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Justizze. Art. 324a CO

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Assicurata incapace di lavorare presso il datore di lavoro a causa di stress psicosociale legato alla gravidanza: diritto alle indennità giornaliere per malattia per tre mesi per ricerca di nuovo impiego (art. 324a cpv. 1 CO)

Data
22.11.2018
Numero d'incarto
20181122_i_ti_o_01
Esito
Parzialmente accolto

Norme determinanti

Art. 41 LCA Art. 61 LCA Art. 324a CO Art. 335c CO

Riassunto

Un’assicurata ha chiesto all’assicuratore malattia il pagamento di indennità giornaliere per malattia dopo il licenziamento immediato avvenuto il 5 gennaio 2017. L’assicurata sosteneva di essere stata dichiarata inabile al lavoro dal suo medico curante a causa di una combinazione di disturbi psichici e ginecologici legati alla gravidanza, e che tale inabilità persisteva anche dopo la fine del rapporto di lavoro. L’assicuratore aveva rifiutato il pagamento sostenendo che l’inabilità non era giustificata e che la copertura assicurativa era terminata con la cessazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esaminato la questione della capacità lavorativa dell’assicurata, i referti medici prodotti dalle parti e l’applicabilità delle condizioni generali di assicurazione.

Il Tribunale ha riconosciuto che l’assicurata era totalmente inabile al lavoro presso il suo datore di lavoro a causa di una sindrome ansiosa reattiva a un contesto lavorativo ostile, caratterizzato da umiliazioni e atteggiamenti squalificanti legati alla gravidanza, ma pienamente capace di svolgere la stessa professione di cameriera presso un altro datore di lavoro. La psichiatra incaricata dall’assicuratore ha diagnosticato una sindrome ansiosa non specificata (F41.9) reattiva a problemi occupazionali e ha esplicitamente indicato che un rientro presso l’attuale datore di lavoro era sicuramente controindicato. Anche il ginecologo curante ha segnalato uno stato psichico precario, con agitazione, lacrime e disperazione nelle relazioni con il datore di lavoro, e ha certificato periodi di inabilità lavorativa per emesis gravidarum e stress psichico. In applicazione dell’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 61 LCA e della giurisprudenza consolidata sul cambio di datore di lavoro, il Tribunale ha assegnato all’assicurata un termine di tre mesi, dal 21 dicembre 2016 al 21 marzo 2017, per trovare un nuovo impiego, durante il quale l’assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità giornaliere contrattuali. Poiché l’assicuratore aveva già versato prestazioni fino al 31 gennaio 2017, queste sono state dedotte dal totale dovuto. Gli interessi moratori del 5% sono stati riconosciuti a decorrere dal 19 giugno 2017, data della presentazione della petizione, in quanto non risultava alcuna precedente messa in mora. Per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio sulla base dell’indigenza documentata, derivante dalla percezione di assistenza sociale di Fr. 1'337.- mensili e di un assegno integrativo per il figlio minore, nonché della mancanza di conoscenze giuridiche sufficienti. La decisione è notevole perché conferma l’applicazione analogica della giurisprudenza sul cambio di professione al cambio di datore di lavoro in casi di inabilità psicosociale, stabilendo un termine minimo di tre mesi per la ricerca di nuova occupazione, remunerato integralmente con indennità giornaliere.

Sentenza originale presso il tribunale ↗

Riassunto, esito e norme determinanti sono rilevati automaticamente e possono contenere errori. Fa stato la sentenza originale. Nessuna consulenza legale.

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