Justizze.

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Justizze. Art. 190 LDIP

Tribunale federale

Ricorrente impugna lodo arbitrale internazionale per violazione di norme di impugnabilità, diritto di essere sentiti e ordine pubblico: ricorso respinto perché la clausola non esclude l’impugnabilità, il risarcimento precontrattuale era stato chiesto e la ripartizione delle spese non viola l’ordine pubblico (art. 190 cpv. 2 LDIP)

Data
01.02.2019
Numero d'incarto
4A_151/2018
Corte
I. Zivilrechtliche Abteilung
Esito
Respinto

Norme determinanti

Art. 77 LTF Art. 21 LDIP Art. 176 LDIP Art. 190 LDIP Art. 192 LDIP

Riassunto

Una società italiana ha proposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale contro un lodo arbitrale internazionale emesso a Lugano, contestando la condanna al pagamento di euro 50'000.-- per responsabilità precontrattuale, la mancata interpellanza sul fondamento giuridico della decisione e la ripartizione delle spese processuali. Ha lamentato che il tribunale arbitrale avrebbe violato l’art. 190 cpv. 2 lett. c e d LDIP nonché l’ordine pubblico procedurale di cui all’art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP. Il Tribunale federale ha esaminato i motivi di ricorso alla luce delle norme applicabili all’arbitrato internazionale e dei principi di revisione limitata previsti dalla legge sulla procedura federale.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Ha ritenuto applicabile la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) perché la sede dell’arbitrato era a Lugano e nessuna delle parti aveva la sede in Svizzera al momento della stipulazione del patto di arbitrato (art. 21 cpv. 1 e 176 cpv. 1 LDIP), e perché le parti non avevano escluso espressamente l’applicabilità del capitolo 12 della LDIP (art. 176 cpv. 2 LDIP). Ha constatato che la clausola compromissoria non conteneva una rinuncia chiara e vincolante all’impugnabilità, poiché il semplice riferimento alla definitività della decisione e al regolamento arbitrale non soddisfa i requisiti dell’art. 192 cpv. 1 LDIP. Ha quindi confermato la ricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 77 cpv. 1 LTF. Per quanto riguarda la violazione dell’art. 190 cpv. 2 lett. c LDIP, ha osservato che il risarcimento precontrattuale di euro 50'000.-- era stato esplicitamente chiesto dall’opponente nella seconda domanda, ove aveva richiesto il pagamento della somma “sussumendo il credito entro la categoria dogmatica che il Collegio ritenesse più opportuna”, e che il tribunale arbitrale aveva fondato la decisione sui fatti allegati e accertati (documentazione agli atti e attività svolte), senza colmare lacune di allegazione né procedere ultra petita. Per quanto concerne l’art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP, ha ritenuto non violato il diritto di essere sentiti, poiché il principio jura novit curia consente al tribunale arbitrale di qualificare liberamente i fatti giuridicamente, e la responsabilità precontrattuale non costituiva una motivazione sorprendente data la formulazione ampia della domanda e la base fattuale addotta. Infine, ha respinto la censura fondata sull’ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP), affermando che la ripartizione delle spese non appartiene all’ordine pubblico, né vi è una regola assoluta di proporzionalità tra soccombenza e ripartizione delle spese neppure nei procedimenti giudiziari svizzeri, e che un’eventuale applicazione erronea del regolamento arbitrale non basta a configurare una violazione dell’ordine pubblico. Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- e le ripetibili di fr. 7'000.-- sono state poste a carico della ricorrente, in applicazione degli art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF. La decisione conferma la rigorosa limitazione del controllo del Tribunale federale sui lodi arbitrali internazionali, specialmente in materia di qualificazione giuridica dei fatti e di ripartizione delle spese.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.