella responsabilità extracontrattuale del proprietario dell'opera e per l'esplicita esclusione di ogni deduzione automatica di difetto dall'origine materiale di un danno.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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