Lavoratrice inabile al lavoro per 720 giorni: calcolo della rendita e del salario residuo sulla base dei soli anni di servizio effettivo e riduzione del 50% per prestazioni assicurative percepite (art. 336c cpv. 2 CO, art. 18 cpv. 3 LStip)
- Data
- 16.02.2016
- Numero d'incarto
- 4A 43/2016
- Esito
- Inammissibile
Norme determinanti
Art. 77 LTF Art. 52 CCL Art. 61 CCL Art. 18 LStip Art. 336c CO Art. 389 CPC Art. 393 CPC
Riassunto
Una lavoratrice ha impugnato davanti al Tribunale federale un lodo arbitrale interno emesso dalla Commissione speciale di ricorso ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale delle Case per anziani del Cantone Ticino. Il lodo aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di un saldo salariale, di una rendita annua e di un indennizzo per ore straordinarie e ferie non godute. La ricorrente contestava il calcolo del salario residuo, la durata e l’importo della rendita, nonché la mancata attribuzione di spese processuali, sostenendo che il lodo fosse arbitrario nel suo esito.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la ricorrente non avesse soddisfatto i severi requisiti di motivazione richiesti per la censura di arbitrio ex art. 393 lett. e CPC. In particolare, non ha indicato alcun atto dell’incartamento in palese contraddizione con gli accertamenti fattuali del tribunale arbitrale relativi al termine di disdetta ripreso il 15 settembre 2013 dopo 720 giorni di sospensione per invalidità, né ha dimostrato perché il calcolo del salario al 50% per il periodo successivo fosse manifestamente insostenibile. Ha altresì omesso di spiegare perché fosse arbitrario considerare come "anni di servizio prestati" ai fini della rendita ex art. 61 CCL ROCA e art. 18 cpv. 3 LStip unicamente i 20 anni di attività effettiva, escludendo il periodo di sospensione disciplinato dall'art. 336c cpv. 2 CO. La riduzione del 50% della rendita in ragione delle prestazioni assicurative percepite (AI e LPP) è stata confermata come legittima, così come la cessazione della rendita a 60 anni in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 LStip. La ricorrente ha inoltre rinunciato a contestare adeguatamente la decisione sulle spese processuali, limitandosi a critiche generiche sul comportamento dell’avversaria, senza mostrare perché fosse arbitrario basare l’attribuzione delle ripetibili sulla soccombenza. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono state poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.
Questa decisione chiarisce che, nell’ambito del ricorso contro lodi arbitrali interni, la censura di arbitrio ex art. 393 lett. e CPC richiede una motivazione stringente e concreta: non basta proporre un calcolo alternativo o contestare l’interpretazione del diritto da parte del tribunale arbitrale; occorre dimostrare, con riferimento specifico agli atti, che l’accertamento fattuale o la conclusione giuridica sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva o con il sentimento di giustizia ed equità.
Regesto
arbitrato interno; salario; indennità di scioglimento del rapporto d'impiego | Procedura civile
Sentenza originale presso il tribunale ↗
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